Art. 7
1. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera euro 206 e si considerano delitti se la pena supera euro 206 (1).
2. Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
3. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
(1) La pena pecuniaria risulta così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.
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