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Art. 8

1. Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell’ammenda, senza determinarne l’ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 206 (1) o l’ammenda da euro 2 a euro 30 (2).

2. Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l’ammontare, si applica l’ammenda da euro 2 a euro 30 (2).

(1) Multa così aumentata dall’articolo 113 della L. 689/1981.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.

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