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Corte Giustizia UE: Sentenza obblighi importatore verifica marcatura e conformità CE

La disciplina in materia di sicurezza dei prodotti immessi in commercio in ambito UE è piuttosto articolata. La Corte di Giustizia ha contribuito a fare chiarezza sugli obblighi imposti agli importatori.

Norme nazionali non possono imporre all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», di verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

Tuttavia i singoli ordinamenti degli Stati membri possono imporre all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

- verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

- fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con riferimento alla Direttiva 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Prima Sezione Sentenza 8 settembre 2005: Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione “CE” di conformità).

La disciplina in materia di sicurezza dei prodotti immessi in commercio in ambito UE è piuttosto articolata. La Corte di Giustizia ha contribuito a fare chiarezza sugli obblighi imposti agli importatori.

Norme nazionali non possono imporre all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», di verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

Tuttavia i singoli ordinamenti degli Stati membri possono imporre all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

- verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

- fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con riferimento alla Direttiva 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Prima Sezione Sentenza 8 settembre 2005: Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione “CE” di conformità).