Governo: Decreto Legislativo riforma Legge Fallimentare
Uno tra i punti più significativi della riforma concerne l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento:
- per delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento, non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi ferma l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
- la non fallibilità dell’imprenditore commerciale viene ancorata alla sussistenza congiunta non solo dei due requisiti attualmente previsti (che comunque vengono meglio
precisati: attivo patrimoniale, da una parte, e ricavi lordi annui, dall’altra), ma anche del nuovo parametro della esposizione debitoria complessiva - comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
(Consiglio dei Ministri, 7 settembre 2007: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonché del regio decreto n. 267 del 1942).
Uno tra i punti più significativi della riforma concerne l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento:
- per delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento, non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi ferma l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
- la non fallibilità dell’imprenditore commerciale viene ancorata alla sussistenza congiunta non solo dei due requisiti attualmente previsti (che comunque vengono meglio
precisati: attivo patrimoniale, da una parte, e ricavi lordi annui, dall’altra), ma anche del nuovo parametro della esposizione debitoria complessiva - comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
(Consiglio dei Ministri, 7 settembre 2007: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonché del regio decreto n. 267 del 1942).