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Custodia cautelare in carcere

Provvedimento di imposizione e di prosecuzione
Custodia cautelare
Custodia cautelare

Abstract:

La libertà personale è uno dei più importanti “Rechtsgüter” (beni giuridici). Se la privazione della stessa, a seguito di condanna irrevocabile, integra un grave “intervento” nella sfera di uno dei diritti fondamentali garantiti a ogni persona, costituisce – indubbiamente –  un “Eingriff” di portata ancora maggiore, la privazione della libertà personale di chi è soltanto sospettato (“tatverdächtig”) di aver commesso un fatto (grave) costituente reato. Le garanzie previste in questi casi, esigono poi ulteriori cautele, quando si tratta di decidere sulla prosecuzione di una misura cautelare del genere.

 

Indice:  

1. Premessa   

2. Motivazione dell’ordinanza delle Corte Costituzionale Federale  

2.1 Pericolo di fuga?  

2.2 Pericolo per l’acquisizione delle prove?  

3. Limitazioni alla libertà personale e norme costituzionali 

 4. “Dringender Tatverdacht?  

5. “Willkürverbot” e “Verhältnismäßigkeitsprinzip”  

6. L’esigenza di un contributo individuale alla commissione del reato  

7. L’età del ricorrente e misure alternative alla custodia cautelare in carcere

 

 

1. Premessa

L’odierno ricorrente – diciassettenne – insieme a sei altri minorenni e “Heranwachsende” (cioè di età tra i 18 e i 21 anni), era imputato di omicidio preterintenzionale e di lesioni personali volontarie gravi.

In seguito a un diverbio tra questo gruppo e un vigile del fuoco fuori servizio, accompagnato da un’altra persona, il vigile veniva colpito, da uno del gruppo, al capo con un violento pugno, che aveva causato la “rottura” di un’arteria, con conseguente morte, pressoché istantanea, del vigile. In occasione di tale evenienza, l’accompagnatore del vigile, era stato, anch’esso, colpito da uno del gruppo, con conseguente ricovero in clinica.

ll competente “Amtsgericht” aveva poi emesso – nei confronti dell’odierno ricorrente (e degli altri componenti del gruppo) – ordinanza di custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio preterintenzionale e per lesioni personali volontarie, ravvisando, a carico dello stesso, la sussistenza di un “dringenden Tatverdacht” (grave sospetto) a seguito della visione delle videoregistrazioni. Riteneva, questo giudice, pure sussistente gli estremi del pericolo di fuga e del pericolo per l’acquisizione delle prove.

L’odierno ricorrente impugnava – con “Beschwerde” (reclamo) – il provvedimento cautelare, ma l’“Amtsgericht” rigettava questo reclamo. Non cosí, invece, la “Jugendkammer” del “Landgericht” (Tribunale), che revocava la custodia cautelare non soltanto nei confronti dell’odierno ricorrente, ma, pure nei confronti di altri 5 del gruppo, ritenendo che difettasse, nei loro confronti, il “dringende Tatverdacht”. Ciò, dopo aver visionato, anch’esso, le videoregistrazioni (l’episodio era avvenuto su una piazza, sottoposta a videosorveglianza).

Per quanto riguarda l’odierno ricorrente, a suo carico, ad avviso del “Landgericht”, non era ipotizzabile, che esso avesse compiuto un’“aktive Handlung”, né in occasione dell’omicidio, né che avesse partecipato, attivamente, a procurare le gravi lesioni personali volontarie, di cui era rimasto vittima l’amico del vigile del fuoco.

Il PM ricorreva contro il provvedimento del Tribunale e la competente Corte d’appello, revocava la statuizione del Tribunale, ripristinando, per l’odierno ricorrente (e per altri 5 del gruppo), la custodia cautelare in carcere.

Ad avviso della Corte d’appello sussisteva il “dringende Tatverdacht” sulla base di quanto risultava dalle videoregistrazioni e di quanto riferito dai “testi” agli organi di polizia; cosí pure il pericolo di fuga e il pericolo per l’acquisizione delle prove. Data la gravità dei fatti commessi, l’entità della pena che verrà inflitta – ha argomentato la Corte d’appello – non consentirebbe la concessione della sospensione condizionale della pena, per cui vi sarebbe “ein hoher Fluchtanreiz”, vale a dire, gli indagati avrebbero valido motivo per darsi alla fuga.

Contro il provvedimento della Corte d’appello veniva proposto ricorso dinanzi al “Bundesverfassungsgericht – BVerfGE” – Corte Costituzionale Federale.

Deduceva, il ricorrente, nel proprio ricorso dinanzi al BVerfGE: 1) violazione dell’articolo 2,  2° comma, 2^ parte, della Costituzione Federale (GG) in relazione all’articolo104, 1° comma,1 ^ parte, GG; 2) violazione del diritto a un “fairen Verfahren” (giusto processo) di cui all’articolo 2, 2° comma, GG, in relazione all’articolo 20, 3° comma, GG nonché violazione dell’articolo 3, 1° comma, GG, che sancisce il cosiddetto Willkürverbot (divieto di arbitrarietà).

 

2. Motivazione dell’ordinanza della Corte Costituzionale Federale

La Corte d’appello, secondo il “Bundesverfassungsgericht”, non aveva adeguatamente esaminato la sussistenza, o meno, dei motivi, per i quali era stata disposta la custodia cautelare in carcere, né ha motivato in punto “Verhältnismäßigkeit” (proporzionalità) della misura cautelare disposta, per di più, nei confronti dell’odierno ricorrente, minorenne, limitandosi all’uso di formule di stile anche a proposito del pericolo di fuga e di possibile inquinamento delle prove. Non era condivisibile la tesi, secondo la quale l’odierno ricorrente, con la propria presenza sul locus delicti, avrebbe rafforzato i propositi di violenza del gruppo e/o li avrebbe almeno condivisi. La Corte d’appello non aveva indicato una “konkrete Tatbeteiligung” del ricorrente (un atto concreto di concorso nelle perpetrazione del delitto) “innerhalb des Gruppengeschehens” (nell’ambito del comportamento del gruppo).

Un provvedimento concernente la prosecuzione della custodia cautelare in carcere, non può ritenersi motivato, nei modi richiesti dalla Costituzione Federale, qualora un reato sia stato commesso da un gruppo di persone (“eines, aus einer Gruppe heraus begangenen Deliktes”), se il comportamento del sospettato facente parte del gruppo, è stato meramente passivo. In tal caso, è erroneo desumere il “dringenden Tatverdacht” dall’astratta pericolosità “gruppendynamischer Prozesse”, senza fare riferimento a un’azione concreta, posta in essere da un singolo componente del gruppo o a un atteggiamento atto a rafforzare l’intento criminoso di altri oppure assumere almeno un atteggiamento, dal quale si possa desumere la disponibilità di ricorrere ad atti di violenza.

 

2.1 Pericolo di fuga?

La tesi della Corte d’appello, secondo la quale, sussisterebbe pericolo di fuga, non era suffragata da elementi concreti (per esempio, contatti con l’estero, disponibilità di mezzi finanziari).

L’esigenza cautelare del pericolo di fuga, non è sufficientemente motivata, se non vengono presi in considerazione fatti noti, quali l’età dell’indagato (specie se minorenne), le condizioni familiari dello stesso, la circostanza che l’indagato è apprendista); fatti, questi, che potrebbero deporre contro la probabilità, che l’indagato si dia alla fuga.

                             

2.2 Pericolo per l’acquisizione delle prove?

Neppure sussistevano fatti tali, da legittimare di ritenere che l’odierno ricorrente volesse compiere “Verdunkelungshandlungen”, anche perché le  prove erano ormai state, in gran parte, acquisite.

Il provvedimento della Corte d’appello – al quale difettava la “Begründungstiefe” richiesta per l’imposizione e, in particolare, per la prosecuzione della misura cautelare di custodia cautelare in carcere – violava il diritto del ricorrente a un “fairen Verfahren” in quanto non gli era stato contestato una “konkrete, strafbare Handlung”, sulla quale potesse basarsi il “konkrete Tatverdacht”. Dalla semplice presenza del ricorrente sul luogo del delitto, non poteva essere desunto, che l’odierno ricorrente volesse rafforzare l’intenzione di chi poi aveva commesso l’omicidio e le gravi lesioni personali volontarie.

Anche il “Generalbundesanwalt” (Procuratore Federale) aveva ribadito, che un “dringender Tatverdacht” poteva essere desunto soltanto da “bestimmten Tatsachen” (fatti certi). Ribadiva poi, che dalle videoregistrazioni risultava, che al ricorrente non poteva essere imputato alcun comportamento attivo, neppure a proposito delle lesioni personali volontarie gravi inferte alla persona, che accompagnava il vigile, poi deceduto. Il fatto, che facesse parte del gruppo, non legittimava di ritenere un concorso nei reati, come erroneamente affermato dalla Corte d’appello.

 

3. Limitazioni del diritto alla libertà personale e norme costituzionali

Ha osservato la Corte Costituzionale Federale, con riferimento alla doglianza sub 1) del ricorrente, che l’ordinanza (“Beschluss”) della Corte d’appello costituiva violazione del diritto fondamentale alla “Freiheit der Person”, sancito dall’articolo 2, 2° comma, GG, che assicura a ognuno la libertà personale e questo diritto “nimmt einen hohen Rang unter den Grundrechten ein”, posto che la libertà personale, viene definita dalla stessa Costituzione Federale, inviolabile (“unverletzlich”). Limitazioni di questo “Grundrecht” (Articolo104, 1° comma, GG), sono ammissibili soltanto sulla base di una norma di legge e previa osservanza di particolari garanzie di carattere procedurale (Articolo 104, comma 2–4, GG).

In occasione dell’imposizione e della prosecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, va tenuto conto, da un lato, del predetto diritto alla libertà personale, dall’altro lato, delle imprescindibili esigenze di un’efficiente “Strafrechtspflege”. In linea di massima, la privazione della libertà personale, è lecita soltanto a carico di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Soltanto in via di eccezione, un provvedimento del genere può essere adottato nei confronti di chi è soltanto sospettato di aver commesso reato; ciò, per effetto della presunzione di non colpevolezza, che “affonda le proprie radici” nel principio dello Stato di diritto (Articolo 20, 3° comma, GG) e nell’articolo6, 2° comma, CEDU – in questo senso vedasi BVerfGE 19, 324 (341) e 74, 358 (371). In occasione dell’adozione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, come pure in caso di prosecuzione di una misura del genere,  va tenuto conto – in modo considerevole – anche del principio della “Verhältnismäßigkeit” (di proporzionalità).

 

4. “Dringender Tatverdacht”?

La legittimità dell’emissione di un provvedimento del genere, presuppone, da un lato, un “dringenden Tatverdacht” (sospetto grave), che deve essere basato su fatti certi, che fanno dubitare – fondatamente –  “an der Unschuld des Verdächtigen” e, dall’altro lato, del diritto della collettività, all’accertamento del reato nonché alla tempestiva punizione del colpevole; a tal fine, deve essere indispensabile, che il sospettato/indiziato venga provvisoriamente privato della libertà personale (vedasi BVerfGE 19, 342/347 f).

Il “dringende Tatverdacht” (§ 112, 1° comma, StPO (CPP)) presuppone, che vi siano motivi suffragati da fatti, secondo i quali sussiste un’elevata probabilità, che il sospettato abbia commesso reato oppure vi sia stato concorso nel medesimo (BVerfGE 2 BvR 2475/94).

 

5. “Willkürverbot” e “Verhältnismäßigkeitsprinzip”

Per quanto concerne la dedotta violazione del “Willkürverbot” (divieto di arbitrarietà) di cui al § 3, 1° comma, GG, essa è riscontrabile, non già soltanto in caso di erronea interpretazione e applicazione di norme di diritto, ma occorre altresí, che la decisione, per essere “willkürlich”, sia basata su “sachfremde Erwägungen” (su considerazione estranee alla materia).

Data la particolare importanza del diritto alla libertà personale, questo diritto deve essere salvaguardato anche sotto l’aspetto procedurale (vedasi BVerfGE 53, 10 (65)). Presupposto indispensabile per un “rechtsstaatlichen Verfahren” (procedimento che rispetti i canoni dello Stato di diritto), è, che la decisione sia fondata su un accertamento adeguato dei fatti, oltre che su un’applicazione delle norme di diritto nel senso sopra illustrato. In sede di “comparazione” tra il diritto del sospettato alla libertà personale e l’interesse della collettività alla “Strafverfolgung”, va tenuto conto pure del “Verhältnismäßigkeitsprinzip” e del fatto, che le esigenze cautelari, con il trascorrere del tempo, possano anche variare (in particolare, attenuarsi). Parimenti, occorre che il giudice valuti anche tutte le circostanze e i fatti che depongono in senso contrario all’esigenza di emanare o mantenere in vigore oppure ripristinare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (vedasi BVerfGE 2 BvR 745/18, Rn 31).

 

6. L’esigenza di un contributo individuale alla commissione del reato

Tutte le esigenze ora elencate, non sono state adeguatamente valutate dalla Corte d’appello in occasione del ripristino della custodia cautelare in carcere dell’odierno ricorrente. Ha precisato, la Corte Costituzionale Federale, che l’ordinanza (“Beschluss”) della Corte d’appello non aveva l’“erforderliche Begründungstiefe” (non è stata motivata con la necessaria “cura”). Questo giudice non ha  indicato, da che cosa sarebbe desumibile un “konkreter Tatverdacht”. Si è limitato a presumerlo sulla base di una “Gesamtbetrachtung” (valutazione complessiva dell’episodio, di cui è rimasto vittima il vigile del fuoco e il suo accompagnatore). Non ha operato alcuna differenziazione tra i singoli indiziati e i loro contributi individuali all’omicidio, rispettivamente, alle lesioni personali volontarie gravi. Si è limitata, la Corte d’appello, a un generico richiamo alle prove assunte dalla Polizei e ha parlato di “objektiver Gefährlichkeit gruppendynamischer Prozesse”.

Ma, una “strafrechtliche Verfolgung” (procedere penalmente contro una persona) presuppone l’“individuelle Vorwerfbarkeit eines sozialethischen Fehlverhaltens” (che alla singola persona possa essere ascritta un’azione (o omissione) valutabile sotto l’aspetto etico–sociale). A tal fine non basta la “gruppenbezogene Gesamtbetrachtung” (di cui sopra abbiamo parlato). Occorre un “konkreter Tatbeitrag” (un “contributo” concreto alla commissione del fatto criminoso). Questo, anche perché dalle videoregistrazioni è emerso, sin da principio, che il pugno al vigile del fuoco (poi deceduto), è stato sferrato, non dal ricorrente, ma da un altro componente del gruppo, mentre non è risultato, che sia stato il ricorrente a ferire l’accompagnatore del vigile.

La Corte d’appello – ha rimarcato il “Bundesverfassungsgericht” – operando una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dal “Landgericht”, avrebbe dovuto motivare, specificamente, la propria “Abweichung” dalla ricostruzione fattuale operata da quest’ultimo.

 

7. L’età del ricorrente e misure alternative alla custodia cautelare in carcere

A proposito del pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, la Corte d’appello non ha esaminato distintamente le “posizioni” degli indagati/dei sospettati. È mancata una “einzelfallbezogene Auseinandersetzung mit den Umständen, die auf eine Flucht– beziehungsweise Verdunkelungsgefahr, hindeuten würden”, vale a dire, è mancato un esame – riferito specificamente all’odierno ricorrente – delle condizioni personali dello stesso, da cui desumere l’asserito pericolo di fuga e/o di inquinamento delle prove. Avrebbero dovuto essere analizzati anche i fatti, che sarebbero valsi a escludere il pericolo suddetto o, per lo meno, ad attenuarlo. In particolare, la Corte d’appello, non avrebbe dovuto prescindere dal prendere in esame il fatto, che l’indagato e odierno ricorrente, all’epoca dell’episodio criminoso, era ancora minorenne, viveva stabilmente in famiglia, era apprendista, non aveva contatti con l’estero, non disponeva di risorse economiche tali da  consentirgli la fuga e/o un soggiorno lontano dalla propria famiglia.

Ha trascurato, la Corte d’appello, di prendere in considerazione il disposto del § 72 dello JGG (Jugendgerichtsgesetz, Legge che disciplina i procedimenti contro i minorenni e giovani di età tra i 18 e i 21 anni), che prevede, che la custodia cautelare in carcere nei confronti delle predette persone, può essere disposta soltanto se lo scopo della stessa, non può essere conseguito mediante una cosiddetta vorläufigen Anordnung über die Erziehung (con un provvedimento provvisorio di natura educatoria) o con un'altra “Maßnahme”; va tenuto conto, altresí, del principio della “Verhältnismäßigkeit”, come è espressamente previsto dal citato paragrafo e degli effetti, che l’esecuzione di una misura cautelare privativa della libertà personale, può avere su una persona non ancora adulta. Inoltre, nel provvedimento impositivo (e di prosecuzione) della custodia cautelare in carcere, devono essere indicati i motivi, per i quali, altre misure, come, per esempio, il temporaneo ricovero in uno “Jugendheim”, non possono essere adottate.

La Corte d’appello si è limitata, servendosi di una clausola di stile, a “presumere” nei confronti di tutti i 6 indagati, il pericolo di fuga, desumendo lo stesso dalla gravità della pena, che verrà inflitta ai colpevoli. Ha parlato, questo giudice, di “Fluchtanreiz”, che la gravità della comminanda pena potrebbe esercitare sugli indagati, trascurando gli altri elementi, che potrebbero essere ostativi a questa “presunzione”, quali l’età, le condizioni familiari ed economiche.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale Federale, ha annullato l’impugnato “Beschluss” della Corte d’appello per violazione dell’articolo 2, 2° comma, 2^ frase, in relazione all’articolo104 della Costituzione Federale, con rimessione alla Corte d’appello, che – tenendo conto di quanto osservato dal “Bundesverfassungsgericht” – deciderà nuovamente sulla “Beschwerde” (reclamo).

Il Land Bayern deve rifondere al ricorrente le spese (necessarie) da questi sostenute.