Garante Privacy: garanzie privacy per la banca dati del DNA
In particolare, secondo il Garante: la banca dati Dna deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Mentre dovrebbe essere previsto che ai dati, protetti con rigorose misure di sicurezza, acceda solo personale specificamente incaricato in rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge. Inoltre, dovrebbero essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l’interessato. Quanto al prelievo obbligatorio, il Garante ritiene che occorra individuare in maniera proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati definiti sulla base della loro gravità.
(Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa 21 settembre 2007).
In particolare, secondo il Garante: la banca dati Dna deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Mentre dovrebbe essere previsto che ai dati, protetti con rigorose misure di sicurezza, acceda solo personale specificamente incaricato in rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge. Inoltre, dovrebbero essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l’interessato. Quanto al prelievo obbligatorio, il Garante ritiene che occorra individuare in maniera proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati definiti sulla base della loro gravità.
(Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa 21 settembre 2007).