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Condominio - Cassazione Civile: legittimazione ad agire per la tutela del diritto di veduta nel condominio

La Cassazione ha statuito che la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di veduta dei singoli condomini non è dell’amministratore del condominio, ma dei condomini stessi.

In particolare, il caso di specie che a portato all’emanazione di tale pronuncia ha visto contrapposti da un lato l’amministratore di un condominio ligure e dall’altro un condomino che aveva realizzato due pergolati e tre tettoie in aderenza al muro condominiale, ostruendo la veduta di alcuni condomini.

Il Tribunale di Chiavari aveva respinto il ricorso dell’amministratore e aveva condannato il condominio al pagamento della metà delle spese di lite. Avverso la sentenza di secondo grado il condominio proponeva, attraverso la persona dell’amministratore, gravame presso la Corte di Appello di Genova, che ribaltava la sentenza di prime cure, accogliendo l’appello dell’amministratore.

A questo stato del giudizio il condomino che aveva realizzato le opere contestate decideva di ricorrere in Cassazione dolendosi in primo luogo della carenza di legittimazione attiva dell’amministratore.

Tale doglianza veniva accolta dal Giudice di legittimità, che statuiva che il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario. L’amministratore di condominio, dunque, non ha alcun diritto ad agire in giudizio per la tutela del diritto di veduta del singolo condomino, a meno che non venga ostruita, ad esempio, una finestra delle scale del condominio.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1549)

La Cassazione ha statuito che la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di veduta dei singoli condomini non è dell’amministratore del condominio, ma dei condomini stessi.

In particolare, il caso di specie che a portato all’emanazione di tale pronuncia ha visto contrapposti da un lato l’amministratore di un condominio ligure e dall’altro un condomino che aveva realizzato due pergolati e tre tettoie in aderenza al muro condominiale, ostruendo la veduta di alcuni condomini.

Il Tribunale di Chiavari aveva respinto il ricorso dell’amministratore e aveva condannato il condominio al pagamento della metà delle spese di lite. Avverso la sentenza di secondo grado il condominio proponeva, attraverso la persona dell’amministratore, gravame presso la Corte di Appello di Genova, che ribaltava la sentenza di prime cure, accogliendo l’appello dell’amministratore.

A questo stato del giudizio il condomino che aveva realizzato le opere contestate decideva di ricorrere in Cassazione dolendosi in primo luogo della carenza di legittimazione attiva dell’amministratore.

Tale doglianza veniva accolta dal Giudice di legittimità, che statuiva che il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario. L’amministratore di condominio, dunque, non ha alcun diritto ad agire in giudizio per la tutela del diritto di veduta del singolo condomino, a meno che non venga ostruita, ad esempio, una finestra delle scale del condominio.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1549)