Consiglio di Stato: la PA risarcisce i danni per ritardo nell’emettere il provvedimento
In particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’elemento soggettivo della colpa in capo al Comune che aveva rilasciato il citato permesso all’esito di un procedimento amministrativo durato quattro anni, ben oltre i 75 giorni concessi dalla legge (articolo 20, III e VIII comma, del D.P.R. n.380/2001), non ritenendo idonei ad escludere la colpa della P.A. quegli elementi individuati dai giudici di primo grado (tra i quali, la richiesta di acquisizione di elaborati grafici e di pareri della Soprintendenza, di esibizione di allegati, di un parere legale, di pagare l’occupazione del suolo pubblico, la necessità di sostituire il responsabile del procedimento).
"Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante".
Accertato il ritardo procedimentale, i Giudici hanno accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla mancata immediata disponibilità delle somme corrispondenti al prezzo di acquisto degli immobili in capo al ricorrente: “In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, sul presupposto “che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino”.
Il Collegio ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (nella specie biologico) “derivante dalla lesione del diritto inviolabile alla salute e … da un illecito di carattere permanente, costituito dall’inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato, che assume particolare valenza negativa, derivando dall’ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento”, a fronte dell’esito della consulenza tecnica che ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il ritardo della P.A. e il disturbo psichico riscontrato nel ricorrente nel corso della durata del procedimento (ossia nel periodo 2001 - 2004).
In conclusione, la P.A. è stata condannata, per l’accertato ritardo procedimentale, al pagamento a favore del privato, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e no, dell’importo di circa euro 55.000,00, oltre alla rifusione delle spese dei giudizi e al pagamento dei compensi per i consulenti tecnici d’ufficio.
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 28 febbraio 2011, n.1271)
[Dott.ssa Luciana Di Vito]
In particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’elemento soggettivo della colpa in capo al Comune che aveva rilasciato il citato permesso all’esito di un procedimento amministrativo durato quattro anni, ben oltre i 75 giorni concessi dalla legge (articolo 20, III e VIII comma, del D.P.R. n.380/2001), non ritenendo idonei ad escludere la colpa della P.A. quegli elementi individuati dai giudici di primo grado (tra i quali, la richiesta di acquisizione di elaborati grafici e di pareri della Soprintendenza, di esibizione di allegati, di un parere legale, di pagare l’occupazione del suolo pubblico, la necessità di sostituire il responsabile del procedimento).
"Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante".
Accertato il ritardo procedimentale, i Giudici hanno accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla mancata immediata disponibilità delle somme corrispondenti al prezzo di acquisto degli immobili in capo al ricorrente: “In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, sul presupposto “che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino”.
Il Collegio ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (nella specie biologico) “derivante dalla lesione del diritto inviolabile alla salute e … da un illecito di carattere permanente, costituito dall’inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato, che assume particolare valenza negativa, derivando dall’ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento”, a fronte dell’esito della consulenza tecnica che ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il ritardo della P.A. e il disturbo psichico riscontrato nel ricorrente nel corso della durata del procedimento (ossia nel periodo 2001 - 2004).
In conclusione, la P.A. è stata condannata, per l’accertato ritardo procedimentale, al pagamento a favore del privato, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e no, dell’importo di circa euro 55.000,00, oltre alla rifusione delle spese dei giudizi e al pagamento dei compensi per i consulenti tecnici d’ufficio.
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 28 febbraio 2011, n.1271)
[Dott.ssa Luciana Di Vito]