Art. 86
Vendita o distruzione delle cose confiscate
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
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