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Art. 66

Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

 1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 64 e 65 il direttore dell’istituto presso il quale l’interessato si trova dà notizia senza ritardo al questore e all’ufficio di polizia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

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