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Art. 14 - Computo e decorrenza dei termini

1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

2. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Rassegna di giurisprudenza

La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 2, 29460/2018).

La regola di cui all’art. 172 comma 5 CPP  secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere"  non comporta l’esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, giacché l’esistenza di una festività rileva soltanto nella diversa ipotesi di cui al comma 3 del medesimo art. 172 (Sez. 2, 28202/2018).

In materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni ché scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 L. 260/1949, come modificati dall’art. 1 L. 54/1977 e dall’art. 1 DPR 792/1985 precisandosi che il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell’art. 155 CPC (Sez. 4, 36789/2018).

In materia di termini processuali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 CPC  in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo  essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, 13505/2018).

In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 comma 1 CPP non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all’attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si - applica la regola generale dell’art. 172, comma 4, CPP, secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia; ancora, nel computo del termine di cinque giorni per l’espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia (Sez. 6, 24964/2018).

L’art. 458 CPP prevede che l’imputato, a pena di decadenza, può chiedere di essere ammesso al rito alternativo "entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato". Risulta evidente che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 172, comma 5, CPP, in base al quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere". In effetti, la norma non fa alcun riferimento al termine finale, riferendosi invece a quello iniziale (Sez. 1, 55029/2017).

La sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 7, 29985/2018).

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 CPP relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse. La disposizione dell’art. 611 CPP si applica anche al procedimento in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospetta (Sez. 2, 24900/2018).

La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo. Il principio, affermato con riferimento al comma 9 dell’art. 309, va ribadito anche con riferimento ai termini di deposito delle motivazioni del Tribunale del riesame previsti dal successivo comma 10, in ragione della vigenza della regola generale di cui all’art. 172, comma 3 (Sez. 5, 9114/2018).

La norma ex art 585 comma 2 lett. a) CPP è chiara e stabilisce che il termine per proporre l’impugnazione, in caso di motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza; tale termine, ai sensi dell’art 172 comma 4, CPP inizia a decorrere dal giorno successivo a quello iniziale, secondo la regola generale già individuata nell’antico brocardo, dies a quo non computatur in termino (Sez. 1, 31055/2017).

Il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario, secondo il disposto dell’art. 172, comma 6, CPP si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. 1, 17223/2018).

Ai fini del giudizio sull’ammissibilità o meno della impugnazione spedita a mezzo posta deve aversi riguardo solo al giorno, e non anche all’ora, in cui la spedizione sia avvenuta. L’impugnazione proposta a mezzo raccomandata costituisce, infatti, uno strumento del tutto autonomo, per il quale sono previste modalità particolari, non potendosi al riguardo richiamare, in senso contrario, la disciplina dettata dall’art. 172, comma 6, CPP concernente esclusivamente la specifica regolamentazione («sino al momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico») della scadenza del termine per effettuare dichiarazioni ovvero per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario (Sez. 4, 10748/2018).

Il termine per l’impugnazione della sentenza decorre per l’imputato contumace dalla data in cui l’estratto gli è notificato e non da quella in cui la sentenza, pur con motivazione contestuale, è letta in udienza (Sez. 2, 6028/2018).

Il termine massimo di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di PS (ed al quale non si applica la proroga di diritto prevista per i termini che scadono in giorni festivi) decorre dall’ora della notificazione (Sez. 3, 15158/2018).

Le previsioni normative dell’art. 14, comma 1, e dell’art. 172, comma 2, CPP, rinviano al "calendario comune", rispettivamente, "quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo" e con riguardo ai "termini processuali", nonché con i concetti specifici, tratti dalle medesime norme, secondo cui "ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine" (art. 14, comma 2), e "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora e l’ultimo giorno" (art. 172, comma 4, CPP), e puntualmente ripresi dall’art. 2963 CC per quel che riguarda il computo dei termini in sede civile.

Sono in linea con tali premesse l’affermazione fatta in questa sede di legittimità, con riguardo al tema specifico del computo del diciottesimo compleanno ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, che il compimento dei diciotto anni di età, da computarsi ad anni, va fissato secondo le regole stabilite dalle predette norme allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto e il principio fissato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi, secondo cui "il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto" e "il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno" (Consiglio di Stato, 21/2011).

A ciò consegue che, computando gli anni con decorrenza dalla data di nascita, il primo anno è da ritenere interamente vissuto il giorno del primo compleanno, e così di seguito, mentre, decorso tale giorno, all’età già compiuta si aggiungono le ore, i giorni e i mesi del nuovo anno, che supera quello che precede e si compie con il successivo compleanno (Sez. 1, 39729/2016).

La previsione di cui all’art. 297, comma l, CPP  per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo  deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo e 172, comma 4, CPP che prevede la non computabilità del dies a quo, ma si tratta appunto di una eccezione espressa ai principi generali sui termini ed è applicabile al tema della decorrenza dei termini di custodia cautelare: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell’imputato (Sez. 1, 31055/2017).

Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (SU, 2/2015).

Laddove un soggetto abbia commesso un reato nel giorno del proprio diciottesimo compleanno, il momento del raggiungimento della maggiore età deve considerarsi quello in cui il diciottesimo anno è totalmente compiuto (Sez. 1, 158/1999).