Giudice di Pace: richiesta illegittima dei dati del conducente in pendenza di ricorso
Per il giudice adito, in particolare, il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
Secondo il Giudice: "Tale profilo di nullità riguarda l’intimazione contenuta nel verbale riguardante la sanzione principale e rivolta all‘odierno ricorrente, di fornire i dati del conducente trasgressore nel termine di giorni sessanta di notificazione del provvedimento di accertamento della violazione, in presenza del ricorso proposto nei termini avverso la sanzione principale. E’ da ritenersi , infatti illegittima tale richiesta fatta contestualmente alla contestazione della violazione perché proprio riportando quanto precisa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, “ in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, atteso che (come puntualizzato dall’art. 126 bis del CdS) occorre che vi sia definizione della contestazione effettuata (termine a quo), la quale contestazione si intende definita (come prosegue la norma) quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero, - ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente – siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi. Ne consegue che il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi. E dunque, nella questione che ci occupa, non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente …….. di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti l’A.G.O. di Padova avverso il verbale principale (o di origine). "
(Giudice di Pace di Chieti - Dott. Renzo Renzi, Sentenza 8 marzo 2010)
[Avv. Alfredo Matranga]
Per il giudice adito, in particolare, il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
Secondo il Giudice: "Tale profilo di nullità riguarda l’intimazione contenuta nel verbale riguardante la sanzione principale e rivolta all‘odierno ricorrente, di fornire i dati del conducente trasgressore nel termine di giorni sessanta di notificazione del provvedimento di accertamento della violazione, in presenza del ricorso proposto nei termini avverso la sanzione principale. E’ da ritenersi , infatti illegittima tale richiesta fatta contestualmente alla contestazione della violazione perché proprio riportando quanto precisa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, “ in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, atteso che (come puntualizzato dall’art. 126 bis del CdS) occorre che vi sia definizione della contestazione effettuata (termine a quo), la quale contestazione si intende definita (come prosegue la norma) quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero, - ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente – siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi. Ne consegue che il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi. E dunque, nella questione che ci occupa, non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente …….. di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti l’A.G.O. di Padova avverso il verbale principale (o di origine). "
(Giudice di Pace di Chieti - Dott. Renzo Renzi, Sentenza 8 marzo 2010)
[Avv. Alfredo Matranga]