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Art. 62

Comunicazione dell’ingresso in istituto

 1. Immediatamente dopo l’ingresso nell’istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all’internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell’istituto penitenziario o all’avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all’inoltro, a carico dell’interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell’Amministrazione.

3. Se si tratta di straniero, l’ingresso nell’istituto è comunicato all’autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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