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Covid:  per i professionisti tutela retroattiva

Le novità introdotte dal Decreto Ucraina
COVID-19
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Covid:  per i professionisti c’è la tutela retroattiva

Se si combatte il covid-19 la lotta non può limitarsi al solo ambito sanitario. È ciò quanto evidenziato nel decreto Ucraina. Il nuovo emendamento introduce la retroattività dei termini per garantire la posizione del professionista malato per covid-19. Tuttavia, questa è solo una delle novità introdotte con tale emendamento.
 

Covid: tutela per i professionisti

I  professionisti  che non hanno potuto usufruire della possibilità di congelamento dei termini relativi agli adempimenti a loro carico potranno beneficiare della tutela retroattiva.  Il periodo oggetto di analisi è quello che decorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ossia 31 gennaio 2020, fino all’emanazione del decreto sostegni n. 41 del 22 marzo 2021.

Questa è una delle novità che sono state approvate dalla Commissione Finanze e Industria del Senato e che è confluita nel decreto n. 21 del 2022. Tale decreto riguarda le “misure urgenti per contrastare effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Bertoldi ha presentato l’emendamento e ha evidenziato che esso costituisce l’anello di congiunzione con l’analoga normativa del 2021.

Infatti, la modifica formulata dal governo recita: «si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».

Non è prevista la possibilità di ottenere il “ rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati”, e «sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame, o annullamento».

Entro 60 giorni danna data della conversione in legge del decreto n. 21 del 2022 saranno definite le modalità di attuazione attraverso un provvedimento del Ministero della Giustizia di concerto con  il Ministero  dell'economia e del lavoro.
 

I professionisti: la lotta al Covid

In tal modo i professionisti potranno essere tutelati con maggiori possibilità. Se si pone in essere la lotta al covid-19 gli strumenti devono essere volti a garantire anche i soggetti economicamente più deboli.

Il provvedimento in oggetto è di massima rilevanza poiché quello adottato l’anno scorso introduceva una tutela “zoppa”. Ciò perché non si poteva garantire tutela al professionista contagiato dal covid nella prima fase della pandemia.

Lo stesso Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, si è mostrato molto soddisfatto per questo importante e nuovo “tassello” che è stato aggiunto alle iniziative per proteggere i professionisti malati a causa del covid ma nel contempo preoccupati per le scadenze.

Inoltre, tale emendamento sospende i termini di qualsiasi obbligo del professionista malato per il covid nei confronti della Pubblica Amministrazione. SI tratta di una tutela aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che permetteva di far slittare gli adempimenti tributari, ossia l’invio della dichiarazione dei redditi, i pagamenti delle imposte, la denuncia all’Agenzia delle Entrate.

Dunque, la malattia causata dal Covid del professionista comporta la sospensione degli adempimenti e versamenti con effetto retroattivo dal 31 gennaio 2020.  Ma l’effetto retroattivo non porterà al rimborso di eventuali sanzioni e interessi già pagati e contestati per effetto della mancata trasmissioni di documenti e istanze, nonché per l’assenza di pagamento nei termini.
 

Covid: l’emendamento approvato

Art. 12-bis - (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati.

Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.