Condotte riparatorie e atti persecutori: la Corte costituzionale conferma l’esclusione dello stalking dall’ambito applicativo dell’art. 162-ter c.p.
Condotte riparatorie e atti persecutori: la Corte costituzionale conferma l’esclusione dello stalking dall’ambito applicativo dell’art. 162-ter c.p.
Con la sentenza n. 154 del 2026, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, comma 4, c.p., nella parte in cui esclude l'estinzione del reato per condotte riparatorie in relazione al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.
La vicenda processuale e l’origine della questione di legittimità costituzionale
Il giudizio di costituzionalità traeva origine da un procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a giudicare, con rito abbreviato, un imputato accusato del delitto di atti persecutori nella forma prevista dal secondo comma dell’art. 612-bis c.p. Le condotte contestate avevano indotto la persona offesa a presentare querela il 9 settembre 2024. Nel corso del procedimento, nei confronti dell’imputato era stata inoltre applicata una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e nel divieto di comunicazione con la stessa. La questione si era posta quando la difesa dell’imputato aveva offerto alla persona offesa la somma di 10.000 euro, qualificandola come integrale risarcimento del danno, e aveva chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p. La persona offesa, pur accettando la somma offerta, contestava la congruità del risarcimento, non rimetteva la querela e si opponeva all’estinzione del reato. La vicenda consentiva così di mettere in evidenza una delle caratteristiche più significative dell’istituto: nei casi in cui esso è applicabile, l’estinzione può intervenire anche contro la volontà della persona offesa, purché il giudice ritenga adeguata l’offerta risarcitoria e sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge. La volontà punitiva della vittima, pertanto, non costituisce necessariamente un ostacolo insuperabile all’effetto estintivo. Il giudice rimettente riteneva che l’esclusione assoluta dello stalking da tale disciplina potesse determinare una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie delittuose, anche poste a tutela della persona e della libertà morale, per le quali l’art. 162-ter c.p. può invece trovare applicazione. Tra queste veniva richiamato, in particolare, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’art. 612-ter c.p. Secondo il rimettente, la scelta legislativa appariva problematica anche perché l’art. 612-bis c.p. contempla ipotesi caratterizzate da differenti modalità esecutive e da una diversa gravità concreta, mentre l’esclusione dall’istituto riparatorio opera indistintamente per tutte le forme del reato. Inoltre, il regime di procedibilità dello stalking non è uniformemente sottratto alla disponibilità della persona offesa: in determinate ipotesi, infatti, il delitto è perseguibile a querela rimettibile. Il giudice a quo sollevava pertanto questione di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., in riferimento all’art. 3 Cost., denunciando l’irragionevolezza della differenziazione introdotta dal legislatore. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la legittimità della scelta di escludere gli atti persecutori dall’estinzione per condotte riparatorie. La pronuncia si colloca, dunque, nell’ambito del sindacato sulla ragionevolezza delle scelte legislative in materia penale e affronta il problema del rapporto tra riparazione del danno, volontà della vittima, funzione della pena e necessità di una tutela effettiva contro le condotte persecutorie.
I profili di illegittimità costituzionale e le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato
Le censure sottoposte alla Corte si concentravano essenzialmente sul principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. Il giudice rimettente contestava che il delitto di atti persecutori fosse l’unica fattispecie espressamente sottratta all’applicazione dell’art. 162-ter c.p., nonostante la presenza, nell’ordinamento, di altri reati contro la persona per i quali è ammessa l’estinzione mediante condotte riparatorie. Il problema non riguardava soltanto la comparazione tra fattispecie incriminatrici differenti, ma investiva anche la ragionevolezza di un’esclusione formulata in termini assoluti. Secondo il rimettente, infatti, la disciplina non avrebbe adeguatamente distinto tra le diverse manifestazioni concrete dello stalking, né avrebbe valorizzato il fatto che alcune ipotesi sono perseguibili a querela soggetta a remissione. L’argomento assumeva rilievo anche alla luce della disciplina della sospensione condizionale della pena. L’art. 165 c.p., infatti, subordina in determinate ipotesi la concessione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di prevenzione, comprendendo tra i reati interessati anche alcune forme aggravate di lesioni personali. Queste ultime, quando ricorrono i presupposti normativi della procedibilità a querela rimettibile, possono rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 162-ter c.p. Il rimettente riteneva che tale confronto contribuisse a evidenziare la difficoltà di giustificare un trattamento uniformemente più rigoroso per lo stalking. A queste considerazioni si contrapponeva la posizione dell’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in difesa della disposizione censurata. La difesa statale sottolineava la peculiarità degli atti persecutori, caratterizzati dalla particolare incidenza sulla sfera personale della vittima e, frequentemente, dall’esistenza di una precedente relazione affettiva o comunque di un rapporto interpersonale significativo tra autore e persona offesa. In tale contesto, consentire l’estinzione del reato sulla base di un’iniziativa riparatoria unilaterale dell’imputato avrebbe comportato il rischio di indebolire il legame tra la volontà della vittima, manifestata attraverso la querela e le eventuali determinazioni successive, e la prosecuzione dell’azione penale. L’autore avrebbe potuto ottenere l’estinzione del reato mediante un risarcimento ritenuto congruo dal giudice, anche quando la persona offesa persistesse nella propria volontà punitiva. L’Avvocatura evidenziava, inoltre, che il delitto di stalking presenta caratteristiche tali da rendere particolarmente delicata la sostituzione della risposta penale con una prestazione patrimoniale. Il pregiudizio prodotto dalle condotte persecutorie, infatti, non si esaurisce necessariamente in una perdita economicamente quantificabile, potendo incidere sulla libertà di autodeterminazione, sulla sicurezza personale e sulle abitudini quotidiane della vittima. La questione si inseriva, più in generale, nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità del legislatore nella delimitazione delle cause di estinzione del reato e delle altre cause di non punibilità. Non ogni differenza di disciplina tra fattispecie penali può essere considerata costituzionalmente illegittima: occorre verificare se la distinzione sia priva di una giustificazione razionale o presenti caratteri di manifesta arbitrarietà. La Corte ha condiviso questa impostazione di fondo, ritenendo che la particolare struttura del delitto di atti persecutori e le esigenze di protezione della vittima siano elementi sufficienti a giustificare la scelta legislativa. La decisione, tuttavia, non si fonda sulla semplice affermazione della maggiore gravità astratta dello stalking rispetto a qualsiasi altro reato, ma su una valutazione più articolata delle caratteristiche dell’illecito, degli effetti delle condotte persecutorie e delle finalità perseguite dall’esclusione normativa.
La riparazione oggettiva come funzione sostitutiva della pena
Per comprendere la portata della pronuncia è necessario soffermarsi sulla natura dell’istituto previsto dall’art. 162-ter c.p. La disposizione, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, disciplina l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In base al primo comma, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato integralmente il danno mediante restituzioni o risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato entro il termine previsto dalla legge. La disciplina contempla anche la possibilità di un termine ulteriore, entro i limiti stabiliti dal secondo comma, qualora l’imputato dimostri di non avere potuto adempiere tempestivamente per una causa a lui non imputabile. Un aspetto decisivo è rappresentato dalla possibilità che il risarcimento venga riconosciuto anche quando la persona offesa non accetti l’offerta dell’imputato, qualora il giudice ne accerti la congruità. L’istituto, pertanto, non presuppone necessariamente un accordo tra autore del reato e vittima e non richiede, in ogni caso, che quest’ultima rinunci alla propria pretesa punitiva. La Consulta attribuisce particolare rilievo a questa caratteristica, perché consente di cogliere la differenza tra la riparazione disciplinata dall’art. 162-ter c.p. e una soluzione fondata su un’effettiva convergenza delle volontà delle parti. La causa estintiva può operare sulla base dell’iniziativa unilaterale dell’imputato, subordinatamente alla verifica giudiziale dei presupposti stabiliti dalla legge. La disciplina presenta, inoltre, una differenza significativa rispetto all’istituto previsto dall’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo ai reati di competenza del giudice di pace. Quest’ultima disposizione richiede infatti una valutazione circa l’idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. L’art. 162-ter c.p., invece, non attribuisce al giudice un analogo potere di valutazione complessiva dell’adeguatezza della riparazione rispetto a tali esigenze. Secondo la ricostruzione operata dalla Consulta, il modello dell’art. 162-ter c.p. assume così una connotazione prevalentemente patrimoniale e oggettiva: una volta accertata l’integrale riparazione del danno, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose ove possibile e la congruità dell’eventuale offerta, l’effetto estintivo consegue alla ricorrenza dei presupposti normativi. Non è previsto un ulteriore giudizio sull’effettiva capacità della condotta riparatoria di soddisfare le esigenze di prevenzione o la domanda di punizione. Questa impostazione spiega perché l’istituto non possa essere automaticamente assimilato alla giustizia riparativa intesa come percorso relazionale, fondato sul riconoscimento del pregiudizio arrecato e sulla partecipazione delle persone coinvolte. La mera prestazione risarcitoria non implica necessariamente un confronto tra autore e vittima, né dimostra, di per sé, che siano state affrontate le dinamiche personali e relazionali all’origine della condotta criminosa. La funzione deflattiva dell’art. 162-ter c.p. assume pertanto un rilievo centrale. L’istituto consente di definire il procedimento senza arrivare a una condanna, valorizzando il ripristino dell’interesse leso nei limiti in cui questo sia possibile attraverso le condotte riparatorie previste dalla legge. In tale prospettiva, la riparazione patrimoniale può operare come fattore sostitutivo della risposta punitiva. Proprio questo effetto rende comprensibile la scelta legislativa di escludere determinate fattispecie. Quando il disvalore del reato e le esigenze di protezione della vittima non possono essere adeguatamente considerati attraverso la sola verifica di una prestazione patrimoniale, il legislatore può ritenere necessario impedire che quest’ultima determini automaticamente l’estinzione del reato. La sentenza n. 154/2026 non afferma, dunque, che il risarcimento del danno sia irrilevante nei procedimenti per stalking. Il punto è diverso: la condotta riparatoria non può produrre lo specifico effetto estintivo previsto dall’art. 162-ter c.p., perché il legislatore ha escluso tale possibilità per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. La Corte ritiene che questa delimitazione rientri nella discrezionalità legislativa e trovi una giustificazione non manifestamente irragionevole nelle peculiarità del reato.
L’esclusione dello stalking dalla causa estintiva: evoluzione normativa e tutela della vittima
Il delitto di atti persecutori è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. L’art. 612-bis c.p. punisce chi, mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, cagiona uno degli eventi alternativamente previsti dalla disposizione: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata alla vittima da relazione affettiva; oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. La struttura della fattispecie è essenziale per comprendere la motivazione della Corte. Lo stalking non si identifica con la semplice reiterazione di comportamenti sgraditi o molesti: la norma richiede che tali condotte producano uno specifico evento, incidendo in modo significativo sulla condizione psicologica, sulla percezione di sicurezza o sulla libertà quotidiana della persona offesa. La disciplina della procedibilità è articolata. In alcune ipotesi il reato è perseguibile a querela soggetta a remissione, mentre in altre opera un regime che sottrae la perseguibilità alla piena disponibilità della persona offesa. La circostanza che il delitto possa essere perseguibile a querela non comporta, tuttavia, che ogni forma di definizione del procedimento dipenda necessariamente dalla volontà della vittima. È proprio su questo terreno che interviene la disposizione censurata. L’art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha introdotto il quarto comma dell’art. 162-ter c.p., escludendo l’applicazione della causa estintiva agli atti persecutori. La scelta normativa si colloca quindi in una fase successiva all’introduzione dell’istituto generale delle condotte riparatorie. Il legislatore ha delimitato il campo di applicazione della nuova causa di estinzione, sottraendovi una fattispecie rispetto alla quale la riparazione patrimoniale poteva apparire insufficiente a garantire una tutela adeguata della vittima. La Corte ritiene non irragionevole questa decisione perché lo stalking presenta una particolare struttura offensiva. La condotta persecutoria, per essere penalmente rilevante ai sensi dell’art. 612-bis c.p., deve aver già prodotto conseguenze che incidono concretamente sulla vita della persona offesa. La cessazione delle condotte e il pagamento di una somma di denaro non garantiscono necessariamente che la vittima abbia recuperato la propria serenità o che sia cessata la condizione di timore che ha caratterizzato la vicenda. La questione non può essere risolta semplicemente affermando che il danno non patrimoniale sia risarcibile o che una somma congrua possa compensare il pregiudizio subito. Il problema riguarda l’effetto ulteriore che l’ordinamento ricollega alla riparazione: l’estinzione del reato, anche contro la volontà della persona offesa. È questa conseguenza che il legislatore ha ritenuto di escludere nel caso degli atti persecutori. La Corte valorizza anche la funzione di prevenzione sottesa alla disciplina. Consentire che lo stalking si estingua attraverso una prestazione patrimoniale unilaterale, senza una specifica valutazione della sua efficacia dissuasiva, potrebbe indebolire la risposta dell’ordinamento proprio in un settore nel quale la reiterazione delle condotte e la relazione tra autore e vittima assumono un ruolo centrale. La sentenza richiama, inoltre, la dimensione sistemica del fenomeno. Gli atti persecutori possono rappresentare un «reato-spia», ossia un segnale di una dinamica di violenza che, in determinate circostanze, può evolvere verso forme più gravi di aggressione. In questa prospettiva la Corte richiama anche la propria sentenza n. 173 del 2024, valorizzando il possibile collegamento tra condotte persecutorie e successive manifestazioni di violenza estrema. Il richiamo non implica che ogni episodio di stalking sia destinato a degenerare, né consente di presumere automaticamente la pericolosità futura di ogni autore. La motivazione si fonda, piuttosto, sulla necessità che il legislatore possa tenere conto del rischio connesso alla particolare dinamica del reato quando definisce l’ambito delle cause estintive. L’esclusione dall’art. 162-ter c.p. costituisce quindi, nella valutazione della Consulta, uno strumento di tutela che impedisce di sostituire automaticamente la risposta penale con il risarcimento. La sua legittimità deriva dalla specificità della fattispecie e dalle esigenze di protezione che essa pone, non da un principio generale secondo cui le condotte riparatorie sarebbero sempre inadeguate nei reati contro la persona.
La discrezionalità legislativa e la gravità intrinseca del reato
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta al legislatore nella disciplina delle cause di estinzione del reato e, più in generale, delle cause di non punibilità. Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte, il legislatore dispone di un margine significativo nella scelta delle condizioni alle quali collegare l’estinzione del reato o l’esclusione della punibilità. Tale discrezionalità può riguardare tanto i presupposti applicativi degli istituti quanto l’individuazione delle fattispecie che ne restano escluse. Il controllo della Corte non consiste, pertanto, nel verificare se la soluzione adottata dal legislatore sia la migliore in assoluto, né nel sostituire una propria valutazione di opportunità a quella parlamentare. Il sindacato si concentra sulla presenza di una giustificazione razionale della differenza di trattamento e sull’eventuale carattere manifestamente irragionevole o arbitrario della scelta. Nel caso esaminato, il parametro è l’art. 3 Cost. e il problema è stabilire se sia costituzionalmente illegittimo impedire l’estinzione per condotte riparatorie in relazione allo stalking, pur quando il reato sia perseguibile a querela soggetta a remissione e l’imputato abbia integralmente risarcito il danno. La Corte risponde negativamente. La disciplina della procedibilità e quella delle cause di estinzione del reato perseguono finalità differenti e non devono necessariamente presentare una corrispondenza simmetrica. Il fatto che il legislatore consenta, in determinate ipotesi, alla persona offesa di rimettere la querela non significa che debba ammettere anche l’estinzione del reato per effetto di una condotta riparatoria unilaterale. La querela e la sua remissione appartengono a un meccanismo nel quale la volontà della persona offesa assume un ruolo previsto dalla legge. L’art. 162-ter c.p., invece, introduce un diverso meccanismo estintivo, che può operare anche in presenza di una persistente volontà punitiva della vittima. Non vi è quindi un obbligo costituzionale di estendere quest’ultimo istituto a tutte le fattispecie perseguibili a querela rimettibile. Un secondo profilo riguarda la gravità concreta delle diverse manifestazioni del delitto di atti persecutori. Il giudice rimettente osservava che l’esclusione assoluta dall’art. 162-ter c.p. non distingue tra ipotesi caratterizzate da una diversa intensità offensiva. La Corte, tuttavia, sottolinea che anche le forme di stalking considerate meno gravi sul piano concreto presuppongono la realizzazione degli eventi descritti dall’art. 612-bis c.p. La fattispecie richiede, infatti, che le condotte reiterate abbiano determinato un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità oppure una modificazione delle abitudini di vita. In assenza di tali eventi, la condotta potrebbe eventualmente assumere rilievo sotto altre fattispecie, ma non integrerebbe necessariamente il delitto di atti persecutori. Questo elemento consente alla Corte di respingere l’argomento secondo cui le ipotesi meno gravi di stalking dovrebbero essere automaticamente ammesse al regime riparatorio. La presenza degli eventi tipici costituisce una componente essenziale del disvalore del reato e rende ragionevole, secondo la Consulta, una disciplina uniforme quanto all’esclusione dall’art. 162-ter c.p. La decisione non afferma che tutte le condotte riconducibili all’art. 612-bis c.p. presentino identica gravità, né nega la possibilità di differenziare la risposta sanzionatoria in funzione delle circostanze del caso concreto. Stabilisce, più limitatamente, che la mancata distinzione ai fini dell’istituto estintivo non supera la soglia della manifesta irragionevolezza. In questa prospettiva, la gravità rilevante non è soltanto quella che deriva dalla pena edittale, ma anche quella che discende dalla struttura del fatto tipico e dagli eventi che devono essere prodotti affinché il reato sia integrato. La Corte considera quindi ragionevole che il legislatore abbia attribuito rilievo alla natura reiterata e persecutoria della condotta e alle conseguenze che essa deve aver determinato nella vita della vittima.
Disparità di trattamento e pertinenza del tertium comparationis
Il problema dell’uguaglianza richiede di individuare situazioni effettivamente comparabili. Non è sufficiente che due fattispecie siano entrambe perseguibili a querela, tutelino interessi in parte coincidenti o prevedano, in astratto, sanzioni penali di una certa consistenza. Occorre verificare se le differenze tra le discipline siano prive di una giustificazione ragionevole alla luce della struttura dei reati e delle finalità delle norme considerate. La sentenza n. 154/2026 applica tale criterio sia al confronto tra lo stalking e il delitto di cui all’art. 612-ter c.p., sia alle ulteriori fattispecie richiamate dal giudice rimettente. Il confronto con l’art. 612-ter c.p. costituisce uno dei punti più significativi della motivazione. Il rimettente aveva osservato che il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti può presentare un regime di procedibilità analogo e incidere anch’esso su interessi personali di particolare rilevanza. Da ciò traeva argomento per contestare l’esclusione degli atti persecutori dall’estinzione per condotte riparatorie. La Corte ritiene, tuttavia, che il confronto non sia pertinente nei termini richiesti dal giudizio di uguaglianza. Le due fattispecie presentano differenze rilevanti quanto al bene giuridico tutelato, alla struttura della condotta e agli eventi richiesti per l’integrazione del reato. Il delitto di cui all’art. 612-ter c.p. tutela la libertà e la riservatezza sessuale della persona attraverso la repressione della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La fattispecie può essere integrata anche da un singolo episodio di diffusione, senza che sia necessario dimostrare la produzione di uno stato di ansia o paura o la modificazione delle abitudini di vita della vittima. Lo stalking, invece, si caratterizza per la reiterazione delle condotte e richiede la produzione di almeno uno degli eventi indicati dall’art. 612-bis c.p. La sua struttura normativa incorpora quindi una dimensione temporale e una conseguenza sulla condizione personale della vittima che non costituiscono elementi necessari del delitto previsto dall’art. 612-ter c.p. La differenza non consiste nell’affermare che la diffusione illecita di immagini intime sia un fatto necessariamente meno grave dello stalking. La Corte non fonda la decisione su una graduatoria generale di disvalore tra le due fattispecie, ma sulla diversità degli elementi costitutivi e degli interessi tutelati, che impedisce di considerarle omogenee ai fini della censura prospettata. La medesima conclusione vale per il confronto con gli altri reati indicati dal rimettente, tra cui minaccia, violenza privata, lesioni personali e violazione di domicilio. La Corte considera tali fattispecie eterogenee rispetto agli atti persecutori e osserva che, in generale, esse presentano cornici edittali inferiori a quella attualmente prevista per lo stalking, pari alla reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, secondo il quadro normativo considerato dalla sentenza. Il dato sanzionatorio, tuttavia, non opera come unico criterio di comparazione. La decisione attribuisce rilievo anche alla struttura dei reati e alle caratteristiche dell’offesa, ribadendo che la condivisione di un regime di procedibilità o la parziale coincidenza degli interessi protetti non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l’irragionevolezza della disciplina differenziata. Il principio che emerge è quindi metodologico prima ancora che sostanziale: il giudizio di uguaglianza non impone di estendere automaticamente una disciplina favorevole a tutte le fattispecie che presentino qualche elemento comune. La comparazione deve riguardare situazioni omogenee rispetto alla finalità e alla ratio della disciplina contestata. Nel caso in esame, la causa estintiva dell’art. 162-ter c.p. si fonda sulla possibilità che la riparazione del danno giustifichi la definizione anticipata del procedimento. La Corte ritiene che le peculiarità dello stalking, caratterizzato dalla reiterazione delle condotte, dagli eventi richiesti dalla fattispecie e dal rischio di persistenza delle dinamiche persecutorie, costituiscano una ragione sufficiente per non estendere a esso il medesimo regime. Anche la censura relativa alla mancata distinzione tra forme più e meno gravi di stalking viene respinta. Le ragioni poste a fondamento dell’esclusione sono considerate riferibili alla fattispecie nel suo complesso, con particolare riguardo alle ipotesi perseguibili a querela rimettibile. La Corte non ravvisa quindi una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima né rispetto agli altri reati richiamati, né all’interno delle diverse manifestazioni del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.
7. La decisione della Consulta e gli effetti sul regime delle condotte riparatorie
Con la sentenza n. 154/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3 Cost. La pronuncia conferma che il legislatore può escludere specifiche fattispecie dall’ambito di applicazione di una causa di estinzione del reato, purché la differenziazione sia sorretta da una giustificazione non manifestamente irragionevole. Nel caso degli atti persecutori, tale giustificazione è individuata nella particolare struttura del reato, nella necessità di proteggere la vittima dalle conseguenze delle condotte reiterate e nell’esigenza di evitare che una prestazione patrimoniale unilaterale produca automaticamente l’estinzione del procedimento. Il nucleo della decisione risiede nella distinzione tra la riparazione del danno e la possibilità di sostituire, mediante essa, la risposta penale. L’art. 162-ter c.p. non richiede che la vittima condivida l’iniziativa riparatoria dell’imputato e non contempla una valutazione ulteriore sulla capacità della condotta di soddisfare le esigenze di prevenzione e di riprovazione. La sua applicazione può dunque condurre all’estinzione del reato anche quando la persona offesa persista nella volontà di ottenere una pronuncia penale. Proprio tale effetto, ritenuto dal legislatore non adeguato rispetto alle peculiarità dello stalking, giustifica l’esclusione prevista dal quarto comma. La Corte non considera costituzionalmente necessario che la disponibilità della querela si traduca anche nella possibilità di estinguere il reato attraverso il risarcimento, né ritiene che la disciplina debba essere uniformata a quella prevista per fattispecie che presentano soltanto alcune analogie. Sul piano sistematico, la sentenza ribadisce che la disciplina delle cause estintive non è una conseguenza automatica del regime di procedibilità. La perseguibilità a querela rimettibile e l’estinzione per condotte riparatorie rispondono a logiche differenti: la prima attribuisce alla persona offesa un potere nei limiti stabiliti dalla legge; la seconda consente all’imputato di ottenere un effetto estintivo sulla base di una prestazione riparatoria valutata dal giudice, anche in assenza del consenso della vittima. La decisione conferma, inoltre, che il giudizio di ragionevolezza deve essere condotto attraverso un confronto tra situazioni omogenee. Il fatto che altre fattispecie tutelino interessi personali, siano perseguibili a querela o consentano l’applicazione dell’art. 162-ter c.p. non comporta, di per sé, che l’esclusione dello stalking sia arbitraria. La diversa struttura dei reati, gli eventi richiesti per la loro integrazione e le specifiche esigenze di tutela possono giustificare discipline differenti. La portata della pronuncia deve tuttavia essere precisata. La Corte non afferma che il risarcimento sia privo di rilievo nei procedimenti per atti persecutori, né che la riparazione non possa essere considerata nei diversi ambiti in cui l’ordinamento le attribuisce rilevanza. Stabilisce che essa non può determinare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p., perché il legislatore ha espressamente escluso tale possibilità per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. La sentenza non introduce, dunque, un principio generale di irrilevanza delle condotte riparatorie nei reati caratterizzati da una particolare incidenza sulla vittima. Più limitatamente, riconosce la legittimità costituzionale della scelta legislativa di non consentire che la riparazione patrimoniale, anche se integrale e ritenuta congrua dal giudice, sostituisca la risposta penale per gli atti persecutori. In conclusione, la decisione n. 154/2026 valorizza la discrezionalità legislativa nel bilanciamento tra esigenze deflattive, riparazione del danno e tutela della persona offesa. L’esclusione dello stalking dall’art. 162-ter c.p. viene ritenuta compatibile con l’art. 3 Cost. perché fondata su caratteristiche specifiche della fattispecie e su esigenze di protezione che non possono essere considerate automaticamente soddisfatte attraverso il pagamento di una somma di denaro. La riparazione conserva così il proprio rilievo nell’ordinamento, ma non può essere elevata a strumento generale di estinzione del reato indipendentemente dalla natura dell’illecito e dagli interessi coinvolti. Nel caso degli atti persecutori, la Corte riconosce che il legislatore possa attribuire prevalenza all’esigenza di impedire che l’iniziativa unilaterale dell’autore neutralizzi l’interesse alla prosecuzione del procedimento penale, confermando la legittimità della disciplina censurata.