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Evasione fiscale: lecito l’intervento del BND in Germania?

I

Le discussioni, recenti e recentissime, sull´evasione fiscale in Italia e sui rimedi per contrastarla – efficacemente - rendono, forse, opportuno richiamare all´attenzione un´ordinanza, emanata dalla Corte costituzionale federale tedesca, in materia di utilizzabilità di prove in procedimenti penali contro evasori fiscali, anche se, dopo la conclusione dell´accordo tra la Svizzera e la Germania (nell´agosto di quest´anno) ed ancora soggetto ad approvazione da parte dei rispettivi governi, la situazione ora è, in parte, mutata. Tuttavia le autorità giudizarie tedesche, ancora per qualche tempo, potranno servirsi – nei procedimenti penali, per i quali sarà disposta la Verfahrenseröffnung sino alla data della entrata in vigore dell´accordo bilaterale tra la Svizzera e la Germania - dei dati acquisiti mediante l´acquisto dei cd contenenti nomi di cittadini tedeschi residenti in Germania, che hanno depositi bancari e titoli (ignoti al fisco tedesco) in Svizzera.

L´articolo qui di seguito riportato, sarà seguito da un altro articolo che illustrerà il contenuto essenziale dell´accordo tra la Svizzera e la Germania, col quale i due Stati regoleranno la posizione fiscale di cittadini tedeschi residenti in Germania che istituiranno conti correnti bancari in Svizzera e, con una specie di condono, provvederanno a regolarizzare la posizione, di fronte al fisco tedesco, di coloro che, in passato, e precisamente dal 2000 in poi, avevano depositato denaro e/o titoli in Svizzera, senza adempiere agli obblighi fiscali in Germania.

II

Con ordinanza dd. 9.11.2010, resa pubblica il 30.11.2010, la Corte costituzionale della RFT ha emanato una decisione molto attesa in materia di utilizzabilità di prove acquisite illegittimamente.

Un informatore, residente nel Liechtenstein - secondo due coniugi tedeschi che si sono prima rivolti alla magistratura ordinaria e poi alla Corte costituzionale federale - avrebbe venduto ad agenti del servizio segreto tedesco (Bundesnachrichtendienst BND) un supporto informatico dal quale risultava, tra l’altro, che essi ricorrenti, avevano depositato nel Liechtenstein somme di denaro, sottraendo, in tal modo, al fisco tedesco, tra il 2002 ed il 2006, ca. 20.000 Euro (il “dischetto”, oltre al nome dei due predetti coniugi, conteneva migliaia di nomi di altri cittadini tedeschi che avevano anch’essi depositi di denaro nel Liechtenstein, di cui il fisco tedesco aveva ignorato l’esistenza).

Sulla base di queste informazioni, l’Amtsgericht territorialmente competente, aveva ritenuto sussistente “l’Anfangsverdacht” (sospetto iniziale) di evasione fiscale e aveva ordinato la perquisizione del domicilio dei coniugi, nel corso della quale veniva rinvenuta documentazione bancaria. (Si noti che ai fini della perquisizione del domicilio (o di altra entità immobiliare o della persona) di chi è indiziato della commissione di un reato o del concorso in un reato, secondo il codice di procedura penale tedesco (art. 102), è sufficiente un mero sospetto)**

** Sulla perquisizione in generale – qual è disciplinata dal cod. di proc. penale tedesco – si veda il mio articolo pubblicato su FILODIRITTO.

III

Gli indagati chiedevano ed ottenevano di poter prendere visione degli atti esistenti presso la procura della repubblica, la quale comunicava ai richiedenti di aver ottenuto la notizia dell’evasione tributaria dal BND (Bundesnachrichtendienst), cioè dal servizio segreto tedesco. Proponevano, i coniugi, poi reclamo contro il provvedimento, con il quale era stata disposta la perquisizione domiciliare. Tale gravame veniva motivato col fatto che la perquisizione era stata eseguita, basandosi su indizi che non potevano, in nessun caso, legittimare il ricorso al predetto mezzo di ricerca della prova, perché acquisiti illegittimamente (ed erano, di conseguenza, inutilizzabili). In particolare, i reclamanti deducevano la violazione di norme interne nonché di diritto internazionale.

Il reclamo veniva rigettato dal tribunale, secondo il quale l’inutilizzabilità della prova indiziaria non sussisteva, né in caso di violazione di norme interne e neppure nel caso in cui l’acquisizione fosse avvenuta commettendo reato. La violazione di norme di diritto internazionale, non poste a tutela di diritti individuali, non comporta l’inutilizzabiltà dedotta dai ricorrenti.

IV

I coniugi sospettati di evasione fiscale si rivolgevano alla Corte costituzionale federale, lamentando la violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio e del principio di legalità.

Il 1° collegio della 2a sezione della Corte costituzionale federale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale in parte inammissibile, in parte infondata.

Per quanto concerne l’assunto dei ricorrenti secondo il quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare in che modo la polizia tributaria era venuta in possesso del supporto informatico, la predetta sezione, dichiarando in parte l’inammissibilità della questione di costituzionalità, ha rilevato che dinanzi ai giudici di merito non era stata fatta specifica richiesta di chiarire in che modo gli inquirenti avevano acquisito il possesso dei dati contenuti nel “dischetto”.

V

Per il resto, la questione costituzionalità veniva dichiarata infondata. Hanno statuito i giudici costituzionali che non è stato leso il diritto di inviolabilità del domicilio, garantito dall’art. 13, 1° c., Cost. fed., quando i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il “sospetto iniziale” (Anfangsverdacht: presupposto necessario per disporre una perquisizione domiciliare), basandosi sulle risultanze del supporto informatico. È stato poi rilevato che le norme in materia di inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti illegittimamente, possono trovare applicazione soltanto ai fini dell’accertamento della colpevolezza in un processo penale e che anche in tale sede, ai fini di un’eventuale inutilizzabilità, il giudice di merito deve valutare la gravità della violazione e deve contemperare gli opposti interessi, cioè quello alla punizione del colpevole e quello dell’osservanza delle formalità prescritte in materia di acquisizione di prove.

VI

Dall’art. 13, 1° c., Cost. fed., ad avviso dei giudici costituzionali, non è desumibile un divieto assoluto di utilizzabilità di elementi probatori acquisiti illegittimamente o illecitamente. Hanno precisato i giudici costituzionali, che in base agli atti si poteva ritenere provato soltanto che il Bundesnachrichtendienst (BND) si è limitato a prendere in consegna il supporto informatico de quo e a trasmetterlo alla polizia tributaria. Il BND non si sarebbe attivato per conseguire il possesso di questo “ dischetto”, ma sarebbe stato l’informatore a rivolgersi spontaneamente al BND e a consegnargli questo supporto. Non è stata, pertanto, ritenuta provata la notizia, ripetutamente e diffusamente riportata dai media (non soltanto in Germania), secondo la quale, per ottenere la consegna del supporto magnetico, gli agenti del BND avrebbero corrisposto all’informatore 1,5 mio. di Euro ca.

VII

Da notizie di stampa si è appreso che molti degli (ormai scoperti) evasori fiscali hanno fatto “Selbstanzeige” (autodenuncia) e che il Ministro delle Finanze della RFT prevede entrate – particolarmente gradite in questi tempi - nell’ammontare di ca. 1.800 mio. di Euro a titolo di imposte evase negli anni passati e di penalità comminate ai “furbi” (ma non troppo, come si è visto). Il titolare dello stesso dicastero ha anche fatto sapere che è prevedibile un sensibilmente miglioramento della “Steuermoral” in tutti i Bundeslaender.

P.S. Per chi fosse eventualmente interessato, aggiungo che, oltre all’articolo sulla perquisizione disciplinata dal cod. proc. pen. tedesco, ho pubblicato su FILODIRITTO anche un articolo sui diritti fondamentali (“Grundrechte”) sanciti nella I^ parte della Cost. feder. della RFT (“Grundgesetz”).

I

Le discussioni, recenti e recentissime, sull´evasione fiscale in Italia e sui rimedi per contrastarla – efficacemente - rendono, forse, opportuno richiamare all´attenzione un´ordinanza, emanata dalla Corte costituzionale federale tedesca, in materia di utilizzabilità di prove in procedimenti penali contro evasori fiscali, anche se, dopo la conclusione dell´accordo tra la Svizzera e la Germania (nell´agosto di quest´anno) ed ancora soggetto ad approvazione da parte dei rispettivi governi, la situazione ora è, in parte, mutata. Tuttavia le autorità giudizarie tedesche, ancora per qualche tempo, potranno servirsi – nei procedimenti penali, per i quali sarà disposta la Verfahrenseröffnung sino alla data della entrata in vigore dell´accordo bilaterale tra la Svizzera e la Germania - dei dati acquisiti mediante l´acquisto dei cd contenenti nomi di cittadini tedeschi residenti in Germania, che hanno depositi bancari e titoli (ignoti al fisco tedesco) in Svizzera.

L´articolo qui di seguito riportato, sarà seguito da un altro articolo che illustrerà il contenuto essenziale dell´accordo tra la Svizzera e la Germania, col quale i due Stati regoleranno la posizione fiscale di cittadini tedeschi residenti in Germania che istituiranno conti correnti bancari in Svizzera e, con una specie di condono, provvederanno a regolarizzare la posizione, di fronte al fisco tedesco, di coloro che, in passato, e precisamente dal 2000 in poi, avevano depositato denaro e/o titoli in Svizzera, senza adempiere agli obblighi fiscali in Germania.

II

Con ordinanza dd. 9.11.2010, resa pubblica il 30.11.2010, la Corte costituzionale della RFT ha emanato una decisione molto attesa in materia di utilizzabilità di prove acquisite illegittimamente.

Un informatore, residente nel Liechtenstein - secondo due coniugi tedeschi che si sono prima rivolti alla magistratura ordinaria e poi alla Corte costituzionale federale - avrebbe venduto ad agenti del servizio segreto tedesco (Bundesnachrichtendienst BND) un supporto informatico dal quale risultava, tra l’altro, che essi ricorrenti, avevano depositato nel Liechtenstein somme di denaro, sottraendo, in tal modo, al fisco tedesco, tra il 2002 ed il 2006, ca. 20.000 Euro (il “dischetto”, oltre al nome dei due predetti coniugi, conteneva migliaia di nomi di altri cittadini tedeschi che avevano anch’essi depositi di denaro nel Liechtenstein, di cui il fisco tedesco aveva ignorato l’esistenza).

Sulla base di queste informazioni, l’Amtsgericht territorialmente competente, aveva ritenuto sussistente “l’Anfangsverdacht” (sospetto iniziale) di evasione fiscale e aveva ordinato la perquisizione del domicilio dei coniugi, nel corso della quale veniva rinvenuta documentazione bancaria. (Si noti che ai fini della perquisizione del domicilio (o di altra entità immobiliare o della persona) di chi è indiziato della commissione di un reato o del concorso in un reato, secondo il codice di procedura penale tedesco (art. 102), è sufficiente un mero sospetto)**

** Sulla perquisizione in generale – qual è disciplinata dal cod. di proc. penale tedesco – si veda il mio articolo pubblicato su FILODIRITTO.

III

Gli indagati chiedevano ed ottenevano di poter prendere visione degli atti esistenti presso la procura della repubblica, la quale comunicava ai richiedenti di aver ottenuto la notizia dell’evasione tributaria dal BND (Bundesnachrichtendienst), cioè dal servizio segreto tedesco. Proponevano, i coniugi, poi reclamo contro il provvedimento, con il quale era stata disposta la perquisizione domiciliare. Tale gravame veniva motivato col fatto che la perquisizione era stata eseguita, basandosi su indizi che non potevano, in nessun caso, legittimare il ricorso al predetto mezzo di ricerca della prova, perché acquisiti illegittimamente (ed erano, di conseguenza, inutilizzabili). In particolare, i reclamanti deducevano la violazione di norme interne nonché di diritto internazionale.

Il reclamo veniva rigettato dal tribunale, secondo il quale l’inutilizzabilità della prova indiziaria non sussisteva, né in caso di violazione di norme interne e neppure nel caso in cui l’acquisizione fosse avvenuta commettendo reato. La violazione di norme di diritto internazionale, non poste a tutela di diritti individuali, non comporta l’inutilizzabiltà dedotta dai ricorrenti.

IV

I coniugi sospettati di evasione fiscale si rivolgevano alla Corte costituzionale federale, lamentando la violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio e del principio di legalità.

Il 1° collegio della 2a sezione della Corte costituzionale federale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale in parte inammissibile, in parte infondata.

Per quanto concerne l’assunto dei ricorrenti secondo il quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare in che modo la polizia tributaria era venuta in possesso del supporto informatico, la predetta sezione, dichiarando in parte l’inammissibilità della questione di costituzionalità, ha rilevato che dinanzi ai giudici di merito non era stata fatta specifica richiesta di chiarire in che modo gli inquirenti avevano acquisito il possesso dei dati contenuti nel “dischetto”.

V

Per il resto, la questione costituzionalità veniva dichiarata infondata. Hanno statuito i giudici costituzionali che non è stato leso il diritto di inviolabilità del domicilio, garantito dall’art. 13, 1° c., Cost. fed., quando i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il “sospetto iniziale” (Anfangsverdacht: presupposto necessario per disporre una perquisizione domiciliare), basandosi sulle risultanze del supporto informatico. È stato poi rilevato che le norme in materia di inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti illegittimamente, possono trovare applicazione soltanto ai fini dell’accertamento della colpevolezza in un processo penale e che anche in tale sede, ai fini di un’eventuale inutilizzabilità, il giudice di merito deve valutare la gravità della violazione e deve contemperare gli opposti interessi, cioè quello alla punizione del colpevole e quello dell’osservanza delle formalità prescritte in materia di acquisizione di prove.

VI

Dall’art. 13, 1° c., Cost. fed., ad avviso dei giudici costituzionali, non è desumibile un divieto assoluto di utilizzabilità di elementi probatori acquisiti illegittimamente o illecitamente. Hanno precisato i giudici costituzionali, che in base agli atti si poteva ritenere provato soltanto che il Bundesnachrichtendienst (BND) si è limitato a prendere in consegna il supporto informatico de quo e a trasmetterlo alla polizia tributaria. Il BND non si sarebbe attivato per conseguire il possesso di questo “ dischetto”, ma sarebbe stato l’informatore a rivolgersi spontaneamente al BND e a consegnargli questo supporto. Non è stata, pertanto, ritenuta provata la notizia, ripetutamente e diffusamente riportata dai media (non soltanto in Germania), secondo la quale, per ottenere la consegna del supporto magnetico, gli agenti del BND avrebbero corrisposto all’informatore 1,5 mio. di Euro ca.

VII

Da notizie di stampa si è appreso che molti degli (ormai scoperti) evasori fiscali hanno fatto “Selbstanzeige” (autodenuncia) e che il Ministro delle Finanze della RFT prevede entrate – particolarmente gradite in questi tempi - nell’ammontare di ca. 1.800 mio. di Euro a titolo di imposte evase negli anni passati e di penalità comminate ai “furbi” (ma non troppo, come si è visto). Il titolare dello stesso dicastero ha anche fatto sapere che è prevedibile un sensibilmente miglioramento della “Steuermoral” in tutti i Bundeslaender.

P.S. Per chi fosse eventualmente interessato, aggiungo che, oltre all’articolo sulla perquisizione disciplinata dal cod. proc. pen. tedesco, ho pubblicato su FILODIRITTO anche un articolo sui diritti fondamentali (“Grundrechte”) sanciti nella I^ parte della Cost. feder. della RFT (“Grundgesetz”).