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Fideiussione omnibus: onere della prova e ordine di esibizione dei modelli

Tonnara di Vendicari, Noto
Ph. Simona Loprete / Tonnara di Vendicari, Noto

Onere della prova dell’intesa anticoncorrenziale: il Tribunale di Milano “apre” all’ordine di esibizione ex articolo 210 del codice di procedura civile dei modelli di fideiussione omnibus.

 

Abstract:

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata imprese è intervenuto sul tema dell’onere probatorio del fideiussore al quale spetta di provare l’esistenza dell’intesa concorrenziale. Dinanzi al problema dell’individuazioni degli strumenti idonei e tenuto conto dell’asimmetria informativa esistente tra il fideiussore e l’istituto di credito, il Tribunale ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.

 

Abstract:

 The Court of Milan, Section specialized in business matters, intervened on the issue of the burden of proof of the guarantor who is responsible for proving the existence of the competitive agreement. Faced with the problem of identifying suitable instruments and considered the information asymmetry existing between the guarantor and the credit institution, the Court accepted the plaintiff’s request aimed at obtaining the exhibition of the standard form for omnibus sureties used by others banks.

 

Indice:

1. Fideiussione omnibus: acquisizione modulo standard

2. Fideiussione omnibus: il panorama giurisprudenziale di riferimento

3. Fideiussione omnibus: le novità introdotte dal Tribunale di Milano

4. Fideiussione omnibus: conclusioni e rinvio

 

1. Fideiussione omnibus: acquisizione modulo standard

Con ordinanza del 06/05/2021, pubblicata in data 20/05/2021, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, adito sull’annoso tema della nullità delle fideiussioni omnibus, ha accolto l’istanza dell’attore volta ad ottenere l’esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da banche diverse rispetto alla controparte in giudizio.

 

2. Fideiussione omnibus: il panorama giurisprudenziale di riferimento

L’ordinanza del Tribunale di Milano si inserisce all’interno di un panorama di pronunce giurisprudenziali piuttosto articolato sul tema del riparto dell’onere della prova.

Deve anzitutto partirsi dalla premessa per cui, come ricordato dall’ordinanza in commento, il fideiussore è onerato dell’allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali si annovera necessariamente la prova dell’intesa concorrenziale, ma non solo.

Infatti, secondo le pronunce più recenti, il fideiussore deve provare in giudizio:

1) la conformità della fideiussione requisito oggettivo o parzialmente allo schema ABI,

2) l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto e dunque

3) il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata,

4) il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l’intesa vietata, specificando

5) il modo in cui l’intesa ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.

Se ciò è ormai condiviso dalla gran parte dei Tribunali, più recentemente si è sostenuto che incombe sul garante l’onere di provare il proprio diritto allegando anche altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti, o comunque, da questi utilizzate (così almeno Tribunale di Monza sent. n. 538/21 e Tribunale di Parma sent. n. 1002/2020).

 

3. Fideiussione omnibus: le novità introdotte dal Tribunale di Milano

Dinanzi a detto panorama, l’ordinanza del 20/05/2021del Tribunale di Milano pone anzitutto una precisazione quanto alla valenza di “prova presuntiva qualificata” dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia.

Sul punto, ricordiamo che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.13846/2019, ha riconosciuto al provvedimento sanzionatorio adottato dall’autorità pubblicistica (la Banca d’Italia, nel caso che ci occupa) una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, (…), che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno.

Rispetto alla statuizione della Suprema Corte, l’ordinanza in commento contiene un quid pluris di grande rilevanza, circoscrivendo la predetta valenza probatoria privilegiata al periodo anteriore all’adozione del provvedimento medesimo, ma non anche a quello posteriore.

Ciò si traduce allora nei termini che seguono: qualora la fideiussione oggetto di esame (e di giudizio) sia stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d’Italia, l’onere della prova incombente sul fideiussore attore è parzialmente ridotto, dovendosi riconoscere al provvedimento sopradetto valenza probatoria privilegiata sulla sussistenza dell’intesa e idonea a far presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia derivato un danno al fideiussore.

Qualora invece la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio – come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano – il provvedimento della Banca d’Italia perde – solo in parte, n.d.r. – la propria valenza probatoria privilegiata, tornando così ad espandersi l’onere probatorio dell’attore, il quale è chiamato a provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compreso quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti (…), dell’intesa illecita.

Precisati questi principi di autorevole rilevanza, il Tribunale di Milano, sollecitato dalla parte attrice, si è altresì spinto ad individuare gli strumenti per adempiere a detto onere probatorio: il Tribunale di Milano, sul punto, ha dunque ammesso l’istanza dell’attore di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.

In tal modo, il Tribunale di Milano ha implicitamente aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale incombe sul garante l’onere di provare il proprio diritto allegando anche altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti, o comunque, da questi utilizzate.

 

4. Fideiussione omnibus: conclusioni e rinvio

Senza entrare in questa sede nel merito dell’istituto processuale utilizzato nel giudizio cui si riferisce l’ordinanza, certo è che la pronuncia in commento, oltre ad arricchire il panorama giurisprudenziale già in essere, pone le basi per ulteriori riflessioni sul tema dell’onere probatorio nei giudizi analoghi a quello commentato e fornisce altresì spunti di riflessione circa la posizione sostanziale e processuale del fideiussore.

Per completare però la riflessione e ragionare approfonditamente sul tema sarà opportuno attendere anzitutto gli ulteriori sviluppi della vicenda in esame, anche per commentare il risultato dell’attività istruttoria anche dal lato dell’opposta e degli altri istituti di credito.

Sarà sicuramente altresì rilevante l’attesa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali il tema della nullità delle fideiussioni è stato già rimesso. A dette occasioni, allora, si rinvia.