Diritto d’autore e diritti connessi – La Corte di Giustizia Europea interpreta l’art. 9 n. 2 della Direttiva 93/83/CEE in materia di diritto d’autore e diritti connessi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

Diritto d’autore e diritti connessi – La Corte di Giustizia Europea interpreta l’art. 9 n. 2 della Direttiva 93/83/CEE circa il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

[Copyright and related rights – The European Court of Justice rules on the Directive 93/83/EEC – Article 9(2) on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission]

1. Premesse

Con sentenza 1° giugno 2006 - procedimento C-169/05, caso, Uradex SCRL - la Corte di Giustizia Europea ha offerto la propria interpretazione dell’art. 9 della Direttiva 93/83/CEE - Articolo 9, n. 2 – “Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti – Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo un’emissione” (articolo riportato infra § 3).

Il principio dettato dalla Corte è il seguente: “l’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari”.

2. I diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva

Prima di passare all’esame della sentenza in questione è opportuno premettere brevi cenni relativi alla materia oggetto dell’interpretazione della Corte di Giustizia europea.

Lo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, la diffusione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiofonici e televisivi provenienti da altri Stati europei, comporta una serie di problemi, sia di armonizzazione di natura legislativa, sia di negoziazione dei diritti di utilizzazione economica, che sono stati risolti con l’emanazione della Direttiva 93/83/CEE.

La predetta Direttiva 93/83/CEE ha fissato le regole per la diffusione di programmi effettuata oltre le frontiere dei singoli Stati membri all’interno però del territorio della Comunità europea. Essa fu emanata successivamente alla Direttiva 89/552/CEE intitolata "televisione senza frontiere", che doveva disciplinare, inizialmente, anche le questioni del diritto d’autore e che prevedeva un capitolo per l’istituzione di sistemi di licenza legale o di arbitrato obbligatorio al fine di agevolare le emittenti nell’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore. La forte opposizione di alcuni Stati e degli aventi diritto, in particolare degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori, determinò l’abbandono di tali questioni e portò a stralciare dalla Direttiva 89/552/CEE le norme sul diritto d’autore e diritti connessi, decidendo di riservare alla materia una specifica direttiva.

Nel 1993 la Comunità Europea ha ripreso la questione lasciata in sospeso facendo dei diritti esclusivi il suo punto di forza allo scopo di ricercare un giusto equilibrio tra gli interessi degli organismi di radiodiffusione che effettuano trasmissioni via satellite o ritrasmettono programi via cavo e i diritti degli autori delle opere inserite nei programmi, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e quelli deoi produttori di fonogrammi e degli organismi di emissione.

La Direttiva 93/83/CEE è preceduta da 36 considerando ed è composta di 4 Capi di cui il I intitolato "Definizioni" definisce il concetto di "satellite", di "comunicazione al pubblico via satellite" con i vari aspetti che la comunicazione può assumere, di "ritrasmissione via cavo" e stabilisce quali società possono considerarsi "società di gestione collettiva" di diritti d’autore.

Per quanto riguarda il concetto di "satellite", bisogna distinguere tra la definizione comune di satellite artificiale, espressione con la quale si indica un’ apparecchiatura complessa messa in orbita intorno alla terra da un razzo vettore, e la definizione prevista dalla direttiva che considera satellite quello operante su bande di frequenza riservate, secondo la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, alla trasmissione di segnali ricevibili dal pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata.

La normativa comunitaria ha inoltre specificato il concetto di "comunicazione al pubblico via satellite" che è l’atto di inserire, sotto il controllo dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. A questo proposito si applica la legislazione dello Stato nel quale ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite. E’ opportuno osservare che l’introduzione di questo nuovo diritto di comunicazione al pubblico, che ha comportato da parte del legislatore italiano un aggiornamento del nostro sistema normativo, si affianca al diritto di diffusione già disciplinato dalla legge sul diritto d’autore (art. 16).

Una ulteriore definizione ricavabile dalla direttiva in questione è quella di "ritrasmissione via cavo" che è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un’emissione primaria proveniente da un altro Stato membro e riguardante programmi radiofonici e televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

In altri termini, un organismo di distribuzione capta i segnali emessi da un organismo originario e li ritrasmette via cavo agli utenti, i quali possono usufruire di questi segnali solo mediante appositi apparecchi e dietro pagamento di un abbonamento, solitamente, periodico. La ritrasmissione via cavo, come quella via satellite, è da considerarsi un’emissione secondaria, la quale si distingue da quella primaria in quanto quest’ultima prevede solo la possibilità di trasmettere programmi originari destinati appunto ad una primaria utilizzazione attraverso forme di distribuzione diretta (es. la televisione via cavo interattiva). La direttiva dispone, altresì, che gli Stati membri devono assicurare che questa ritrasmissione via cavo sia effettuata nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi sulla base dei contratti individuali o collettivi conclusi tra i soggetti interessati. I diritti di comunicazione al pubblico via satellite e di ritrasmissione via cavo sono dei diritti esclusivi per cui non sono valide forme di licenze legali o di diritto a compenso. Gli Stati membri devono affidare l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo a delle società di gestione collettiva (in Italia: la SIAE) per garantire l’effettivo esercizio di tale diritto e semplificare le procedure di autorizzazione rispetto alle opere e alle prestazioni protette.

Accanto alla categoria dei diritti d’autore, che riconoscono all’autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell’opera, esistono una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull’opera stessa.

Questi diritti, chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d’autore, sono regolati dalla legge italiana sul diritto d’autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore", agli artt. da 72 a 101.

I diritti connessi sono così suddivisi: Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, Diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva; Diritti degli artisti interpreti ed esecutori; Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; Diritti relativi alle fotografie; Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto; Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria; titolo dell’opera, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

I diritti connessi sono anch’essi, come il diritto d’autore, diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. Inoltre, come il diritto d’autore, riflettono opere o attività intellettuali. A differenza del diritto d’autore, questi diritti non hanno per titolo e giustificazione un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (per esempio il produttore fonografico) o di attività professionale (per esempio gli artisti interpreti ed esecutori) che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all’autore.In un primo tempo a questi diritti era stata riservata un’attenzione piuttosto blanda rispetto ai diritti d’autore. Una protezione piena è stata, invece, garantita dalla Direttiva CEE 92/100.

3. La normativa comunitaria

Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 CEE prevede quanto segue:

“… la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un’utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d’autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; … il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l’autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; … secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto …”.

A termini del ventottesimo ‘considerando’ della direttiva:

“… per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all’obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; … le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d’esercizio e … rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo”.

L’art.8, n.1, della direttiva così recita:

“Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori”.

L’art.9 della direttiva, rubricato “Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo”, dispone quanto segue:

“1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti …”

4. La sentenza della Corte nel procedimento C-169/05

La sentenza in esame riguarda l’interpretazione dell’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (in prosieguo direttiva).

La detta domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento tra la Uradex SCRL (in prosieguo Uradex), da una parte e, dall’altra, l’Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (in prosieguo RTD) e la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (in prosieguo BRUTELE), in cui la Uradex ha chiesto di ingiungere ai membri della RTD, e, in particolare, alla BRUTELE, di cessare la ritrasmissione via cavo di opere appartenenti al suo repertorio. 

La Uradex, società di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, ha chiesto al Tribunal de première instance di Bruxelles di dichiarare che, ritrasmettendo via cavo, senza licenza da parte sua e, pertanto, in violazione degli artt. 51 e 53 della legge belga, le prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori appartenenti al suo repertorio, le società di diffusione via cavo membri della RTD e, in particolare, la BRUTELE, violano i diritti connessi gestiti dalla Uradex. Del pari, ha chiesto di intimare a ciascuna delle società in oggetto la cessazione della ritrasmissione via cavo delle dette prestazioni.

A seguito del rigetto della sua domanda, la Uradex ha interposto appello dinanzi alla Cour d’appel di Bruxelles

Con riguardo a prestazioni sia audiovisive sia non audiovisive, il detto giudice affermava, anzitutto, che, se è pur vero che le società di gestione collettiva di diritti connessi dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la loro riproduzione via cavo (in prosieguo: il «diritto di ritrasmissione»), tale diritto, tuttavia, è limitato ai diritti la cui gestione sia stata attribuita alle dette società.

Infatti, secondo la Cour d’appel, l’art. 53, paragrafo 2, della legge belga, che traspone l’art.9, n.2, della direttiva, non prevede l’esercizio, da parte di tale società di gestione, del diritto di ritrasmissione degli artisti che non la abbiano incaricata della gestione dei loro diritti, come invece si verifica, alla luce del paragrafo 1 dell’art.53 della legge belga, con riguardo agli artisti che abbiano incaricato la società della gestione dei diritti medesimi.

Il paragrafo 2 dell’art.53 della legge si limiterebbe a prevedere che la detta società “si considera incaricata di amministrare i suoi diritti”, il che, in considerazione del carattere essenzialmente fiduciario della gestione medesima, consisterebbe, in realtà, essenzialmente nel percepire la retribuzione relativa alle dette prestazioni e nel versarla al titolare dei relativi diritti.

Inoltre, la Cour d’appel ha affermato che, in materia di prestazioni audiovisive, la Uradex non può, ai sensi dell’art.36 della legge belga, esercitare il diritto di ritrasmissione via cavo, anche con riguardo ad artisti che abbiano incaricato la detta società della gestione dei loro diritti. Tale disposizione, infatti, fisserebbe la presunzione legale che l’artista abbia ceduto il proprio diritto di ritrasmissione al produttore. Orbene, una società di gestione collettiva agisce per conto degli artisti interpreti o esecutori che rappresenta e non può gestire diritti ulteriori rispetto a quelli detenuti da questi ultimi. Un’autorizzazione della Uradex sarebbe necessaria solo se, conformemente all’art.36 della legge belga, essa confutasse tale presunzione dimostrando l’esistenza di accordi tra gli artisti interessati ed i produttori che escludano la cessione del diritto di ritrasmissione o, in difetto, se rappresentasse produttori di opere audiovisive. Ciò non si verifica nella specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cour d’appel ha dichiarato la domanda solo parzialmente fondata. Da un canto, ha rilevato, in particolare, che la BRUTELE, trasmettendo prestazioni non audiovisive, viola i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano incaricato della relativa gestione la Uradex e, di conseguenza, ha disposto la cessazione di tali ritrasmissioni in mancanza di licenza della Uradex. D’altro canto, ha respinto il ricorso quanto al resto.

La Uradex ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, affermando – con riguardo, anzitutto, ai diritti connessi la gestione dei quali non le sia stata attribuita dai titolari – che dall’art.53 della legge belga e dall’art.9 della direttiva si deduce che la società di gestione collettiva non si considera solo incaricata di una gestione limitata alla riscossione della retribuzione, ma che tali articoli le attribuirebbero anche il diritto di ritrasmissione. Tale società inoltre, secondo la Uradex, eserciterebbe tale diritto anche con riguardo alle prestazioni audiovisive, poiché le dette disposizioni non opererebbero alcuna distinzione a seconda che il diritto di ritrasmissione sia stato o meno ceduto ad un terzo.

Ciò premesso, la Cour de cassation decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se l’art. 9, [n.] 2 della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, essendo incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare”.

5. La soluzione della Corte circa la questione pregiudiziale

Dall’art.8, n.1, della direttiva e dal suo ventisettesimo ‘considerando’ risulta che il distributore via cavo può ritrasmettere le emissioni di cui trattasi solo se ottiene, per contratto, l’autorizzazione di tutti i titolari dei detti diritti, vale a dire, sia di coloro che abbiano affidato la gestione dei propri diritti ad una società di gestione collettiva, sia di coloro che non abbiano affidato tale gestione. Quale corrispettivo di tale autorizzazione i titolari ricevono, in linea di principio, una retribuzione.

Tuttavia, nell’interesse della certezza del diritto, perché i distributori via cavo possano essere certi di aver realmente acquisito tutti i diritti connessi ai programmi ritrasmessi e per evitare che terzi detentori di diritti su taluni elementi dei detti programmi possano compromettere, facendo valere i propri diritti, il corretto svolgimento degli accordi contrattuali che autorizzano la ritrasmissione dei programmi stessi, la direttiva ha previsto, all’art.9, n.1, che i detti titolari possono esercitare il diritto di ritrasmissione esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva. In tal modo, la direttiva limita il numero dei soggetti con i quali i distributori via cavo devono negoziare per ottenere una licenza di ritrasmissione, segnatamente, quale corrispettivo di una retribuzione, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi di tutti i titolari.

In tale contesto, l’art.9, n.2, della direttiva prevede che, se il titolare dei diritti d’autore o di diritti connessi non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare i diritti del titolare medesimo la società di gestione collettiva che si occupa della stessa categoria di diritti. In tal modo, tale disposizione si limita a dare concretezza alla regola prevista dall’art.9, n.1, con riguardo alla situazione particolare di tale titolare.

Peraltro, nel prevedere che la società di gestione collettiva si considera incaricata di amministrare “i suoi diritti”, l’art.9, n.2, della direttiva non contiene alcun limite con riguardo alla portata della detta gestione dei diritti del titolare. Così, dal suo tenore liberale non discende che una siffatta gestione dovrebbe riguardare esclusivamente gli aspetti pecuniari dei diritti di cui trattasi, con esclusione del diritto di ritrasmissione.

Inoltre, la rubrica dell’art.9 della direttiva, “Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo”, significa che tutte le disposizioni del detto articolo vertono precisamente sul diritto medesimo.

Occorre tuttavia aggiungere, nel contesto della controversia principale, che, come precisato dal ventottesimo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non osta alla cessione del diritto di ritrasmissione. Orbene, tale cessione può operarsi sia sulla base di un contratto, sia in virtù di una presunzione legale. Pertanto, la direttiva non osta a che un autore, artista interprete, esecutore o produttore, perda, in forza di una disposizione nazionale, quale l’art.36, primo comma, della legge belga, la propria qualità di “titolare” di tale diritto ai sensi dell’art.9 n.2, della direttiva, con la conseguenza della dissoluzione di ogni nesso giuridico sussistente in forza della detta disposizione tra il medesimo e la società di gestione collettiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale deve essere risolta, secondo la Corte, nel senso che l’art.9, n.2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.

6. Conclusioni

Stante la Sentenza in esame, l’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.

Diritto d’autore e diritti connessi – La Corte di Giustizia Europea interpreta l’art. 9 n. 2 della Direttiva 93/83/CEE circa il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

[Copyright and related rights – The European Court of Justice rules on the Directive 93/83/EEC – Article 9(2) on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission]

1. Premesse

Con sentenza 1° giugno 2006 - procedimento C-169/05, caso, Uradex SCRL - la Corte di Giustizia Europea ha offerto la propria interpretazione dell’art. 9 della Direttiva 93/83/CEE - Articolo 9, n. 2 – “Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti – Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo un’emissione” (articolo riportato infra § 3).

Il principio dettato dalla Corte è il seguente: “l’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari”.

2. I diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva

Prima di passare all’esame della sentenza in questione è opportuno premettere brevi cenni relativi alla materia oggetto dell’interpretazione della Corte di Giustizia europea.

Lo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, la diffusione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiofonici e televisivi provenienti da altri Stati europei, comporta una serie di problemi, sia di armonizzazione di natura legislativa, sia di negoziazione dei diritti di utilizzazione economica, che sono stati risolti con l’emanazione della Direttiva 93/83/CEE.

La predetta Direttiva 93/83/CEE ha fissato le regole per la diffusione di programmi effettuata oltre le frontiere dei singoli Stati membri all’interno però del territorio della Comunità europea. Essa fu emanata successivamente alla Direttiva 89/552/CEE intitolata "televisione senza frontiere", che doveva disciplinare, inizialmente, anche le questioni del diritto d’autore e che prevedeva un capitolo per l’istituzione di sistemi di licenza legale o di arbitrato obbligatorio al fine di agevolare le emittenti nell’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore. La forte opposizione di alcuni Stati e degli aventi diritto, in particolare degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori, determinò l’abbandono di tali questioni e portò a stralciare dalla Direttiva 89/552/CEE le norme sul diritto d’autore e diritti connessi, decidendo di riservare alla materia una specifica direttiva.

Nel 1993 la Comunità Europea ha ripreso la questione lasciata in sospeso facendo dei diritti esclusivi il suo punto di forza allo scopo di ricercare un giusto equilibrio tra gli interessi degli organismi di radiodiffusione che effettuano trasmissioni via satellite o ritrasmettono programi via cavo e i diritti degli autori delle opere inserite nei programmi, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e quelli deoi produttori di fonogrammi e degli organismi di emissione.

La Direttiva 93/83/CEE è preceduta da 36 considerando ed è composta di 4 Capi di cui il I intitolato "Definizioni" definisce il concetto di "satellite", di "comunicazione al pubblico via satellite" con i vari aspetti che la comunicazione può assumere, di "ritrasmissione via cavo" e stabilisce quali società possono considerarsi "società di gestione collettiva" di diritti d’autore.

Per quanto riguarda il concetto di "satellite", bisogna distinguere tra la definizione comune di satellite artificiale, espressione con la quale si indica un’ apparecchiatura complessa messa in orbita intorno alla terra da un razzo vettore, e la definizione prevista dalla direttiva che considera satellite quello operante su bande di frequenza riservate, secondo la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, alla trasmissione di segnali ricevibili dal pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata.

La normativa comunitaria ha inoltre specificato il concetto di "comunicazione al pubblico via satellite" che è l’atto di inserire, sotto il controllo dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. A questo proposito si applica la legislazione dello Stato nel quale ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite. E’ opportuno osservare che l’introduzione di questo nuovo diritto di comunicazione al pubblico, che ha comportato da parte del legislatore italiano un aggiornamento del nostro sistema normativo, si affianca al diritto di diffusione già disciplinato dalla legge sul diritto d’autore (art. 16).

Una ulteriore definizione ricavabile dalla direttiva in questione è quella di "ritrasmissione via cavo" che è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un’emissione primaria proveniente da un altro Stato membro e riguardante programmi radiofonici e televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

In altri termini, un organismo di distribuzione capta i segnali emessi da un organismo originario e li ritrasmette via cavo agli utenti, i quali possono usufruire di questi segnali solo mediante appositi apparecchi e dietro pagamento di un abbonamento, solitamente, periodico. La ritrasmissione via cavo, come quella via satellite, è da considerarsi un’emissione secondaria, la quale si distingue da quella primaria in quanto quest’ultima prevede solo la possibilità di trasmettere programmi originari destinati appunto ad una primaria utilizzazione attraverso forme di distribuzione diretta (es. la televisione via cavo interattiva). La direttiva dispone, altresì, che gli Stati membri devono assicurare che questa ritrasmissione via cavo sia effettuata nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi sulla base dei contratti individuali o collettivi conclusi tra i soggetti interessati. I diritti di comunicazione al pubblico via satellite e di ritrasmissione via cavo sono dei diritti esclusivi per cui non sono valide forme di licenze legali o di diritto a compenso. Gli Stati membri devono affidare l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo a delle società di gestione collettiva (in Italia: la SIAE) per garantire l’effettivo esercizio di tale diritto e semplificare le procedure di autorizzazione rispetto alle opere e alle prestazioni protette.

Accanto alla categoria dei diritti d’autore, che riconoscono all’autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell’opera, esistono una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull’opera stessa.

Questi diritti, chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d’autore, sono regolati dalla legge italiana sul diritto d’autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore", agli artt. da 72 a 101.

I diritti connessi sono così suddivisi: Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, Diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva; Diritti degli artisti interpreti ed esecutori; Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; Diritti relativi alle fotografie; Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto; Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria; titolo dell’opera, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

I diritti connessi sono anch’essi, come il diritto d’autore, diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. Inoltre, come il diritto d’autore, riflettono opere o attività intellettuali. A differenza del diritto d’autore, questi diritti non hanno per titolo e giustificazione un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (per esempio il produttore fonografico) o di attività professionale (per esempio gli artisti interpreti ed esecutori) che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all’autore.In un primo tempo a questi diritti era stata riservata un’attenzione piuttosto blanda rispetto ai diritti d’autore. Una protezione piena è stata, invece, garantita dalla Direttiva CEE 92/100.

3. La normativa comunitaria

Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 CEE prevede quanto segue:

“… la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un’utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d’autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; … il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l’autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; … secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto …”.

A termini del ventottesimo ‘considerando’ della direttiva:

“… per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all’obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; … le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d’esercizio e … rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo”.

L’art.8, n.1, della direttiva così recita:

“Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori”.

L’art.9 della direttiva, rubricato “Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo”, dispone quanto segue:

“1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti …”

4. La sentenza della Corte nel procedimento C-169/05

La sentenza in esame riguarda l’interpretazione dell’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (in prosieguo direttiva).

La detta domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento tra la Uradex SCRL (in prosieguo Uradex), da una parte e, dall’altra, l’Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (in prosieguo RTD) e la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (in prosieguo BRUTELE), in cui la Uradex ha chiesto di ingiungere ai membri della RTD, e, in particolare, alla BRUTELE, di cessare la ritrasmissione via cavo di opere appartenenti al suo repertorio. 

La Uradex, società di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, ha chiesto al Tribunal de première instance di Bruxelles di dichiarare che, ritrasmettendo via cavo, senza licenza da parte sua e, pertanto, in violazione degli artt. 51 e 53 della legge belga, le prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori appartenenti al suo repertorio, le società di diffusione via cavo membri della RTD e, in particolare, la BRUTELE, violano i diritti connessi gestiti dalla Uradex. Del pari, ha chiesto di intimare a ciascuna delle società in oggetto la cessazione della ritrasmissione via cavo delle dette prestazioni.

A seguito del rigetto della sua domanda, la Uradex ha interposto appello dinanzi alla Cour d’appel di Bruxelles

Con riguardo a prestazioni sia audiovisive sia non audiovisive, il detto giudice affermava, anzitutto, che, se è pur vero che le società di gestione collettiva di diritti connessi dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la loro riproduzione via cavo (in prosieguo: il «diritto di ritrasmissione»), tale diritto, tuttavia, è limitato ai diritti la cui gestione sia stata attribuita alle dette società.

Infatti, secondo la Cour d’appel, l’art. 53, paragrafo 2, della legge belga, che traspone l’art.9, n.2, della direttiva, non prevede l’esercizio, da parte di tale società di gestione, del diritto di ritrasmissione degli artisti che non la abbiano incaricata della gestione dei loro diritti, come invece si verifica, alla luce del paragrafo 1 dell’art.53 della legge belga, con riguardo agli artisti che abbiano incaricato la società della gestione dei diritti medesimi.

Il paragrafo 2 dell’art.53 della legge si limiterebbe a prevedere che la detta società “si considera incaricata di amministrare i suoi diritti”, il che, in considerazione del carattere essenzialmente fiduciario della gestione medesima, consisterebbe, in realtà, essenzialmente nel percepire la retribuzione relativa alle dette prestazioni e nel versarla al titolare dei relativi diritti.

Inoltre, la Cour d’appel ha affermato che, in materia di prestazioni audiovisive, la Uradex non può, ai sensi dell’art.36 della legge belga, esercitare il diritto di ritrasmissione via cavo, anche con riguardo ad artisti che abbiano incaricato la detta società della gestione dei loro diritti. Tale disposizione, infatti, fisserebbe la presunzione legale che l’artista abbia ceduto il proprio diritto di ritrasmissione al produttore. Orbene, una società di gestione collettiva agisce per conto degli artisti interpreti o esecutori che rappresenta e non può gestire diritti ulteriori rispetto a quelli detenuti da questi ultimi. Un’autorizzazione della Uradex sarebbe necessaria solo se, conformemente all’art.36 della legge belga, essa confutasse tale presunzione dimostrando l’esistenza di accordi tra gli artisti interessati ed i produttori che escludano la cessione del diritto di ritrasmissione o, in difetto, se rappresentasse produttori di opere audiovisive. Ciò non si verifica nella specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cour d’appel ha dichiarato la domanda solo parzialmente fondata. Da un canto, ha rilevato, in particolare, che la BRUTELE, trasmettendo prestazioni non audiovisive, viola i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano incaricato della relativa gestione la Uradex e, di conseguenza, ha disposto la cessazione di tali ritrasmissioni in mancanza di licenza della Uradex. D’altro canto, ha respinto il ricorso quanto al resto.

La Uradex ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, affermando – con riguardo, anzitutto, ai diritti connessi la gestione dei quali non le sia stata attribuita dai titolari – che dall’art.53 della legge belga e dall’art.9 della direttiva si deduce che la società di gestione collettiva non si considera solo incaricata di una gestione limitata alla riscossione della retribuzione, ma che tali articoli le attribuirebbero anche il diritto di ritrasmissione. Tale società inoltre, secondo la Uradex, eserciterebbe tale diritto anche con riguardo alle prestazioni audiovisive, poiché le dette disposizioni non opererebbero alcuna distinzione a seconda che il diritto di ritrasmissione sia stato o meno ceduto ad un terzo.

Ciò premesso, la Cour de cassation decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se l’art. 9, [n.] 2 della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, essendo incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare”.

5. La soluzione della Corte circa la questione pregiudiziale

Dall’art.8, n.1, della direttiva e dal suo ventisettesimo ‘considerando’ risulta che il distributore via cavo può ritrasmettere le emissioni di cui trattasi solo se ottiene, per contratto, l’autorizzazione di tutti i titolari dei detti diritti, vale a dire, sia di coloro che abbiano affidato la gestione dei propri diritti ad una società di gestione collettiva, sia di coloro che non abbiano affidato tale gestione. Quale corrispettivo di tale autorizzazione i titolari ricevono, in linea di principio, una retribuzione.

Tuttavia, nell’interesse della certezza del diritto, perché i distributori via cavo possano essere certi di aver realmente acquisito tutti i diritti connessi ai programmi ritrasmessi e per evitare che terzi detentori di diritti su taluni elementi dei detti programmi possano compromettere, facendo valere i propri diritti, il corretto svolgimento degli accordi contrattuali che autorizzano la ritrasmissione dei programmi stessi, la direttiva ha previsto, all’art.9, n.1, che i detti titolari possono esercitare il diritto di ritrasmissione esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva. In tal modo, la direttiva limita il numero dei soggetti con i quali i distributori via cavo devono negoziare per ottenere una licenza di ritrasmissione, segnatamente, quale corrispettivo di una retribuzione, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi di tutti i titolari.

In tale contesto, l’art.9, n.2, della direttiva prevede che, se il titolare dei diritti d’autore o di diritti connessi non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare i diritti del titolare medesimo la società di gestione collettiva che si occupa della stessa categoria di diritti. In tal modo, tale disposizione si limita a dare concretezza alla regola prevista dall’art.9, n.1, con riguardo alla situazione particolare di tale titolare.

Peraltro, nel prevedere che la società di gestione collettiva si considera incaricata di amministrare “i suoi diritti”, l’art.9, n.2, della direttiva non contiene alcun limite con riguardo alla portata della detta gestione dei diritti del titolare. Così, dal suo tenore liberale non discende che una siffatta gestione dovrebbe riguardare esclusivamente gli aspetti pecuniari dei diritti di cui trattasi, con esclusione del diritto di ritrasmissione.

Inoltre, la rubrica dell’art.9 della direttiva, “Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo”, significa che tutte le disposizioni del detto articolo vertono precisamente sul diritto medesimo.

Occorre tuttavia aggiungere, nel contesto della controversia principale, che, come precisato dal ventottesimo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non osta alla cessione del diritto di ritrasmissione. Orbene, tale cessione può operarsi sia sulla base di un contratto, sia in virtù di una presunzione legale. Pertanto, la direttiva non osta a che un autore, artista interprete, esecutore o produttore, perda, in forza di una disposizione nazionale, quale l’art.36, primo comma, della legge belga, la propria qualità di “titolare” di tale diritto ai sensi dell’art.9 n.2, della direttiva, con la conseguenza della dissoluzione di ogni nesso giuridico sussistente in forza della detta disposizione tra il medesimo e la società di gestione collettiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale deve essere risolta, secondo la Corte, nel senso che l’art.9, n.2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.

6. Conclusioni

Stante la Sentenza in esame, l’art.9, n.2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.