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Corte di Giustizia UE: competenza per violazione del diritto d’autore online

Nell’ambito della controversia relativa alla lesione del diritto d’autore conseguente alla messa a disposizione online di fotografie coperte da copyright, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul foro di competenza presso cui radicare la controversia in materia di violazione del diritto d’autore secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) 44/2001 in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili e commerciali degli stati membri dell’Unione Europea.

Ritenendo violati i propri diritti d’autore, la ricorrente, fotografa di nazionalità austriaca, ha inizialmente adito il tribunale di Vienna chiedendo, oltre al risarcimento dei danni, che l’azienda sul cui sito ufficiale erano state pubblicate le fotografie provvedesse a dare adeguata pubblicità alla eventuale sentenza di condanna. In risposta a tale richiesta, l’impresa convenuta rispondeva eccependo l’incompetenza del tribunale viennese sostenendo che il proprio sito aziendale, benché progettato per raggiungere prevalentemente clientela germanofona dell’Europa centrale, non fosse destinato in particolar modo all’Austria, Stato membro presso il quale i diritti sulle foto erano stati registrati. La sola facoltà di consultare il portale dal territorio austriaco non sarebbe stata dunque ragione sufficiente, secondo la difesa dell’azienda, ad attribuire al tribunale adito competenza per giudicare la controversia. A seguito di tali argomentazioni, il tribunale di Vienna ha sollevato alla Corte UE questione pregiudiziale in merito alla competenza territoriale per violazione del copyright maturata a mezzo web. In particolare, chiedendo se competenti a decidere fossero i giudici dello Stato membro nel quale il presunto autore della violazione aveva la propria sede, ovvero quelli degli Stati membri ai quali il sito internet era destinato in base al suo contenuto.

La Corte UE rilevava in via preliminare come, sulla base dell’interpretazione dell’articolo 5, comma 3 del Regolamento 44/2001, e della propria consolidata giurisprudenza, l’assunto che il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola era da considerarsi un valido punto di partenza. Nel caso di specie dunque, sia il luogo in cui l’evento violazione del copyright era effettivamente avvenuto, sia quello in cui il medesimo evento poteva potenzialmente avvenire. Inoltre, secondo la ratio della normativa, da leggersi attraverso il filtro dei principi di legalità ed economia processuale, dovrebbe prevalere la volontà di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta.

La soggezione del diritto d’autore al principio di territorialità della competenza, come sottolineato dalla Corte in riferimento alle violazioni commesse tramite il web, non poteva però considerarsi parametro sufficiente. Pertanto, nella determinazione del luogo in cui il danno avrebbe potuto concretizzarsi allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sarebbe stato utile conoscere del solo danno cagionato nel territorio del singolo Stato membro della violazione in via effettiva e concreta. Localizzata dunque la concretizzazione del danno nell’accessibilità al sito internet aziendale entro i soli confini austriaci, la Corte ha riconosciuto competente il giudice adito in ambito territoriale dalla ricorrente per le sole violazioni avvenute sul territorio dello Stato membro cui apparteneva, con conseguente possibilità di applicare il diritto nazionale in materia di violazioni del diritto d’autore alla violazione denunciata.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-441/13, 22 gennaio 2015)

Nell’ambito della controversia relativa alla lesione del diritto d’autore conseguente alla messa a disposizione online di fotografie coperte da copyright, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul foro di competenza presso cui radicare la controversia in materia di violazione del diritto d’autore secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) 44/2001 in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili e commerciali degli stati membri dell’Unione Europea.

Ritenendo violati i propri diritti d’autore, la ricorrente, fotografa di nazionalità austriaca, ha inizialmente adito il tribunale di Vienna chiedendo, oltre al risarcimento dei danni, che l’azienda sul cui sito ufficiale erano state pubblicate le fotografie provvedesse a dare adeguata pubblicità alla eventuale sentenza di condanna. In risposta a tale richiesta, l’impresa convenuta rispondeva eccependo l’incompetenza del tribunale viennese sostenendo che il proprio sito aziendale, benché progettato per raggiungere prevalentemente clientela germanofona dell’Europa centrale, non fosse destinato in particolar modo all’Austria, Stato membro presso il quale i diritti sulle foto erano stati registrati. La sola facoltà di consultare il portale dal territorio austriaco non sarebbe stata dunque ragione sufficiente, secondo la difesa dell’azienda, ad attribuire al tribunale adito competenza per giudicare la controversia. A seguito di tali argomentazioni, il tribunale di Vienna ha sollevato alla Corte UE questione pregiudiziale in merito alla competenza territoriale per violazione del copyright maturata a mezzo web. In particolare, chiedendo se competenti a decidere fossero i giudici dello Stato membro nel quale il presunto autore della violazione aveva la propria sede, ovvero quelli degli Stati membri ai quali il sito internet era destinato in base al suo contenuto.

La Corte UE rilevava in via preliminare come, sulla base dell’interpretazione dell’articolo 5, comma 3 del Regolamento 44/2001, e della propria consolidata giurisprudenza, l’assunto che il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola era da considerarsi un valido punto di partenza. Nel caso di specie dunque, sia il luogo in cui l’evento violazione del copyright era effettivamente avvenuto, sia quello in cui il medesimo evento poteva potenzialmente avvenire. Inoltre, secondo la ratio della normativa, da leggersi attraverso il filtro dei principi di legalità ed economia processuale, dovrebbe prevalere la volontà di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta.

La soggezione del diritto d’autore al principio di territorialità della competenza, come sottolineato dalla Corte in riferimento alle violazioni commesse tramite il web, non poteva però considerarsi parametro sufficiente. Pertanto, nella determinazione del luogo in cui il danno avrebbe potuto concretizzarsi allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sarebbe stato utile conoscere del solo danno cagionato nel territorio del singolo Stato membro della violazione in via effettiva e concreta. Localizzata dunque la concretizzazione del danno nell’accessibilità al sito internet aziendale entro i soli confini austriaci, la Corte ha riconosciuto competente il giudice adito in ambito territoriale dalla ricorrente per le sole violazioni avvenute sul territorio dello Stato membro cui apparteneva, con conseguente possibilità di applicare il diritto nazionale in materia di violazioni del diritto d’autore alla violazione denunciata.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-441/13, 22 gennaio 2015)