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Art. 7

1. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera euro 206 e si considerano delitti se la pena supera euro 206 (1).

2. Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

3. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

(1) La pena pecuniaria risulta così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.

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