Art. 63
Comunicazione di infermità e di decessi
1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell’istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell’Amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.
2. Non appena la direzione dell’istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell’internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all’interessato nelle forme più convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
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