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Parentela: il diritto dei bambini adottati

La Corte costituzionale, con una sentenza a dir poco all’avanguardia e al passo coi tempi, ha deciso di garantire e, di conseguenza, tutelare tutti i rapporti che nascono, si formano e si consolidano dall’adozione
ADOZIONE
ADOZIONE

Parentela: il diritto dei bambini adottati.

La Consulta impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti scaturiti dall’adozione.


Parentela: una sentenza “storica”


Tantissimi passi in avanti (e tanti ancora devono essere fatti) nel processo storico, sociale e legale in materia di adozioni.

Nell’immaginario comune, l’adozione equivale ad un gesto di bontà da parte di due individui (in Italia, così come in tanti altri Paesi, da parte di un uomo e di una donna) che, per un motivo o per un altro, non hanno o non possono avere figli.

L’art. 291 del codice civile recita:

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.”

Certo, questo è ciò che potrebbe accadere e che accade generalmente, ma, senz’ombra di dubbio, non costituisce un caso “assoluto”, esistendo infatti i cosiddetti “casi particolari”.


Parentela: casi particolari

L’adozione in casi particolari è quella a cui si ricorre quando non sono presenti i presupposti necessari che consentirebbero ad un uomo e ad una donna di adottare un bambino in casi “normali”.

L’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sancisce che:

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

  1. Da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo (anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. Dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. Quando il minore si trovi nelle condizioni dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  4. Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da entrambi i coniugi.

Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.”


Parentela: considerazioni costituzionali

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n.184, ricostruisce un interessante percorso normativo, focalizzandosi ovviamente sulla disciplina costituzionale e, in particolare, sugli artt. 3, 31 e 117 della Costituzione.

In particolare, l’art. 31 della Costituzione sancisce che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.”

Ai sensi dell’art. 74 del codice civilela parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età.

La Consulta, nella sentenza n. 383 del 1999, ha rilevato che “la particolare adozione dell’art. 44” offre al minore “la possibilità di rimanere nell’ambito della nuova famiglia che l’ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui”.

Alla luce di quanto esposto, per la Corte, “l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all’art. 300, secondo comma, c.c., l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante, vìola gli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost.”.

Di conseguenza, la Consulta ne dichiara l’illegittimità costituzionale.