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Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Rassegna di giurisprudenza

Il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia deve certamente considerarsi persona esercente un servizio di pubblica necessità, a mente dell’art. 359 n. 1), atteso che sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia  ora del permesso , che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica (Sez. 5, 3146/2008).

L’art. 29 DPR 380/2001 prevede la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, alle condizioni ivi indicate, stabilendo altresì, al comma 3, che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Tuttavia la natura giuridica di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che anche soggetti diversi da quelli individuati dall’ art. 29, comma l, possano essere considerati responsabili dei reati di cui all’art. 44 DPR 380/2001, laddove apportino alla realizzazione delle fattispecie criminose ivi previste un contributo causale rilevante e consapevole (Sez. 3, 16571/2011). La circostanza che l’intraneus sia ritenuto esente da responsabilità, ad esempio per difetto dell’elemento soggettivo, non esclude, infatti, la responsabilità dell’extraneus, che resta punibile nei casi di autorìa mediata, di cui all’art. 48, e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo l’intraneus e non sia quindi estensibile (Sez. 5, 57706/2017).

In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all’art. 23, comma primo, DPR 380/2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest’ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, 27699/2010, secondo cui non integra gli estremi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità di cui all’art. 481 la condotta di colui che, in qualità di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati alla denuncia di inizio di attività presentata al locale Comune, attesti che essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quanto la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di certificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti (Sez. 3, 29251/2017).

Ai fini della legge penale, l’attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della L. 990/1969, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall’art. 359 n. 2, del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio (SU, 18056/2002).

Il difensore, allorché esercita il proprio ministero nel processo penale, non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio, bensì quello di esercente un servizio di pubblica necessità, atteso che il suo ruolo nel procedimento, nonostante i rilevanti aspetti pubblicistici che lo circondano, attiene essenzialmente alla cura ed alla tutela degli interessi processuali dell’imputato o di altra parte privata (Sez. 6, 10973/1987).

In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, l’ingegnere e, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono considerarsi esercenti un servizio di pubblica necessità (Sez. 6, 9821/1987).

Deve escludersi la qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato con la sanità pubblica poiché nel rapporto difetta il requisito di subordinazione gerarchica indispensabile ad integrare la situazione di pubblico impiego. Ciò per quanto concerne la retribuzione, gli orari, gli adempimenti formali ecc., e non in relazione dell’attività sanitaria che, come tale, integra pur sempre la qualità di persona incaricata di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 359 quella vera e propria di pubblico ufficiale allorché è collegata alla potestà certificativa attraverso cui si attua la volontà della pubblica amministrazione (Tribunale di Lecce, 5.12.1986).