Consiglio di Stato: divieto di vendita di bevande alcoliche allo stadio
In particolare, ha osservato il Consiglio di Stato, a conferma della sussistenza di questa competenza sindacale si pone la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che, nel dare corpo alle prescrizioni di cui alle norme del testo unico, attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.
Peraltro, per il Consiglio di Stato è illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 2, l. 25 agosto 1991, n. 287, e per difetto di motivazione, una ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 54, lett. b) e d), del DLgs 267/00, con la quale è stato previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale e negli esercizi pubblici siti in prossimità durante le partite di calcio, nel caso in cui l’adozione di tale ordinanza non sia stata preceduta da una approfondita istruttoria che abbia evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica, idonea a giustificare una misura dalla portata restrittiva così ampia.
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 29 aprile 2010, n. 2465).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, ha osservato il Consiglio di Stato, a conferma della sussistenza di questa competenza sindacale si pone la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che, nel dare corpo alle prescrizioni di cui alle norme del testo unico, attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.
Peraltro, per il Consiglio di Stato è illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 2, l. 25 agosto 1991, n. 287, e per difetto di motivazione, una ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 54, lett. b) e d), del DLgs 267/00, con la quale è stato previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale e negli esercizi pubblici siti in prossimità durante le partite di calcio, nel caso in cui l’adozione di tale ordinanza non sia stata preceduta da una approfondita istruttoria che abbia evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica, idonea a giustificare una misura dalla portata restrittiva così ampia.
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 29 aprile 2010, n. 2465).
[Avv. Alfredo Matranga]