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Commissione Giustizia del Senato: arriva il sì all’adozione per le famiglie affidatarie

Il 4 novembre 2014, è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante il Disegno di legge 1209 che modifica alcune disposizioni contenute nella Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), con il quale anche le famiglie affidatarie potranno diventare adottive nell’esclusivo interesse affettivo e sociale del bambino.

Il Disegno di legge analizza in modo chiaro i due istituti (affidamento e adozione), mettendo in evidenza i caratteri distintivi degli stessi. Secondo quanto annunciato dal Ddl 1209, la confusione tra i due istituti può, in effetti, generare notevoli danni ai minori e alle famiglie coinvolti. Laddove la famiglia affidataria interpretasse l’affidamento, fin dall’inizio, come una strada per giungere all’adozione, essa finirebbe per coltivare aspettative che rischiano di essere deluse con effetti laceranti per essa stessa oltre che, soprattutto, per il minore.

Sulla base di quanto previsto dal Ddl, l’affidamento rimane un istituto che vuole permettere il riavvicinamento alla famiglia d’origine del bambino temporaneamente allontanato dalla medesima, ma allo stesso tempo con tale istituto vengono a crearsi dei legami affettivi fortissimi con la famiglia affidataria che non devono andare spezzati non appena cambia la situazione giuridica del minore. Infatti, prima di passare all’affido è necessario che la famiglia d’origine non sia più in grado di prendersi cura del piccolo.

A tal proposito, al termine del periodo di affido, che non potrebbe protrarsi per più di 24 mesi, il Tribunale dei minori dovrà verificare la presenza di due importanti requisiti: il primo riguarda l’istaurazione di un legame affettivo del bambino con la famiglia affidataria; il secondo riguarda il prolungato soggiorno del minore presso la stessa famiglia.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal Disegno di legge, il Tribunale dovrà verificare che la famiglia affidataria sia effettivamente interessata ad adottare il minore e che la stessa rispetti i requisiti previsti dalla legge. Solo in questo caso potrà essere fatta richiesta per l’adozione piena del bambino.

Con tale Disegno di legge, infatti, si vuole dare continuità al percorso affettivo avviato con l’affidamento, favorendo la piena integrazione del minore in un contesto familiare già conosciuto. L’adozione, infatti, non avviene in modo automatico, poiché dipende dalla valutazione di alcune condizioni nell’interesse superiore del minore.

Questi sono gli interventi previsti dal Ddl 1209, approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia del Senato. Il testo di tale emendamento apporta un miglioramento alla Legge 184/1983, prevedendo l’aggiunta di alcuni commi agli articoli 4 e 5, collocati nel titolo 1 bis rubricato “Affidamento del minore”.

Ora la parola passa all’Aula del Senato.

(Commissione Giustizia del Senato, 4 novembre 2014, Disegno di legge n. 1209)

Il 4 novembre 2014, è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante il Disegno di legge 1209 che modifica alcune disposizioni contenute nella Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), con il quale anche le famiglie affidatarie potranno diventare adottive nell’esclusivo interesse affettivo e sociale del bambino.

Il Disegno di legge analizza in modo chiaro i due istituti (affidamento e adozione), mettendo in evidenza i caratteri distintivi degli stessi. Secondo quanto annunciato dal Ddl 1209, la confusione tra i due istituti può, in effetti, generare notevoli danni ai minori e alle famiglie coinvolti. Laddove la famiglia affidataria interpretasse l’affidamento, fin dall’inizio, come una strada per giungere all’adozione, essa finirebbe per coltivare aspettative che rischiano di essere deluse con effetti laceranti per essa stessa oltre che, soprattutto, per il minore.

Sulla base di quanto previsto dal Ddl, l’affidamento rimane un istituto che vuole permettere il riavvicinamento alla famiglia d’origine del bambino temporaneamente allontanato dalla medesima, ma allo stesso tempo con tale istituto vengono a crearsi dei legami affettivi fortissimi con la famiglia affidataria che non devono andare spezzati non appena cambia la situazione giuridica del minore. Infatti, prima di passare all’affido è necessario che la famiglia d’origine non sia più in grado di prendersi cura del piccolo.

A tal proposito, al termine del periodo di affido, che non potrebbe protrarsi per più di 24 mesi, il Tribunale dei minori dovrà verificare la presenza di due importanti requisiti: il primo riguarda l’istaurazione di un legame affettivo del bambino con la famiglia affidataria; il secondo riguarda il prolungato soggiorno del minore presso la stessa famiglia.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal Disegno di legge, il Tribunale dovrà verificare che la famiglia affidataria sia effettivamente interessata ad adottare il minore e che la stessa rispetti i requisiti previsti dalla legge. Solo in questo caso potrà essere fatta richiesta per l’adozione piena del bambino.

Con tale Disegno di legge, infatti, si vuole dare continuità al percorso affettivo avviato con l’affidamento, favorendo la piena integrazione del minore in un contesto familiare già conosciuto. L’adozione, infatti, non avviene in modo automatico, poiché dipende dalla valutazione di alcune condizioni nell’interesse superiore del minore.

Questi sono gli interventi previsti dal Ddl 1209, approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia del Senato. Il testo di tale emendamento apporta un miglioramento alla Legge 184/1983, prevedendo l’aggiunta di alcuni commi agli articoli 4 e 5, collocati nel titolo 1 bis rubricato “Affidamento del minore”.

Ora la parola passa all’Aula del Senato.

(Commissione Giustizia del Senato, 4 novembre 2014, Disegno di legge n. 1209)