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Criteri di nomina del presidente della commissione esaminatrice per l'esame di licenza media

Abstract: Con quale criterio l'U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale, precedentemente titolato Provveditorato agli Studi) nomina i presidenti delle commissioni esaminatrici per l'esame di licenza media?

1. Sulla commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie indicate al secondo comma dell'articolo 3 della Legge del 16 giugno 1977, n. 348 come modificato dall'articolo 6, della Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859. La così composta commissione è presieduta da un presidente.

2. Sul presidente della commissione

Il presidente della commissione esaminatrice dell'esame di licenza media è nominato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex provveditore) ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1966, n. 362

3. Sui criteri di nomina del presidente

Secondo i criteri indicati dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1966, n. 362 il presidente della commissione è nominato con decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra

a) i dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata;

b) i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;

c) i professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

 

* * *

Soltanto qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Dirigente dello U.S.P. potrà scegliere, secondo l'opportunità, quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'articolo 7, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, e cioè tra a) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette; b) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purché muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario; c) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo; d) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo; e) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.

Abstract: Con quale criterio l'U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale, precedentemente titolato Provveditorato agli Studi) nomina i presidenti delle commissioni esaminatrici per l'esame di licenza media?

1. Sulla commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie indicate al secondo comma dell'articolo 3 della Legge del 16 giugno 1977, n. 348 come modificato dall'articolo 6, della Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859. La così composta commissione è presieduta da un presidente.

2. Sul presidente della commissione

Il presidente della commissione esaminatrice dell'esame di licenza media è nominato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex provveditore) ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1966, n. 362

3. Sui criteri di nomina del presidente

Secondo i criteri indicati dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1966, n. 362 il presidente della commissione è nominato con decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra

a) i dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata;

b) i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;

c) i professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

 

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Soltanto qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Dirigente dello U.S.P. potrà scegliere, secondo l'opportunità, quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'articolo 7, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, e cioè tra a) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette; b) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purché muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario; c) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo; d) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo; e) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.