Fondazione Consulenti del Lavoro: controllo effettuato da investigatori privati
In generale, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, la Fondazione ha ricordato che il controllo sull’attività lavorativa può essere eseguito, oltre che dal datore di lavoro e dai dirigenti e preposti, unicamente dal personale di vigilanza noto ai lavoratori controllati e che è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Pertanto, "il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quantotali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori", tuttavia "è ammesso il ricorso ad investigatori privati esterni per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare: l’appropriazione indebita di denaro da parte del dipendente, la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale, la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso, le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda, l’effettivo stato di malattia del dipendente".
Infine "quanto alle modalità del controllo, si richiede che gli agenti investigativi si limitino alla verifica delle irregolarità commesse dal lavoratore ed alla segnalazione
dell’illecito al datore di lavoro, il quale rimane l’unico preposto alla contestazione degli addebiti disciplinari".
(Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere 15 luglio 2010, n.20: Legittimità del controllo dell’attività lavorativa mediante investigatori privati).
In generale, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, la Fondazione ha ricordato che il controllo sull’attività lavorativa può essere eseguito, oltre che dal datore di lavoro e dai dirigenti e preposti, unicamente dal personale di vigilanza noto ai lavoratori controllati e che è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Pertanto, "il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quantotali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori", tuttavia "è ammesso il ricorso ad investigatori privati esterni per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare: l’appropriazione indebita di denaro da parte del dipendente, la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale, la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso, le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda, l’effettivo stato di malattia del dipendente".
Infine "quanto alle modalità del controllo, si richiede che gli agenti investigativi si limitino alla verifica delle irregolarità commesse dal lavoratore ed alla segnalazione
dell’illecito al datore di lavoro, il quale rimane l’unico preposto alla contestazione degli addebiti disciplinari".
(Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere 15 luglio 2010, n.20: Legittimità del controllo dell’attività lavorativa mediante investigatori privati).