Diritto di riunione in Germania – brevi cenni
A Norme di carattere generale
1 L’ art. 8, 1° comma, del Grundgesetz (Costituzione federale della RFT) sancisce il diritto di chiunque di riunirsi – pacificamente e non armato – senza autorizzazione e senza previa comunicazione. Il 2° comma prevede che riunioni all’aperto possono essere soggette a limitazioni per effetto di apposite leggi.
L’intera materia è stata regolata dettagliatamente dal Versammlungsgesetz (“legge sulle riunioni”) del 1953 e successive integrazioni e modificazioni, l’ultima delle quali è intervenuta nel 2008.
2 Secondo il 1° paragrafo di questa legge, chiunque ha il diritto di organizzare pubbliche riunioni e mainifestazioni nonché di partecipare alle stesse a meno che:
a) la Corte costituzionale federale non abbia dichiarato decaduta la persona dal diritto di riunione per averne abusato, esortando a sovvertire l’ordinamento democratico ovvero tentando di conseguire tale obiettivo servendosi di un partito politico (o di un’organizzazione) di cui è stata dichiarata la “ Verfassungswidrigkeit”. [L’art. 18 del Grundgesetz prevede che, su istanza del governo federale, di un governo o di un parlamento dei Laender, la Corte costituzionale federale può dichiarare una persona decaduta dal diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero o da quello al libero insegnamento, al diritto di riunione, a quello di associazione oppure dal diritto di asilo, se la persona ha abusato di tale diritto al fine di sovvertire l’ordinamento democratico-costituzionale]
b) ad organizzare la riunione sia un’associazione vietata a norma dell’art. 9, 2° comma, Cost. feder. (questa disposizione proibisce associazioni che si propongono di perseguire o perseguono scopi contrari alle leggi penali o all’ordinamento democratico-costituzionale).
3 Chiunque, pubblicamente, invita ad una pubblica riunione ovvero invita alla partecipazione ad una pubblica manifestazione, è obbligato ad indicare nell’invito il proprio nome. In occasione di queste riunioni o manifestazioni, tutti sono obbligati ad astenersi da qualsiasi attività che può turbarne il libero svolgimento e nessuno, salva apposita autorizzazione da parte dei competenti organi, può portare armi o altri oggetti che, secondo la loro natura, sono destinati o comunque idonei a cagionare lesioni a persone ovvero sono idonei a causare danni a cose.
4 E’ vietato portare, pubblicamente o durante una riunione, una uniforme o parti di uniformi che sono espressione di una comune opinione politica. Al divieto ora menzionato può essere derogato in favore di associazioni che si dedicano prevalentemente all’assistenza della gioventù. Competente a concedere l’autorizzazione in deroga è il Ministro dell’Interno federale se si tratta di un’associazione, la cui attività si estende oltre i confini di uno Stato che fa parte della RFT; altrimenti la competenza è dei singoli “Laender”.
Le autorizzazioni in deroga devono essere pubblicate rispettivamente sul “Bundesanzeiger” ( che corrisponde alla G.U.) o sul Mitteilungsblatt (che corrisponde al B.U. regionale).
5 Possono essere vietate – con apposito provvedimento che deve aver ad oggetto una determinata riunione – riunioni che non si tengono all’aperto, qualora:
a) l’organizzatore appartenga ad un partito o ad un’organizzazione che esorta a sovvertire l’ordinamento democratico o i cui fini sono stati dichiarati, dalla Corte costituzionale federale, contrari all’ordinamento democratico-costituzionale
b) l’organizzatore della riunione appartenga ad un’associazione vietata, la cui attività è contraria alla legge penale
c) se l’organizzatore della riunione è stato dichiarato decaduto dal diritto di riunione a seguito di un provvedimento della Corte costituzionale perché l’associazione persegue fini contrari alla legge penale o all’ordinamento democratico-costituzionale
d) se l’organizzatore della riunione o chi la preside, ha consentito l’accesso alla medesima a persone che portano armi o altri oggetti che, per la loro natura, sono idonei a cagionare lesioni a persone o danni a cose
e) se sono stati accertati fatti dai quali si desume che l’organizzatore o gli intervenuti alla riunione perseguono l’obiettivo che la riunione abbia uno svolgimento violento o di carattere sovvertitore
f) se sono stati accertati fatti dai quali risulta che l’organizzatore della riunione o gli intervenuti alla medesima, manifesteranno opinioni, la cui esternazione costituisce reato procedibile d’ufficio.
6) Nell’invito alla riunione possono essere escluse determinate persone o appartenenti a certi gruppi di persone. Non è consentita l’esclusione dalla riunione dei rappresentanti dei mezzi di informazione, che forniscono la prova della loro appartenenza ai media.
7) Ogni riunione pubblica deve essere presieduta e diretta – salvo delega ad altra persona - da chi la organizza. Se ad organizzare la riunione è un’associazione, al presidente della stessa spetta di presiederla e di dirigerla nonché di garantirne l’ordinato svolgimento. Il presidente ha anche facoltà di disporre in ogni momento l’interruzione o di ordinarne la conclusione. Chi presiede e dirige la riunione, deve essere assistito da un adeguato servizio d’ordine, composto da volontari di età superiore ai 18 anni che non devono essere in possesso – a meno che non vi sia stata accordata una specifica autorizzazione in tal senso – né di armi né di altri oggetti che per la loro natura, sono atti a causare lesioni a persone o danni a cose; i volontari del servizio d’ordine devono essere riconoscibili attraverso un bracciale bianco con la dicitura “Servizio d’ordine”. A richiesta, il numero degli appartenenti al servizio d’ordine, deve essere comunicato agli organi di polizia che possono disporre un’adeguata riduzione del numero degli “Ordner”.
8) Tutti i partecipanti alla riunione hanno l’obbligo di osservare gli ordini impartiti da chi la presiede e la dirige o dal suo delegato, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della riunione; chi contravviene gravemente alle disposizioni impartite per assicurare che la riunione si svolga ordinatamente, può essere escluso dalla stessa. Agenti di polizia presenti alla riunione, devono farsi riconoscere da chi la presiede e ne dirige lo svolgimento.
9) E’ in facoltà della polizia di eseguire fotografie di partecipanti a riunioni pubbliche o in occasione delle stesse nonché di procedere a registrazioni fonografiche qualora sussistano indizi concreti che queste persone costituiscano un rilevante pericolo per la sicurezza e per l’ordine pubblico.
Le registrazioni e la documentazione fotografica devono essere distrutte dopo la riunione, a meno che non devono essere utilizzate per indagini di PG (nel qual caso non possono essere conservate per un tempo superiore ad un triennio) o in un procedimento penale contro i partecipanti alla riunione.
10) La polizia può sciogliere una riunione, indicandone i motivi qualora:
a) l’organizzatore della riunione, in precedenza, sia stato privato del diritto di riunione per averne abusato al fine di incitare al sovvertimento dell’ordine democratico-costituzionale
b) si tratti di un’associazione che persegue uno scopo od esercita un’attività contraria alla legge penale o all’ordine democratico-costituzionale
c) l’organizzatore sia un partito, la cui attività è stata dichiarata dalla Corte costituzionale federale contraria all’ordinamento democratico-costituzionale
d) nel corso della riunione si verifichino episodi di violenza o tumulti o se vi è pericolo, concreto e diretto, per la vita o l’incolumità fisica dei partecipanti
e) la persona che presiede e dirige la riunione, non provveda, immediatamente, ad espellere persone intervenute alla riunione che portano, senza essere stati specificamente autorizzati, armi o altri oggetti che per la loro natura sono atti a procurare lesioni a persone o idonee a danneggiare cose
f) nel corso della riunione vengano violate leggi penali per la cui punibilità non è richiesta la proposizione di querela o se viene istigato a commettere reati di tal genere e se chi presiede e dirige la riunione, non procede ad interrompere l’attività criminosa.
Nei casi sub d) e f), può procedersi allo scioglimento della riunione, soltanto qualora altre misure, in particolare l’interruzione della riunione, si appalesano inadeguate. Se viene disposto lo scioglimento della riunione, tutti i partecipanti sono obbligati ad allontanarsi immediatamente dal luogo della stessa.
Parte II
B Riunioni e manifestazioni in luogo aperto
Le disposizioni che seguono costituiscono in parte una deroga ai principi generali contenuti nell’art. 8 Cost. federale.
1 Chi è intenzionato ad organizzare una pubblica riunione o manifestazione, è obbligato a comunicarlo, almeno 48 ore prima della stessa, alla competente autorità, indicando il nome del responsabile della manifestazione o della riunione.
L’ autorità competente può vietare una riunione o una manifestazione oppure prescrivere, per lo svolgimento delle stesse, determinati adempimenti, qualora sussistano indizi che dalla riunione o dalla manifestazione possa derivare un pericolo diretto per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico. In particolare, il divieto può essere imposto oppure possono essere date determinate prescrizioni qualora la riunione o la manifestazione si svolga in un luogo di rilevante importanza storica per il ricordo delle vittime del regime nazista.
2 La polizia può procedere allo scioglimento di una riunione o di una manifestazione se:
a) non è stata fatta la prescritta previa comunicazione alla competente autorità
b) non sono state osservata le prescrizioni imposte
c) vi è pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico oppure se lo svolgimento della riunione o della manifestazione può recare pregiudizio al ricordo delle vittime del regime nazista.
3 Sono vietate tutte le riunioni e le manifestazioni all’aperto entro i perimetri delle zone c.d. di rispetto previste a tutela degli organi legislativi federali, di quelli regionali e della Corte costituzionale federale. La determinazione dell’ambito delle zone c.d. di rispetto, avviene con legge dei singoli “Laender” (“Bannmeilengesetze”).
Le limitazioni ora elencate non vigono per le funzioni religiose che si svolgono all’aperto, per le processioni e per le feste popolari aventi carattere tradizionale.
4 In occasione di riunioni pubbliche o pubbliche manifestazioni che si tengono all’aperto, è vietato:
a) il porto di armi o di altri oggetti idonei a contrastare l’attività delle forze dell’ordine a chi si reca ad una delle predette riunioni o manifestazioni ovvero durante lo svolgimento delle stesse
b) recarsi alle stesse o parteciparvi con un travisamento tale da impedire l’accertamento della propria identità.
La competente autorità può, ai fini dell’osservanza dei divieti sub a) e b), impartire ordini appositi, in particolare escludere dalla partecipazione alla riunione o alla manifestazione, le persone che contravvengono ai divieti.
I divieti sub a) e b) non trovano applicazione in occasione di funzioni religiose, processioni e feste popolari. La competente autorità può consentire ulteriori deroghe ai divieti sub a) e b), se è da ritenere che non sussista pregiudizio per la sicurezza o per l’ordine pubblico.
5 Chi dirige una riunione od una manifestazione all’aperto, è responsabile dell’ordinato svolgimento della stessa e può disporne l’interruzione; può farsi assistere, previa apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, da un congruo numero di volontari, disarmati, maggiorenni e riconoscibili da un bracciale di colore bianco. Tutti i partecipanti devono eseguire le disposizioni necessarie per assicurare che la riunione o la manifestazione abbia un decorso ordinato e pacifico. La polizia può escludere dall’ulteriore partecipazione persone che recano grave turbamento allo svolgimento della riunione o della manifestazione. Una volta dichiarato lo scioglimento delle riunione o della manifestazione, tutti i partecipanti devono immediatamente allontanarsi dal luogo della stessa.
Parte III
Sanzioni
A La sanzione penale più grave (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria) è prevista per chiunque compie atti di violenza o esterna minacce ovvero si rende responsabile di atti di grave turbamento al fine di impedire lo svolgimento di una riunione o di una manifestazione non vietata
B Il partecipante ad una pubblica riunione o manifestazione che indossa, senza autorizzazione da parte della competente autorità, una uniforme o parti di un’uniforme che sono espressione di una comune opinione politica, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.
C E’ punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria:
1) chiunque, pubblicamente, invita alla partecipazione ad una riunione o ad una manifestazione pubblica vietata dalla competente autorità
2) chiunque aggredisce fisicamente o minaccia ovvero compie atti di resistenza nei confronti di chi dirige una manifestazione o una riunione pubblica o nei confronti di chi è addetto al servizio d’ordine
3) il dirigente di una manifestazione o di una riunione pubblica che impiega, per l’espletamento del servizio d’ordine, persone fornite di armi o di altri oggetti, atti a cagionare lesioni a persone o danni a cose
4) il dirigente di una manifestazione o di una riunione pubblica che continua a tenerla nonostante il divieto della pubblica autorità oppure non osservando l’intimazione di scioglimento o di interruzione disposta da organi di polizia
5) il porto di armi o di altri oggetti che per la loro natura sono idonei a cagionare lesioni a persone o danni a cose da parte di chi partecipa ad una manifestazione o ad una riunione pubblica, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ovvero la distribuzione degli stessi in occasione di una manifestazione o di una riunione pubblica
6) chiunque si reca ad una manifestazione o ad una riunione pubblica ovvero partecipa alle stesse con un abbigliamento tale da impedire la propria identificazione
D La pena detentiva fino a sei mesi o la pena pecuniaria è prevista a carico del dirigente di una manifestazione o di un riunione pubblica qualora lo svolgimento della stessa è differisce – in modo rilevante – da quello indicato nella comunicazione alla competente autorità ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni imposte
E Le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.500 Euro.
A Norme di carattere generale
1 L’ art. 8, 1° comma, del Grundgesetz (Costituzione federale della RFT) sancisce il diritto di chiunque di riunirsi – pacificamente e non armato – senza autorizzazione e senza previa comunicazione. Il 2° comma prevede che riunioni all’aperto possono essere soggette a limitazioni per effetto di apposite leggi.
L’intera materia è stata regolata dettagliatamente dal Versammlungsgesetz (“legge sulle riunioni”) del 1953 e successive integrazioni e modificazioni, l’ultima delle quali è intervenuta nel 2008.
2 Secondo il 1° paragrafo di questa legge, chiunque ha il diritto di organizzare pubbliche riunioni e mainifestazioni nonché di partecipare alle stesse a meno che:
a) la Corte costituzionale federale non abbia dichiarato decaduta la persona dal diritto di riunione per averne abusato, esortando a sovvertire l’ordinamento democratico ovvero tentando di conseguire tale obiettivo servendosi di un partito politico (o di un’organizzazione) di cui è stata dichiarata la “ Verfassungswidrigkeit”. [L’art. 18 del Grundgesetz prevede che, su istanza del governo federale, di un governo o di un parlamento dei Laender, la Corte costituzionale federale può dichiarare una persona decaduta dal diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero o da quello al libero insegnamento, al diritto di riunione, a quello di associazione oppure dal diritto di asilo, se la persona ha abusato di tale diritto al fine di sovvertire l’ordinamento democratico-costituzionale]
b) ad organizzare la riunione sia un’associazione vietata a norma dell’art. 9, 2° comma, Cost. feder. (questa disposizione proibisce associazioni che si propongono di perseguire o perseguono scopi contrari alle leggi penali o all’ordinamento democratico-costituzionale).
3 Chiunque, pubblicamente, invita ad una pubblica riunione ovvero invita alla partecipazione ad una pubblica manifestazione, è obbligato ad indicare nell’invito il proprio nome. In occasione di queste riunioni o manifestazioni, tutti sono obbligati ad astenersi da qualsiasi attività che può turbarne il libero svolgimento e nessuno, salva apposita autorizzazione da parte dei competenti organi, può portare armi o altri oggetti che, secondo la loro natura, sono destinati o comunque idonei a cagionare lesioni a persone ovvero sono idonei a causare danni a cose.
4 E’ vietato portare, pubblicamente o durante una riunione, una uniforme o parti di uniformi che sono espressione di una comune opinione politica. Al divieto ora menzionato può essere derogato in favore di associazioni che si dedicano prevalentemente all’assistenza della gioventù. Competente a concedere l’autorizzazione in deroga è il Ministro dell’Interno federale se si tratta di un’associazione, la cui attività si estende oltre i confini di uno Stato che fa parte della RFT; altrimenti la competenza è dei singoli “Laender”.
Le autorizzazioni in deroga devono essere pubblicate rispettivamente sul “Bundesanzeiger” ( che corrisponde alla G.U.) o sul Mitteilungsblatt (che corrisponde al B.U. regionale).
5 Possono essere vietate – con apposito provvedimento che deve aver ad oggetto una determinata riunione – riunioni che non si tengono all’aperto, qualora:
a) l’organizzatore appartenga ad un partito o ad un’organizzazione che esorta a sovvertire l’ordinamento democratico o i cui fini sono stati dichiarati, dalla Corte costituzionale federale, contrari all’ordinamento democratico-costituzionale
b) l’organizzatore della riunione appartenga ad un’associazione vietata, la cui attività è contraria alla legge penale
c) se l’organizzatore della riunione è stato dichiarato decaduto dal diritto di riunione a seguito di un provvedimento della Corte costituzionale perché l’associazione persegue fini contrari alla legge penale o all’ordinamento democratico-costituzionale
d) se l’organizzatore della riunione o chi la preside, ha consentito l’accesso alla medesima a persone che portano armi o altri oggetti che, per la loro natura, sono idonei a cagionare lesioni a persone o danni a cose
e) se sono stati accertati fatti dai quali si desume che l’organizzatore o gli intervenuti alla riunione perseguono l’obiettivo che la riunione abbia uno svolgimento violento o di carattere sovvertitore
f) se sono stati accertati fatti dai quali risulta che l’organizzatore della riunione o gli intervenuti alla medesima, manifesteranno opinioni, la cui esternazione costituisce reato procedibile d’ufficio.
6) Nell’invito alla riunione possono essere escluse determinate persone o appartenenti a certi gruppi di persone. Non è consentita l’esclusione dalla riunione dei rappresentanti dei mezzi di informazione, che forniscono la prova della loro appartenenza ai media.
7) Ogni riunione pubblica deve essere presieduta e diretta – salvo delega ad altra persona - da chi la organizza. Se ad organizzare la riunione è un’associazione, al presidente della stessa spetta di presiederla e di dirigerla nonché di garantirne l’ordinato svolgimento. Il presidente ha anche facoltà di disporre in ogni momento l’interruzione o di ordinarne la conclusione. Chi presiede e dirige la riunione, deve essere assistito da un adeguato servizio d’ordine, composto da volontari di età superiore ai 18 anni che non devono essere in possesso – a meno che non vi sia stata accordata una specifica autorizzazione in tal senso – né di armi né di altri oggetti che per la loro natura, sono atti a causare lesioni a persone o danni a cose; i volontari del servizio d’ordine devono essere riconoscibili attraverso un bracciale bianco con la dicitura “Servizio d’ordine”. A richiesta, il numero degli appartenenti al servizio d’ordine, deve essere comunicato agli organi di polizia che possono disporre un’adeguata riduzione del numero degli “Ordner”.
8) Tutti i partecipanti alla riunione hanno l’obbligo di osservare gli ordini impartiti da chi la presiede e la dirige o dal suo delegato, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della riunione; chi contravviene gravemente alle disposizioni impartite per assicurare che la riunione si svolga ordinatamente, può essere escluso dalla stessa. Agenti di polizia presenti alla riunione, devono farsi riconoscere da chi la presiede e ne dirige lo svolgimento.
9) E’ in facoltà della polizia di eseguire fotografie di partecipanti a riunioni pubbliche o in occasione delle stesse nonché di procedere a registrazioni fonografiche qualora sussistano indizi concreti che queste persone costituiscano un rilevante pericolo per la sicurezza e per l’ordine pubblico.
Le registrazioni e la documentazione fotografica devono essere distrutte dopo la riunione, a meno che non devono essere utilizzate per indagini di PG (nel qual caso non possono essere conservate per un tempo superiore ad un triennio) o in un procedimento penale contro i partecipanti alla riunione.
10) La polizia può sciogliere una riunione, indicandone i motivi qualora:
a) l’organizzatore della riunione, in precedenza, sia stato privato del diritto di riunione per averne abusato al fine di incitare al sovvertimento dell’ordine democratico-costituzionale
b) si tratti di un’associazione che persegue uno scopo od esercita un’attività contraria alla legge penale o all’ordine democratico-costituzionale
c) l’organizzatore sia un partito, la cui attività è stata dichiarata dalla Corte costituzionale federale contraria all’ordinamento democratico-costituzionale
d) nel corso della riunione si verifichino episodi di violenza o tumulti o se vi è pericolo, concreto e diretto, per la vita o l’incolumità fisica dei partecipanti
e) la persona che presiede e dirige la riunione, non provveda, immediatamente, ad espellere persone intervenute alla riunione che portano, senza essere stati specificamente autorizzati, armi o altri oggetti che per la loro natura sono atti a procurare lesioni a persone o idonee a danneggiare cose
f) nel corso della riunione vengano violate leggi penali per la cui punibilità non è richiesta la proposizione di querela o se viene istigato a commettere reati di tal genere e se chi presiede e dirige la riunione, non procede ad interrompere l’attività criminosa.
Nei casi sub d) e f), può procedersi allo scioglimento della riunione, soltanto qualora altre misure, in particolare l’interruzione della riunione, si appalesano inadeguate. Se viene disposto lo scioglimento della riunione, tutti i partecipanti sono obbligati ad allontanarsi immediatamente dal luogo della stessa.
Parte II
B Riunioni e manifestazioni in luogo aperto
Le disposizioni che seguono costituiscono in parte una deroga ai principi generali contenuti nell’art. 8 Cost. federale.
1 Chi è intenzionato ad organizzare una pubblica riunione o manifestazione, è obbligato a comunicarlo, almeno 48 ore prima della stessa, alla competente autorità, indicando il nome del responsabile della manifestazione o della riunione.
L’ autorità competente può vietare una riunione o una manifestazione oppure prescrivere, per lo svolgimento delle stesse, determinati adempimenti, qualora sussistano indizi che dalla riunione o dalla manifestazione possa derivare un pericolo diretto per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico. In particolare, il divieto può essere imposto oppure possono essere date determinate prescrizioni qualora la riunione o la manifestazione si svolga in un luogo di rilevante importanza storica per il ricordo delle vittime del regime nazista.
2 La polizia può procedere allo scioglimento di una riunione o di una manifestazione se:
a) non è stata fatta la prescritta previa comunicazione alla competente autorità
b) non sono state osservata le prescrizioni imposte
c) vi è pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico oppure se lo svolgimento della riunione o della manifestazione può recare pregiudizio al ricordo delle vittime del regime nazista.
3 Sono vietate tutte le riunioni e le manifestazioni all’aperto entro i perimetri delle zone c.d. di rispetto previste a tutela degli organi legislativi federali, di quelli regionali e della Corte costituzionale federale. La determinazione dell’ambito delle zone c.d. di rispetto, avviene con legge dei singoli “Laender” (“Bannmeilengesetze”).
Le limitazioni ora elencate non vigono per le funzioni religiose che si svolgono all’aperto, per le processioni e per le feste popolari aventi carattere tradizionale.
4 In occasione di riunioni pubbliche o pubbliche manifestazioni che si tengono all’aperto, è vietato:
a) il porto di armi o di altri oggetti idonei a contrastare l’attività delle forze dell’ordine a chi si reca ad una delle predette riunioni o manifestazioni ovvero durante lo svolgimento delle stesse
b) recarsi alle stesse o parteciparvi con un travisamento tale da impedire l’accertamento della propria identità.
La competente autorità può, ai fini dell’osservanza dei divieti sub a) e b), impartire ordini appositi, in particolare escludere dalla partecipazione alla riunione o alla manifestazione, le persone che contravvengono ai divieti.
I divieti sub a) e b) non trovano applicazione in occasione di funzioni religiose, processioni e feste popolari. La competente autorità può consentire ulteriori deroghe ai divieti sub a) e b), se è da ritenere che non sussista pregiudizio per la sicurezza o per l’ordine pubblico.
5 Chi dirige una riunione od una manifestazione all’aperto, è responsabile dell’ordinato svolgimento della stessa e può disporne l’interruzione; può farsi assistere, previa apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, da un congruo numero di volontari, disarmati, maggiorenni e riconoscibili da un bracciale di colore bianco. Tutti i partecipanti devono eseguire le disposizioni necessarie per assicurare che la riunione o la manifestazione abbia un decorso ordinato e pacifico. La polizia può escludere dall’ulteriore partecipazione persone che recano grave turbamento allo svolgimento della riunione o della manifestazione. Una volta dichiarato lo scioglimento delle riunione o della manifestazione, tutti i partecipanti devono immediatamente allontanarsi dal luogo della stessa.
Parte III
Sanzioni
A La sanzione penale più grave (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria) è prevista per chiunque compie atti di violenza o esterna minacce ovvero si rende responsabile di atti di grave turbamento al fine di impedire lo svolgimento di una riunione o di una manifestazione non vietata
B Il partecipante ad una pubblica riunione o manifestazione che indossa, senza autorizzazione da parte della competente autorità, una uniforme o parti di un’uniforme che sono espressione di una comune opinione politica, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.
C E’ punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria:
1) chiunque, pubblicamente, invita alla partecipazione ad una riunione o ad una manifestazione pubblica vietata dalla competente autorità
2) chiunque aggredisce fisicamente o minaccia ovvero compie atti di resistenza nei confronti di chi dirige una manifestazione o una riunione pubblica o nei confronti di chi è addetto al servizio d’ordine
3) il dirigente di una manifestazione o di una riunione pubblica che impiega, per l’espletamento del servizio d’ordine, persone fornite di armi o di altri oggetti, atti a cagionare lesioni a persone o danni a cose
4) il dirigente di una manifestazione o di una riunione pubblica che continua a tenerla nonostante il divieto della pubblica autorità oppure non osservando l’intimazione di scioglimento o di interruzione disposta da organi di polizia
5) il porto di armi o di altri oggetti che per la loro natura sono idonei a cagionare lesioni a persone o danni a cose da parte di chi partecipa ad una manifestazione o ad una riunione pubblica, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ovvero la distribuzione degli stessi in occasione di una manifestazione o di una riunione pubblica
6) chiunque si reca ad una manifestazione o ad una riunione pubblica ovvero partecipa alle stesse con un abbigliamento tale da impedire la propria identificazione
D La pena detentiva fino a sei mesi o la pena pecuniaria è prevista a carico del dirigente di una manifestazione o di un riunione pubblica qualora lo svolgimento della stessa è differisce – in modo rilevante – da quello indicato nella comunicazione alla competente autorità ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni imposte
E Le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.500 Euro.