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Contributo a fondo perduto: al via le domande

Dal 29 novembre al 28 dicembre è possibile fare richiesta per il contributo “perequativo” a fondo perduto. Tutte le informazioni su come si calcola, chi può richiederlo e in che modo all’Agenzia delle entrate.
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Contributo a fondo perduto: entro quando fare domanda?

Per il contributo a fondo perduto (anche detto "perequativo"), introdotto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge n. 73/2021), sarà possibile fare domanda dal 29 novembre al 28 dicembre 2021.

Ad annunciarlo, un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, in cui si riportano sia il Provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia, sia la nuova guida alla compilazione del contributo.

Il Provvedimento, in particolare, illustra modalità, tempistiche e termini di presentazione della domanda: vediamolo in dettaglio.

 

Contributo a fondo perduto: come si calcola?

Il contributo “perequativo” a fondo perduto si calcola attraverso una percentuale “variabile”: questa si applica alla “differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020”.

La variabilità della percentuale risponde ai seguenti parametri:

- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;

- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;

- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;

- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

La percentuale è inoltre:

- correlata ai ricavi del beneficiario;

- diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, il contributo perequativo a fondo perduto non viene erogato nel momento in cui il totale dei contributi a fondo perduto già riconosciuti sia uguale o superiore alla già citata differenza tra i risultati economici relativi al periodo d’imposta del 2019 e quelli del 2020.

In ogni caso, il contributo “perequativo” a fondo perduto non può superare i 150.000 euro.

 

Contributo a fondo perduto: chi può fare domanda?

Possono fare richiesta per il contributo a fondo perduto:

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;

- titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, i quali “nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro”.

Altri soggetti ai quali spetta sono poi gli enti non commerciali (“compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali”).

Non possono invece fare richiesta:

- enti pubblici;

- intermediari finanziari;

- società di partecipazione.

 

Contributo a fondo perduto: come presentare la domanda?

L’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello per presentare domanda di contributo a fondo perduto.

Tale modello, una volta compilato, deve essere caricato sulla piattaforma dell’Agenzia, alla sezione  Fatture e corrispettivi (a partire da oggi, 30 novembre).

L’altra sezione disponibile, riservata a chi è stato delegato da un contribuente al cassetto fiscale, è Entratel – Fisconline.

A questo punto, l’Agenzia rilascerà una prima ricevuta (attestante la presa in carico), e, dopo aver controllato le informazioni contenute nella domanda, comunicherà l’accettazione o lo scarto della stessa.

La comunicazione avverrà attraverso la già citata area tematica “Fatture e corrispettivi” (sezione: “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”).  

 

Contributo a fondo perduto: come viene erogato?

Il contributo a fondo perduto viene erogato sul conto corrente di chi ha fatto richiesta, indicato da quest’ultimo nella domanda.

Inoltre, può essere riconosciuto come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione: per tale modalità di erogazione, è necessario presentare l’apposito modello F24.