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Contante: il mezzo solutorio delle obbligazioni pecuniarie

Marina di Ravenna
Ph. Enrico Gusella / Marina di Ravenna

Abstract

Al di là dei limiti imposti alla circolazione del contante, è importante sottolineare anche la sua funzione di inclusione sociale.

 

Indice:

1. Il denaro contante e l’effetto solutorio delle obbligazioni pecuniarie

2. I limiti alla sua circolazione

 

1. Il denaro contante e l’effetto solutorio delle obbligazioni pecuniarie

Tutte le considerazioni che riguardano la diffusione del denaro contante ed il suo utilizzo non possono prescindere da questa considerazione: esso rappresenta – ancora attualmente – il più efficace, per diversi motivi, mezzo solutorio delle obbligazioni pecuniarie. L’articolo 1277 codice civile non trova una applicazione “automatica” ai nuovi strumenti monetari creati dall’ingegneria finanziaria. La stessa Banca centrale europea ha ribadito in diverse sedi che le obbligazioni pecuniarie si adempiono al meglio con la moneta legale, e, solo in alternativa, con gli altri strumenti ad essa equiparabili. Ma il processo di equiparazione presuppone una alternatività, non – come nel dibattito italiano sia economico che politico si adombra – la piena sostituibilità. Non sono rinvenibili, sul punto, chiare ed indefettibili teorie “negazioniste” a tutt’oggi.

Non dobbiamo dimenticare poi che il «corso legale» alla moneta lo attribuisce la generale accettazione, avvalorata dall’Autorità pubblica emittente. È questo un altro valido argomento per non eliminare o ridurre quasi a zero detto contante. L’eventualità, per tale via, di reprimere una libertà, tutelata dalla legge, di accettare un bene in cambio di un altro per finalità solutorie, deve spaventare per la sua mancanza di aderenza alla realtà fattuale.

 

2. I limiti alla sua circolazione

L’emissione di moneta è appannaggio esclusivo della BCE, cui competono altresì le connesse funzioni di regolazione monetaria. Le limitazioni all’utilizzo della stessa sono introdotte solo per legge e devono essere in linea con le normative UE e con gli orientamenti di politica economica delle Autorità.

Sul campo, infatti, rinveniamo dei limiti ai trasferimenti di contante, e quindi alla sua circolazione. Ma essi sono unicamente dovuti a leggi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché a provvedimenti in materia di contrasto all’evasione fiscale.

Sopra qualsivoglia considerazione, però, deve fare premio – a nostro avviso – quella che rende lo strumento del cash il più duttile e disponibile per gli strati meno finanziariamente sensibili della popolazione, che ben può ignorare il progresso delle tecniche di pagamento se non ne ha la possibilità concreta di utilizzo.

Non è ancora dimostrato a sufficienza, inoltre, che la sicurezza ed i costi legati all’utilizzo di monete o strumenti alternativi (criptovalute, carte di credito e di debito, etc.) siano sensibilmente ridotti in rapporto alla moneta legale.