Giudice di Pace: mancata prova della convocazione del ricorrente per audizione personale dal Prefetto
E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Cerignola ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Foggia aveva rigettato il ricorso, ingiungendo il pagamento del doppio della sanzione connessa al verbale elevato per una infrazione al Codice della Strada.
In particolare, secondo il Giudice di Pace, pur avendo il Prefetto allegato, tra la documentazione inviata, copia della lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale, non ha, tuttavia, allegato agli atti alcuna documentazione attestante l’avvenuta ricezione di tale invito da parte del ricorrente.
Secondo il GdP, pertanto, “poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la mancata audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione".
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Cerignola ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Foggia aveva rigettato il ricorso, ingiungendo il pagamento del doppio della sanzione connessa al verbale elevato per una infrazione al Codice della Strada.
In particolare, secondo il Giudice di Pace, pur avendo il Prefetto allegato, tra la documentazione inviata, copia della lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale, non ha, tuttavia, allegato agli atti alcuna documentazione attestante l’avvenuta ricezione di tale invito da parte del ricorrente.
Secondo il GdP, pertanto, “poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la mancata audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione".
[Avv. Alfredo Matranga]