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Art. 51-bis

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto. (1)

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis.

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 51-bis, comma 1, stabilisce che il PM informi immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste, quando sopravvenga, durante l’attuazione di una misura alternativa alla detenzione, un titolo di esecuzione di pena detentiva. L’uso, nella disposizione, delle parole evidenziate - durante l’attuazione - rende evidente che la finalità della norma è di evitare l’interruzione del corso di svolgimento della misura alternativa, prima che sia svolta una nuova e specifica valutazione del magistrato di sorveglianza, che tenga conto della sopravvenienza e decida in ordine alla prosecuzione o alla cessazione della misura. La chiarezza del testo non consente l’interpretazione invocata dal ricorrente, la quale, lungi dall’essere costituzionalmente orientata, determinerebbe la parificazione di situazioni sostanzialmente diverse, estendendo l’operatività dei citati obblighi, gravanti sul pubblico ministero, ad ipotesi in cui lo svolgimento della misura alternativa - pur deliberata - non abbia avuto ancora inizio (Sez. 1, 33120/2019).

Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione e oggetto, siano tali da arrecare grave “vulnus” al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento. La contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regime di semilibertà, non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna - fatta eccezione per il delitto di evasione - e ben potendo, quindi, l’accertamento dell’effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca, ma è richiesta una motivata verifica dell’inidoneità del trattamento, anche in considerazione della gravità dei fatti sopravvenuti. Per altro verso, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso al regime di semilibertà, poiché l’art. 51-bis, nel disporre che il TDS decide, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall’art.50, commi 1 e 3,  i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l’applicazione di ciascuna misura, nonché ai profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità della misura, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (Sez. 1, 5145/2018).