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Art. 67

Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

 1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge durano in carica quattro mesi.

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