Delega - Cassazione Civile: la portata della delega gestoria in una S.r.l. non trova limiti se non quelli di legge e il CdA può delegare tutte le proprie attribuzioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delega gestoria dei poteri conferiti agli amministratori, con cui si attribuiscono il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta.
La vicenda
La controversia sottesa alla pronuncia in esame vedeva come parte Attrice una S.r.l che impugnava in sede di legittimità una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia che dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro un avviso di accertamento, dal momento che l’atto introduttivo era stato sottoscritto da un soggetto non legittimato a rappresentare la Società.
La Commissione rilevava che: lo statuto attribuiva ai consiglieri delegati i poteri di rappresentanza della società con la dicitura “nei limiti dei poteri conferiti”; che il verbale del consiglio di amministrazione aveva affidato la carica di consigliere delegato a tre soggetti attribuendo loro il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe con firma libera e disgiunta.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia tale conferimento di delega violerebbe il principio di collegialità disposto dall’articolo 2475 comma 3 del Codice Civile. Pertanto, le deleghe conferite sarebbero nulle perché rilasciate in violazione di legge, facendo venire meno il potere rappresentativo dell’amministratore che aveva conferito il mandato ad litem.
La parte attorea promuoveva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.
La Decisione
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia della CTR Lombardia in forza delle seguenti motivazioni.
In primo luogo è rimessa al Consiglio di Amministrazione (“CdA”) la valutazione riguardo l’importanza delle questioni attinenti la gestione d’impresa per cui si reputa opportuna una preventiva trattazione collegiale.
Detto questo non si ritiene invalida la delega generale di attribuzioni se i membri del CdA sono in costante rapporto con i consiglieri delegati attraverso le attività di informazione e valutazione indicata nell’articolo 2381 commi 3, 5, 6 del Codice Civile.
In secondo luogo non è condivisibile il fatto che l’esercizio in forma disgiunta dei poteri delegati ai singoli consiglieri integri una violazione del principio di collegialità in contrasto con norme imperative, essendo espressamente consentito da legge l’esercizio disgiunto dei poteri gestionali.
Infine i dubbi sull’irragionevolezza dell’affidamento generale, in forma disgiunta, a più consiglieri sono dissipati dal potere di veto in capo a ciascun consigliere delegato che impone, in caso di decisione controversa, il trasferimento in sede consiliare e la conseguente discussione e decisione.
Inoltre la Cassazione si sofferma sulla rappresentanza sostanziale e processuale del delegato. Nel caso in esame la delibera collegiale, oltre a confermare la previsione statutaria che attribuiva legittimazione processuale al Presidente e Vicepresidente dell’organo di amministrazione, conferiva la medesima delega anche al consigliere delegato, in conformità a quanto previsto nello statuto dove non si distingue fra il potere rappresentativo della società e la rappresentanza processuale attribuita con delega. Quindi in assenza di limitazioni tale potere di rappresentanza si intende esteso anche alla rappresentanza processuale della società.
Dunque la Cassazione Civile ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio al Giudice d’Appello.
(Corte di Cassazione Civile - Sezione Tributaria, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25085)
La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delega gestoria dei poteri conferiti agli amministratori, con cui si attribuiscono il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta.
La vicenda
La controversia sottesa alla pronuncia in esame vedeva come parte Attrice una S.r.l che impugnava in sede di legittimità una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia che dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro un avviso di accertamento, dal momento che l’atto introduttivo era stato sottoscritto da un soggetto non legittimato a rappresentare la Società.
La Commissione rilevava che: lo statuto attribuiva ai consiglieri delegati i poteri di rappresentanza della società con la dicitura “nei limiti dei poteri conferiti”; che il verbale del consiglio di amministrazione aveva affidato la carica di consigliere delegato a tre soggetti attribuendo loro il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe con firma libera e disgiunta.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia tale conferimento di delega violerebbe il principio di collegialità disposto dall’articolo 2475 comma 3 del Codice Civile. Pertanto, le deleghe conferite sarebbero nulle perché rilasciate in violazione di legge, facendo venire meno il potere rappresentativo dell’amministratore che aveva conferito il mandato ad litem.
La parte attorea promuoveva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.
La Decisione
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia della CTR Lombardia in forza delle seguenti motivazioni.
In primo luogo è rimessa al Consiglio di Amministrazione (“CdA”) la valutazione riguardo l’importanza delle questioni attinenti la gestione d’impresa per cui si reputa opportuna una preventiva trattazione collegiale.
Detto questo non si ritiene invalida la delega generale di attribuzioni se i membri del CdA sono in costante rapporto con i consiglieri delegati attraverso le attività di informazione e valutazione indicata nell’articolo 2381 commi 3, 5, 6 del Codice Civile.
In secondo luogo non è condivisibile il fatto che l’esercizio in forma disgiunta dei poteri delegati ai singoli consiglieri integri una violazione del principio di collegialità in contrasto con norme imperative, essendo espressamente consentito da legge l’esercizio disgiunto dei poteri gestionali.
Infine i dubbi sull’irragionevolezza dell’affidamento generale, in forma disgiunta, a più consiglieri sono dissipati dal potere di veto in capo a ciascun consigliere delegato che impone, in caso di decisione controversa, il trasferimento in sede consiliare e la conseguente discussione e decisione.
Inoltre la Cassazione si sofferma sulla rappresentanza sostanziale e processuale del delegato. Nel caso in esame la delibera collegiale, oltre a confermare la previsione statutaria che attribuiva legittimazione processuale al Presidente e Vicepresidente dell’organo di amministrazione, conferiva la medesima delega anche al consigliere delegato, in conformità a quanto previsto nello statuto dove non si distingue fra il potere rappresentativo della società e la rappresentanza processuale attribuita con delega. Quindi in assenza di limitazioni tale potere di rappresentanza si intende esteso anche alla rappresentanza processuale della società.
Dunque la Cassazione Civile ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio al Giudice d’Appello.
(Corte di Cassazione Civile - Sezione Tributaria, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25085)