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Art. 58-quinquies

Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini. Si riporta comunque una raccolta di massime riferite all’art. 275-bis c.p.p.

Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il cosiddetto “braccialetto elettronico” o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (SU, 20769/2016).

In merito alla praticabilità degli arresti domiciliari “aggravati” dall’uso del braccialetto elettronico, l’affermazione della inadeguatezza della detenzione extramuraria costituisce pronuncia implicita anche sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis (Sez. 2, 37176/2018).

Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, poiché il mezzo tecnico previsto dall’art. 275-bis rappresenta solo un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti. Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il cosiddetto. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. In particolare, all’accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali. Le modifiche apportate dal DL 146/2013 al comma 1 dell’art. 275-bis, sono espressione della volontà del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico, rafforzando il principio della custodia cautelare quale extrema ratio; nello stesso senso è diretto l’intervento riformatore della L. 47/2015, con l’inserimento del comma 3-bis nel corpo dell’art. 275, che mira a garantire che, le misure cautelari siano effettivamente ispirate al principio del minimo sacrificio per la libertà personale, facendo leva sul principio cardine di adeguatezza. Alla luce della natura meramente modale degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e degli obiettivi perseguiti con le riforme del 2013 e 2015, è inaccettabile un’interpretazione della disciplina che comporti l’automatica applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di accertata indisponibilità del congegno elettronico, al pari della soluzione opposta della necessaria applicazione degli arresti domiciliari tradizionali, anch’essa contrastante con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Il giudice della cautela è tenuto quindi ad accertare preventivamente la disponibilità del braccialetto presso la polizia giudiziaria e in caso di accertata indisponibilità, senza alcuna forma di automatismo, tenuto conto di tale circostanza di fatto deve valutare e motivare in ordine alla specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle altre misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (SU, 20769/2016).

A seguito della riforma introdotta dalla L. 47/2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (SU, 20769/2016); tuttavia, qualora il giudice ritenga che il pericolo di recidiva possa trovare concretizzazione per il solo fatto della scarcerazione, quindi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere, la valutazione assume un valore assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi misura diversa da quella più restrittiva, compresi gli arresti domiciliari con l’impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza. In termini non dissimili, è stato di recente affermato che il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all’inidoneità dell’abitazione a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica per la concomitante presenza in casa del soggetto passivo del reato, ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis, trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni logistiche, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 1, 23352/2017).