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Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva

Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva
Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva

La spedizione del titolo in forma esecutiva ha quale principale scopo quello di procurare il possesso del titolo (necessaria condizione per esperire l’esecuzione forzata) alle parti a favore delle quali è stabilita la prestazione nella sentenza o nel provvedimento.

Esistono, in riferimento alla spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziari, non poche perplessità nello stabilire con sicurezza quali siano esattamente i provvedimenti giudiziari che richiedono l’apposizione della formula esecutiva e quali quelli che, invece, la escludono e/o non la richiedono.

Preliminarmente appare necessario ricordare, anche se sembre­rebbe superfluo, che l’apposizione della formula esecutiva avviene non sull’originale (atto che rimane nella raccolta e custodia delle Cancellerie) ma sulla copia da consegnare alla parte interessata («originale») assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima che verranno utilizzate dalla stessa parte ai fini della notifica.

In materia di copie appare inoltre utile richiamare, anche se suc­cintamente, alcuni basilari indirizzi ministeriali, suddivisi per ar­gomenti di un certo rilievo.

Titolo esecutivo - Tra i titoli aventi forza esecutiva sono da men­zionare al primo posto «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» [1]

Responsabilità del cancelliere - Costituisce mera irregolarità il mancato controllo sulla sostanziale efficacia esecutiva del titolo, es­sendo demandato al funzionario dell’ufficio giudiziario il solo accertamento della formale completez­za dell’atto o provvedimento: è cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l’efficacia di titolo esecutivo[2].

Si ricorda che, contrariamente da quanto richiesto da alcune, poche per fortuna, cancellerie, la “spedizione” (ndr rilascio) di ulteriore copia in forma esecutiva ex articolo 476 del codice di procedura civile non è soggetta al pagamento del contributo unificato[3].

È stato riconosciuto, dal Ministero della Giustizia, l’obbligo a carico della cancelleria di rilascio della for­mula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di con­danna in occasione di soluzione di apposito quesito sulla possibilità di apporre la formula esecutiva su sentenze di accertamento, sen­tenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto[4].

Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell’articolo 282 del codice di procedura civile, che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado, a prescindere, pertanto, dal suo conte­nuto sostanziale.

Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione[5], “al cancelliere (ndr il termine cancelliere è usato in maniera generalizzato non avendo tenuto conto sia il codice civile che i codici di rito dell’evoluzione contrattualistica delle competenze e delle qualifiche del personale addetto alle cancellerie; attualmente qualificati al rilascio della formula esecutiva sono il cancelliere, il funzionario giudiziario e il direttore amministrativo) non è demandato di accertare se alla formale comple­tezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l’indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera ir­regolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte.

Per il combinato disposto dell’articolo 153 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con l’articolo 475 del codice di procedura civile, il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell’esercizio della sua giurisdizione”[6].

Ipotesi di copia in forma esecutiva di sentenza non passata in giu­dicato - È dovuto il rilascio di copia in forma esecutiva di una sen­tenza di primo grado non passata in giudicato (ma provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 del codice di procedura civile) recante esclusivamente condanna al pagamento delle spe­se processuali.

In tal senso il Ministero della Giustizia e la Corte di Cassazione «in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese». Ed, inoltre, «ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile, deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condan­natoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accogli­mento della domanda introdotta dalle parti»[7].

Rilascio di copia di atto soggetto a registrazione - II Ministero della Giustizia giustamente ha più volte evidenziato agli uffici giudiziari che la Corte Costituzionale con Sentenza 6 dicembre 2002, n. 522 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non con­sente al cancelliere il rilascio dell’originale o della copia della sen­tenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccom­bente, se non dopo il pagamento dell’imposta di registro.

Conseguentemente, ora, le Cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, ri­chiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla regi­strazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa impo­sta[8].

Rilascio di copia per fini di impugnazione (articolo 285 del codice di procedura civile) - II rilascio è richiesto al fine di poter procedere alla notifica della sen­tenza per far decorrere i termini di impugnazione, in questo caso la Cancelleria non può procedere all’adempimento se non dopo la previa registra­zione del provvedimento originale[9].

Non è, inoltre per disposizione ministeriale alquanto dubbia[10], rilasciabile copia esecutiva del decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Esenzione da diritti - II beneficio dell’esenzione dai diritti di copia a carico della parte a qualsiasi natura dovuta non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore[11].

Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva Dopo aver menzionato alcuni criteri cui debbono attenersi le Can­cellerie nel rilascio di copie si può tornare al tema iniziale, quello cioè della rilasciabilità o meno - nelle more del deposito delle mo­tivazioni - di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile.

Ricordiamo che nei casi di cui all’articolo 431 del codice di procedura civile “all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza”

Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?

Ai sensi dell’articolo 540 codice di procedura penale la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è di­chiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi; la condanna al pagamento del­la provvisionale è immediatamente esecutiva.

In questo caso la parte civile nelle more del deposito della sentenza può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?

Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella mate­ria in esame.

Per la giurisprudenza, nei pochi casi rinvenuti, non è consentito il rila­scio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fis­sati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.

In merito il Tribunale di Modena - rito monocratico - nell’Ordi­nanza 28 aprile 2005 afferma che «non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall’articolo 431, se­condo comma, codice di procedura civile consenta l’esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il depo­sito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la man­cata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, vice­versa previsti dall’articolo 431, terzo comma, codice di procedura civile, posto che l’imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all’articolo 600, terzo comma, codice di procedura penale essendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l’atto di gra­vame e non separatamente dall’impugnazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 1999, n. 1581).

Anche la Corte di Appello di Catanzaro nel provvedimento 3 di­cembre 2010 «rileva che è sicuramente abnorme l’apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udien­za, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell’articolo 544, terzo comma, codice di procedura penale per il deposito della sentenza stessa».

Inoltre sempre per la Corte di Appello di Catanzaro in un passaggio del provvedimento in verità non molto chiaro «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all’articolo 588 del codice di procedura penale non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell’articolo 600, terzo comma, codice di procedura penale, il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme pre­viste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».

Infine per la Corte di Appello “L’abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall’interessato in sede ci­vile con opposizione al precetto

Lo sbarramento relativo all’appli­cazione di normativa del rito civile a quello penale e viceversa, come dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Modena, trova, a pare­re di chi scrive, applicazione limitatamente agli aspetti prevalente­mente processuali, come nel caso in esame, e non per la normativa relativa alle disposizioni generali riguardanti gli atti.

Infatti se così non fosse e lo sbarramento di applicazione fosse totale non sarebbe possibile ad esempio ricostruire gli atti civili, come oggi av­viene, mancando nel codice di procedura civile una norma che, con­formemente a quanto previsto dagli articoli 112 e 113 del codice di procedura penale e 40 e 41 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, regolamenti la surrogazione e la ricostruzione degli atti mancanti.

 

[1] Cfr. circolare 28 febbraio 2006, n. 3

[2] Cfr. nota 18 settembre 1949, n. 609/597/45 del Min. G.G., Dir. Gen. Aff. Civ., Uff. IV e circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[3]  Cfr. circolare 6 marzo 2007, n. 30750/U e circolare 28 settembre 2010, n. 122612/U entrambe del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[4] Circolare ministero giustizia DAG.02/11/2005.0032288.U 

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, 1° aprile 1958, n. 1132. In senso concorde, cfr. anche nota 18 settembre 1949, n. 609/597/45 e circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U citate.

[6] Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476, primo comma, c.p.c.).

[7] Cfr. Cass., Sez. Ili, 10 novembre 2004, n. 2137 e circolare 25 gennaio 2006, n. 009522/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[8] Cfr. circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U, citata. In ogni caso le Cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, primo comma, lettera e), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (artt. 73 e 278, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta.

[9] Cfr. nota 14 marzo 2006, prot. n. 29405/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 

[10] ) Cfr. circolare 19 ottobre 2009, n. 127998/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I

[11] Cfr. circolari ministero della giustizia 16 gennaio 1990, n. 8/1134/19.128 , nota 20 aprile 1988, n. 8/1580/16-Ques. 88   e circolare 6 dicembre 1985, n. 4/2268/4.

La spedizione del titolo in forma esecutiva ha quale principale scopo quello di procurare il possesso del titolo (necessaria condizione per esperire l’esecuzione forzata) alle parti a favore delle quali è stabilita la prestazione nella sentenza o nel provvedimento.

Esistono, in riferimento alla spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziari, non poche perplessità nello stabilire con sicurezza quali siano esattamente i provvedimenti giudiziari che richiedono l’apposizione della formula esecutiva e quali quelli che, invece, la escludono e/o non la richiedono.

Preliminarmente appare necessario ricordare, anche se sembre­rebbe superfluo, che l’apposizione della formula esecutiva avviene non sull’originale (atto che rimane nella raccolta e custodia delle Cancellerie) ma sulla copia da consegnare alla parte interessata («originale») assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima che verranno utilizzate dalla stessa parte ai fini della notifica.

In materia di copie appare inoltre utile richiamare, anche se suc­cintamente, alcuni basilari indirizzi ministeriali, suddivisi per ar­gomenti di un certo rilievo.

Titolo esecutivo - Tra i titoli aventi forza esecutiva sono da men­zionare al primo posto «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» [1]

Responsabilità del cancelliere - Costituisce mera irregolarità il mancato controllo sulla sostanziale efficacia esecutiva del titolo, es­sendo demandato al funzionario dell’ufficio giudiziario il solo accertamento della formale completez­za dell’atto o provvedimento: è cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l’efficacia di titolo esecutivo[2].

Si ricorda che, contrariamente da quanto richiesto da alcune, poche per fortuna, cancellerie, la “spedizione” (ndr rilascio) di ulteriore copia in forma esecutiva ex articolo 476 del codice di procedura civile non è soggetta al pagamento del contributo unificato[3].

È stato riconosciuto, dal Ministero della Giustizia, l’obbligo a carico della cancelleria di rilascio della for­mula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di con­danna in occasione di soluzione di apposito quesito sulla possibilità di apporre la formula esecutiva su sentenze di accertamento, sen­tenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto[4].

Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell’articolo 282 del codice di procedura civile, che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado, a prescindere, pertanto, dal suo conte­nuto sostanziale.

Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione[5], “al cancelliere (ndr il termine cancelliere è usato in maniera generalizzato non avendo tenuto conto sia il codice civile che i codici di rito dell’evoluzione contrattualistica delle competenze e delle qualifiche del personale addetto alle cancellerie; attualmente qualificati al rilascio della formula esecutiva sono il cancelliere, il funzionario giudiziario e il direttore amministrativo) non è demandato di accertare se alla formale comple­tezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l’indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera ir­regolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte.

Per il combinato disposto dell’articolo 153 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con l’articolo 475 del codice di procedura civile, il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell’esercizio della sua giurisdizione”[6].

Ipotesi di copia in forma esecutiva di sentenza non passata in giu­dicato - È dovuto il rilascio di copia in forma esecutiva di una sen­tenza di primo grado non passata in giudicato (ma provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 del codice di procedura civile) recante esclusivamente condanna al pagamento delle spe­se processuali.

In tal senso il Ministero della Giustizia e la Corte di Cassazione «in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese». Ed, inoltre, «ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile, deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condan­natoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accogli­mento della domanda introdotta dalle parti»[7].

Rilascio di copia di atto soggetto a registrazione - II Ministero della Giustizia giustamente ha più volte evidenziato agli uffici giudiziari che la Corte Costituzionale con Sentenza 6 dicembre 2002, n. 522 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non con­sente al cancelliere il rilascio dell’originale o della copia della sen­tenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccom­bente, se non dopo il pagamento dell’imposta di registro.

Conseguentemente, ora, le Cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, ri­chiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla regi­strazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa impo­sta[8].

Rilascio di copia per fini di impugnazione (articolo 285 del codice di procedura civile) - II rilascio è richiesto al fine di poter procedere alla notifica della sen­tenza per far decorrere i termini di impugnazione, in questo caso la Cancelleria non può procedere all’adempimento se non dopo la previa registra­zione del provvedimento originale[9].

Non è, inoltre per disposizione ministeriale alquanto dubbia[10], rilasciabile copia esecutiva del decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Esenzione da diritti - II beneficio dell’esenzione dai diritti di copia a carico della parte a qualsiasi natura dovuta non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore[11].

Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva Dopo aver menzionato alcuni criteri cui debbono attenersi le Can­cellerie nel rilascio di copie si può tornare al tema iniziale, quello cioè della rilasciabilità o meno - nelle more del deposito delle mo­tivazioni - di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile.

Ricordiamo che nei casi di cui all’articolo 431 del codice di procedura civile “all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza”

Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?

Ai sensi dell’articolo 540 codice di procedura penale la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è di­chiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi; la condanna al pagamento del­la provvisionale è immediatamente esecutiva.

In questo caso la parte civile nelle more del deposito della sentenza può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?

Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella mate­ria in esame.

Per la giurisprudenza, nei pochi casi rinvenuti, non è consentito il rila­scio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fis­sati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.

In merito il Tribunale di Modena - rito monocratico - nell’Ordi­nanza 28 aprile 2005 afferma che «non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall’articolo 431, se­condo comma, codice di procedura civile consenta l’esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il depo­sito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la man­cata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, vice­versa previsti dall’articolo 431, terzo comma, codice di procedura civile, posto che l’imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all’articolo 600, terzo comma, codice di procedura penale essendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l’atto di gra­vame e non separatamente dall’impugnazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 1999, n. 1581).

Anche la Corte di Appello di Catanzaro nel provvedimento 3 di­cembre 2010 «rileva che è sicuramente abnorme l’apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udien­za, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell’articolo 544, terzo comma, codice di procedura penale per il deposito della sentenza stessa».

Inoltre sempre per la Corte di Appello di Catanzaro in un passaggio del provvedimento in verità non molto chiaro «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all’articolo 588 del codice di procedura penale non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell’articolo 600, terzo comma, codice di procedura penale, il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme pre­viste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».

Infine per la Corte di Appello “L’abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall’interessato in sede ci­vile con opposizione al precetto

Lo sbarramento relativo all’appli­cazione di normativa del rito civile a quello penale e viceversa, come dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Modena, trova, a pare­re di chi scrive, applicazione limitatamente agli aspetti prevalente­mente processuali, come nel caso in esame, e non per la normativa relativa alle disposizioni generali riguardanti gli atti.

Infatti se così non fosse e lo sbarramento di applicazione fosse totale non sarebbe possibile ad esempio ricostruire gli atti civili, come oggi av­viene, mancando nel codice di procedura civile una norma che, con­formemente a quanto previsto dagli articoli 112 e 113 del codice di procedura penale e 40 e 41 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, regolamenti la surrogazione e la ricostruzione degli atti mancanti.

 

[1] Cfr. circolare 28 febbraio 2006, n. 3

[2] Cfr. nota 18 settembre 1949, n. 609/597/45 del Min. G.G., Dir. Gen. Aff. Civ., Uff. IV e circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[3]  Cfr. circolare 6 marzo 2007, n. 30750/U e circolare 28 settembre 2010, n. 122612/U entrambe del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[4] Circolare ministero giustizia DAG.02/11/2005.0032288.U 

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, 1° aprile 1958, n. 1132. In senso concorde, cfr. anche nota 18 settembre 1949, n. 609/597/45 e circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U citate.

[6] Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476, primo comma, c.p.c.).

[7] Cfr. Cass., Sez. Ili, 10 novembre 2004, n. 2137 e circolare 25 gennaio 2006, n. 009522/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.

[8] Cfr. circolare 2 novembre 2005, n. 0032288/U, citata. In ogni caso le Cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, primo comma, lettera e), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (artt. 73 e 278, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta.

[9] Cfr. nota 14 marzo 2006, prot. n. 29405/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I. 

[10] ) Cfr. circolare 19 ottobre 2009, n. 127998/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I

[11] Cfr. circolari ministero della giustizia 16 gennaio 1990, n. 8/1134/19.128 , nota 20 aprile 1988, n. 8/1580/16-Ques. 88   e circolare 6 dicembre 1985, n. 4/2268/4.