Giudice di Pace di Pozzuoli: depurazione dell’impianto d’acqua: se manca il servizio, il cittadino non paga
La sentenza in esame riguarda la richiesta, azionata da due cittadini, di ripetizione di quanto corrisposto al Comune per il servizio di fornitura d’acqua, collettamento e trasporto dei reflui urbani verso l’impianto di depurazione del suddetto Comune e la relativa depurazione di tali reflui.
In particolare, gli attori lamentavano la mancata esecuzione delle operazioni di depurazione dei reflui urbani posto che, invece, veniva loro chiesto il versamamento della quota per tale servizio, circostanza che li legittimava a richiedere la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di pagamento dell’indebito oggettivo.
Infatti, dall’esame della documentazione presentata in giudizio emergeva la totale mancanza delle operazioni di depurazione protrattasi per ormai anni, attività affidata fin dal principio ad una società e che aveva avuto come ulteriore conseguenza l’instaurarsi di procedimenti penali a carico della Regione nonché di quest’ultima.
Il Comune, a difesa delle proprie ragioni, chiamava a manleva la Regione – alla quale corrispondeva le somme percepite dalla vendita del servizio oggetto della causa - quale proprietaria dell’impianto e gestore dei rapporti con la società concessionaria o mandataria del servizio stesso.
Il Giudice, confermando la tesi sostenuta dagli attori, ha evidenziato che “in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”.
La responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dell’impianto di depurazione è imputabile esclusivamente alla Regione , titolare dell’impianto e del potere di controllo e vigilanza sull’attività di chi lo gestisce.
Infine, il Giudice ha condannato la Regione “a tenere indenne il predetto Comune dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivante dall’inadempimento all’obbligazione di provvedere alla corretta depurazione dei reflui”.
(Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 17 luglio 2013, n. 2652)
La sentenza in esame riguarda la richiesta, azionata da due cittadini, di ripetizione di quanto corrisposto al Comune per il servizio di fornitura d’acqua, collettamento e trasporto dei reflui urbani verso l’impianto di depurazione del suddetto Comune e la relativa depurazione di tali reflui.
In particolare, gli attori lamentavano la mancata esecuzione delle operazioni di depurazione dei reflui urbani posto che, invece, veniva loro chiesto il versamamento della quota per tale servizio, circostanza che li legittimava a richiedere la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di pagamento dell’indebito oggettivo.
Infatti, dall’esame della documentazione presentata in giudizio emergeva la totale mancanza delle operazioni di depurazione protrattasi per ormai anni, attività affidata fin dal principio ad una società e che aveva avuto come ulteriore conseguenza l’instaurarsi di procedimenti penali a carico della Regione nonché di quest’ultima.
Il Comune, a difesa delle proprie ragioni, chiamava a manleva la Regione – alla quale corrispondeva le somme percepite dalla vendita del servizio oggetto della causa - quale proprietaria dell’impianto e gestore dei rapporti con la società concessionaria o mandataria del servizio stesso.
Il Giudice, confermando la tesi sostenuta dagli attori, ha evidenziato che “in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”.
La responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dell’impianto di depurazione è imputabile esclusivamente alla Regione , titolare dell’impianto e del potere di controllo e vigilanza sull’attività di chi lo gestisce.
Infine, il Giudice ha condannato la Regione “a tenere indenne il predetto Comune dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivante dall’inadempimento all’obbligazione di provvedere alla corretta depurazione dei reflui”.
(Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 17 luglio 2013, n. 2652)