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Art. 51

Sospensione e revoca del regime di semilibertà

1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

2. Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

3. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.

4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

5. All’internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 53.

Rassegna di giurisprudenza

La revoca della semilibertà, nell’ipotesi in cui l’esperimento si riveli negativo, non ha finalità punitive, ma è l’effetto della constatazione dell’insufficienza dei progressi compiuti dal reo di porsi in proficua relazione con il relativo regime e dell’assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dell’istituto carcerario capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società (Sez. 7, 7946/2019).

Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione e oggetto, siano tali da arrecare grave “vulnus” al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento. La contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regime di semilibertà, non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna - fatta eccezione per il delitto di evasione - e ben potendo, quindi, l’accertamento dell’effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca, ma è richiesta una motivata verifica dell’inidoneità del trattamento, anche in considerazione della gravità dei fatti sopravvenuti. Per altro verso, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso al regime di semilibertà, poiché l’art. 51-bis, nel disporre che il TDS decide, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall’art.50, commi 1 e 3,  i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l’applicazione di ciascuna misura, nonché ai profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità della misura, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (Sez. 1, 5145/2018).

Ai sensi dell’art. 50, l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando sussistono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. L’art. 51 prevede che il provvedimento di semilibertà possa essere revocato in ogni tempo quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Una specifica previsione riguarda le licenze concesse al condannato in regime di semilibertà, che possono essere revocate in caso di trasgressione agli obblighi imposti (art. 52). L’art. 51-ter permette al magistrato di sorveglianza di sospendere in via cautelativa la misura con provvedimento immediatamente esecutivo che decade se la decisione del TDS non interviene entro trenta giorni. Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento. Senza dubbio, la revoca del beneficio è giustificata quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento, ma tale valutazione tendenzialmente è collegata alla violazione di qualche obbligo (non a caso, i commi successivi dell’art. 51 fanno riferimento esclusivamente a condotte assunte in violazione degli obblighi); il giudice ha l’obbligo di accertare se la violazione commessa sia tale da far ritenere che il soggetto sia inidoneo al trattamento e che, quindi, l’esperimento abbia avuto esito negativo, fornendo, in tema, motivazione (Sez. 1, 12832/2017).