Droga e non punibilità del “piccolo spaccio”

piccolo spaccio
piccolo spaccio

L’esiguità del quantitativo di marijuana illecitamente detenuto e ceduto, il modesto quantitativo di principio attivo e l’esiguo numero di dosi medie ricavabili oltre alla rudimentalità e la mancanza di stabilità dell’attività di spaccio tutti indici che declinano la particolare tenuità del fatto e l’applicabilità della causa di non punibilità dell’articolo 131 bis codice penale. La motivazione in sintesi, di una recente sentenza del Tribunale di Roma Giudice Monocratico in merito alla non punibilità del cosiddetto “spaccio da strada”.

Tribunale di Roma, Sezione VIII Dott. Marocchi, sentenza n. 6177/2020 del 17 settembre 2020, depositata il 20 ottobre 2020, imputato T. A., rif. articoli 73 comma 5 Legge Stupefacenti e 131 bis codice penale.

 

La massima

In tema di stupefacenti e causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis codice penale, il Giudice di merito sottolinea che la condotta criminosa prevista e punita dall’articolo 73 comma 5 Legge Stupefacenti, fattispecie autonoma di reato che prevede una pena massima non superiore a 5 anni, impone di verificare se ricorrono i presupposti di applicabilità dell’articolo 131 bis codice penale e in caso affermativo procedere alla conseguente pronuncia di assoluzione ex articolo 530 comma 3 codice penale per applicazione causa di non punibilità.

 

La vicenda giudiziaria

Nel caso in esame, la Procura della Repubblica di Roma procedeva a richiedere decreto di citazion e diretta a giudizio, per il reato previsto e punito dall’articolo 73 comma 5 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per avere senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75 stessa legge, detenuto e poi ceduto a M. A., dietro corrispettivo, gr. 2,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenente principio attivo pari a 18 dosi.

Nel corso del processo la Procura della Repubblica dimostrava che effettivamente c’era stata una cessione di droga tra l’imputato e il Sig. M.A. dietro il corrispettivo di euro 15,00. Le risultanze processuali consentono “di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio come l’odierno giudicabile abbia detenuto a fini di illecita cessione a terzi due involucri contenenti ciascuno marijuana”. Concludeva il Pm con la richiesta di condanna dell’imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

Prima di sviluppare il ragionamento del Giudice, che emetterà una sentenza di assoluzione ex articolo 530 comma 3 codice procedura penale, ci soffermiamo sull’inquadramento normativo della fattispecie.

 

Cornice normativa

La legge stupefacenti e il sistema sanzionatorio penale attuale, alla luce delle modifiche legislative e dell’introduzione nel codice penale dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

La fattispecie incriminatrice generale

Innanzitutto, la norma base è l’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”), rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope”, il quale, al comma 1, prevede che: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.

 

La fattispecie incriminatrice, ora autonoma, dello spaccio di lieve entità

Con intento ordinatorio, nel 2013 il legislatore è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 73 (con il D.L. n. 146 del 23.12.2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 21.02.2014) non solo modificando la cornice edittale di riferimento, ma attribuendo a quest’istituto la dignità di fattispecie di reato autonoma, mentre in passato si trattava di una mera circostanza attenuante dell’articolo 73, comma 1.

Il comma 5 dell’articolo 73 così prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

In altri termini, ora, qualsiasi condotta (coltivazione, spaccio, detenzione, …) può essere considerata lieve se, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze detenute, la stessa provochi una minima offensività rispetto al bene protetto, ad esempio perché comporta una ridotta capacità di diffusione della droga sul territorio.

Con la dichiarata ed espressa finalità deflattiva è stato introdotto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto con il d.lgs. n. 28 del 2015, aggiungendo l’articolo 131 bis codice penale al codice penale, il quale stabilisce che la punibilità è esclusa quando: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, solo o congiunta alla predetta pena per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

 

I principi di diritto espressi nella pronuncia

Nell'ambito dei processi al piccolo spaccio di droga ci troviamo di fronte a una variegata giurisprudenza di merito, spesso dettata dalla “sensibilità” personale del giudicante in tema di stupefacenti.

L’ipocrisia del legislatore, che si ostina a non voler considerare necessario un intervento normativo in materia crea una giurisprudenza multiforme dove lo stesso fatto reato può essere giudicato in maniera diametralmente opposta.

Recentemente, anche il Procuratore Antimafia Cafiero De Raho si è espresso per legalizzare le droghe leggere tipo cannabis e marijuana sostenendo che “le norme in vigore sono vetuste”, in tema di politica criminale osserviamo che sono numerosi i paesi che provano ad uscire dal sistema meramente repressivo. Da ultimo il Messico che 10 marzo ha approvato una legge federale per la regolamentazione della marijuana, che ne consente agli adulti il "possesso legale fino a 28 grammi e ne autorizza la produzione per il consumo personale o a beneficio delle associazioni dei fumatori, legalizzando così l'intera filiera produttiva”.

Torniamo al caso in esame avanti al Tribunale di Roma, il giudicante ha affermato che la fattispecie di cui all’articolo 73 comma 5 era provata e pertanto l’imputato aveva posto in essere una condotta integrante gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’articolo 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

In quanto gli agenti avevano visivamente accertato l’avvenuta compravendita di stupefacente anche con il riscontro delle sommarie informazioni dell’acquirente e dalla consulenza disposta la sostanza era accertato fosse marijuana contenente principio attivo pari a 18 dosi.

Tuttavia, il giudicante ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale sulla base dei seguenti parametri: “Ritiene questo giudicante che l’esiguità del quantitativo di marijuana illecitamente detenuto e ceduto dall’imputato, il modesto quantitativo di principio attivo in esso contenuto e l’esiguo numero di dosi medie ricavabili, la rudimentalità e la mancanza di indici di stabilità dell’attività di spaccio e, infine, il modestissimo provento della cessione effettuata declinino la particolare tenuità delle modalità aggressive del bene giuridico protetto e, dunque, dell’offesa e, in considerazione della cornice edittale del delitto accertato (punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e, dunque, ben inferiore al limite di cinque anni previsto dalla legge), della personalità dell’agente (non gravato da alcun precedente penale e mai dichiarato delinquente abituale o professionale) e dell’unicità della violazione commessa del precetto penale, fanno ritener applicabile in suo favore la causa di non punibilità dell’articolo 131 bis codice penale

Visto l'articolo 530 comma 3 codice procedura penale assolve T.A. dal delitto ascrittogli sussistendo la causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis codice penale.