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I Patti Lateranensi: 92 anni dai celebri accordi

Patti Lateranensi
Patti Lateranensi

Abstract

92 anni fa venivano stipulati i c.d. Patti Lateranensi, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede ponevano fine ai contrasti del passato. Divisi in più parti, i Patti decretarono la nascita della Città del Vaticano e una serie di privilegi a favore del clero. Inseriti in Costituzione, era necessaria una loro modifica, avvenuta nel 1984 con l’Accordo di Villa Madama. Altresì importante nel tempo la loro natura bilaterale.

92 years have passed since the Italian State and the Holy See signed the Lateran Pacts and put an end to their conflicts. Divided into many parts, the Pacts recognized Vatican City as an independent state and granted the clergy a series of privileges. Inserted in the Constitution, the Pacts were later modified by the Villa Madama Agreement in 1984. In spite of their long controversial history, the Pacts still stand as an important example of bilateral agreement.

 

Indice:

1. 92 anni di Patti Lateranensi

2. Le radici storiche della Firma

3. Il contenuto degli accordi tra precisazioni terminologiche e principi

4. L’ingresso dei Patti nella Costituzione: l’articolo 7

5. L’Accordo del 1984: il Nuovo Concordato

6. Conclusioni

 

1. 92 anni di Patti Lateranensi

Sono trascorsi ben 92 anni da quando Italia e Santa Sede decisero di regolarizzare i loro rapporti con una serie di accordi. Sono trascorsi 92 anni da quando cioè, l’11 febbraio del 1929, in una data importante per la Chiesa cattolica (il settantunesimo anniversario dell’apparizione della Madonna di Lourdes), venivano stipulati i c.d. Patti Lateranensi, resi esecutivi nell’ordinamento italiano con la legge di attuazione del 27 maggio 1929, n. 810.

Sottoscritti da Benito Mussolini, capo dell’allora Governo fascista, e dal Cardinale Pietro Gasparri, rappresentante di Papa Pio XI, i Patti Lateranensi prendono la loro denominazione dall’antica residenza dei papi, il Palazzo di San Giovanni in Laterano.

 

2. Le radici storiche della Firma

Tra Stato italiano e Chiesa cattolica non correvano buoni rapporti da tempi lontani. Nel corso della loro contrapposizione, nel 1861 era avvenuta l’istituzione del Regno d’Italia, del quale in origine non facevano parte alcuni territori, tra cui Roma, rientrante nello Stato pontificio.

Negli anni successivi alla nascita del Regno d’Italia, crescente inoltre era stata l’autonomia della Chiesa. Da tempo, si era così di fronte alla c.d. questione romana, la disputa cioè tra lo Stato italiano e quello pontificio per il comando temporale sulla città.

Il contrasto si acuì nel 1870, quando il Governo italiano ritenne necessario “marchiare” militarmente il territorio dello Stato pontificio, annettendo al suo potere anche Roma, che divenne capitale d’Italia l’anno successivo.

A nulla era poi valsa la Legge delle Guarentigie, l’atto unilaterale con cui il Regno d’Italia aveva concesso allo Stato pontificio una serie di garanzie, tra cui l’inviolabilità personale del Papa. Restando fedele alle sue posizioni, la Chiesa continuò a mantenere il distacco dallo Stato italiano; basti pensare al non expedit (letteralmente: non giova; non è utile), formula dispositiva con cui si intimavano i cattolici a non recarsi alle elezioni del Regno d’Italia e, dunque, ad astenersi dalla vita politica.

La separazione tra i due ordini pareva inconciliabile.

Con la salita al potere del partito fascista, si accrebbe però la convinzione che Stato e Chiesa dovessero mettere da parte i loro dissapori, tanto più che la religione cattolica aveva peso sull’educazione dei cittadini e sulle loro famiglie. La fine della questione romana avrebbe inoltre consentito al potere fascista di vincere sugli altri partiti politici dell’epoca, in particolare su quello socialista.

Quanto all’anno della stipula dei Patti, il 1929 era in coda a una serie di fenomeni politici, come il riconoscimento del suffragio universale maschile e l’aumento delle adesioni al partito fascista.

Dunque, da iniziali nemici, Stato e Chiesa si ritrovarono “complici”, giungendo così alla tanto attesa fine della questione romana.

 

3. I contenuti degli accordi tra precisazioni terminologiche e principi

Nel linguaggio comune, i termini Chiesa, Santa Sede e Papa sono molto spesso interscambiabili, tuttavia, essi sono soggetti giuridici diversi.

La Chiesa è l’insieme dei fedeli raggruppati in comunità e afferenti a un unico vertice; nel caso della Chiesa cattolica, coadiuvato da un’organizzazione capillare, il Papa. La Santa Sede è un soggetto dotato di personalità giuridica, svolgente funzioni similari a quelle di un qualsiasi Stato nei rapporti e nelle prassi di diritto internazionale (si veda a tal proposito Consorti P., Diritto e religione, Bari, Laterza, pp. 218-221).

Pertanto, dovendo intervenire tra due soggetti di diritto internazionale, i Patti Lateranensi constano di documenti e strumenti di diritto e politica internazionale, quali il Trattato e il Concordato. In particolare, con il Trattato si poneva fine alla questione romana e veniva sancita la nascita della Città del Vaticano.

Veniva così alla luce un nuovo Stato: derivante da un accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede; privo di popolo, secondo la tradizionale accezione di Stato, ma la cui sovranità è identificata nella persona del Papa (si veda a tal proposito Consorti P., Diritto e religione, Bari, Laterza, pp. 218-221); con uno status civitatis a sé per cariche e funzioni ricoperte dai cittadini.

La religione cattolica costituiva il punto di raccordo tra le parti, venendo proclamata come unica religione di Stato. Tra i contenuti del Trattato, ovviamente anche aspetti diplomatici, come il diritto di legazione.

Seguiva il Trattato la Convenzione finanziaria, concepita come una sorta di “ristoro” dello Stato italiano alla Santa Sede dopo la presa di Roma del 1870, e attraverso cui lo Stato si impegnava a versare una somma di denaro alla Chiesa cattolica.

Tuttavia, negli accordi del 1929, il documento più importante era senz’altro il Concordato, strumento messo in atto dallo Stato e dalla Santa Sede per regolare i loro rapporti.

Attraverso il Concordato, si riconobbero alla Chiesa cattolica ulteriori e importanti elementi, tra i quali: il libero esercizio del potere spirituale e di culto; l’esenzione degli stipendi di ecclesiastici da pignorabilità; l’obbligatorietà dell’insegnamento della religione cattolica non soltanto nelle scuole elementari ma anche nelle scuole medie.

Istituto cruciale del Concordato era inoltre il matrimonio concordatario, il matrimonio cioè celebrato con rito religioso e avente efficacia civile.

L’articolo 34 del Concordato stabiliva sia effetti civili al matrimonio canonico sia una riserva di giurisdizione alla Chiesa. Si trattava di una competenza esclusiva in capo a tribunali e dicasteri ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Difatti, per la nullità di un matrimonio, i coniugi avrebbero dovuto adire soltanto tribunali ecclesiastici. Dichiarato nullo il matrimonio canonico e accolta l’impugnativa, seguiva la dichiarazione degli effetti della nullità anche nell’ordinamento italiano, presso la Corte d’Appello competente.

 

4. L’ingresso dei Patti Lateranensi nella Costituzione: l’articolo 7 

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale e col dissolversi del regime fascista, fondamentale per l’Italia – ora repubblicana – era non ripetere gli errori del passato e, dunque, approfondire ulteriori aspetti che, di lì a poco, sarebbero confluiti nella redazione della Carta costituzionale. Preminente per l’Assemblea costituente era l’interesse di includere nella Costituzione anche i rapporti verticali tra Stato e Santa Sede.

Questo obiettivo – sebbene scontro di posizioni politiche divergenti – sfociò nella formulazione dell’articolo 7 Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

Dopo vari interventi, tra contrari e favorevoli (famoso il repentino cambio d’idea di Togliatti e del suo partito, che votarono difformi al loro orientamento politico), l’articolo 7 Costituzione veniva finalmente approvato, come soluzione compromissoria, nella stesura definitiva.

È consolidata l’idea che l’articolo 7 della Costituzione abbia posto l’accento su una questione da non sottovalutare: costituzionalizzati non sono i contenuti dei Patti, bensì i principi del concordato. Pertanto, in relazione all’ordinamento italiano, i Patti del 1929 sono fonti esterne (derivanti da un accordo tra i due Stati), mentre la loro legge di attuazione (e di esecuzione) è atipica, capace cioè di resistere a leggi e norme dell’ordinamento interno, eccezion fatta per i principi costituzionali supremi.

Così, ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 7 Costituzione, se un’eventuale modifica dei Patti è accettata da entrambe le parti, è necessaria una legge ordinaria; in caso contrario, si richiede la procedura prevista dall’articolo 138 Costituzione.

L’articolo 7 Costituzione deve inoltre leggersi in riferimento al successivo articolo 8. Questo – a differenza del precedente – venne approvato più velocemente e, sulla scorta dell’articolo 7, sancisce la libertà di tutte le confessioni religiose nell’ordinamento italiano, rinviando a intese tra le loro rappresentanze per la gestione dei rapporti.

Con l’articolo 8 Costituzione veniva peraltro scongiurato un ritorno al passato, essendo oramai lo Stato italiano un ordinamento laico, in cui convivevano – e convivono – più libertà religiose.

 

5. L’Accordo del 1984: il Nuovo Concordato

Essendo le vecchie norme pattizie diverse dal nuovo contesto politico e sociale, si spingeva verso la modifica degli originari accordi del 1929. Così, a Villa Madama, il 18 febbraio 1984, il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Cardinale Caldaroli sottoscrivevano nuovi accordi, che di fatto sostituivano quelli del 1929.

Reso esecutivo e ratificato dalla legge di attuazione del 25 marzo 1985, n. 121, il c.d. Nuovo Concordato (o concordato bis) coinvolgeva difatti nuovi temi.

Tra le novità apportate dall’Accordo di Villa Madama, le maggiori riguardavano la Chiesa: la non esclusività nell’ordinamento italiano della religione cattolica; la conferma o il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici e la loro finalità di culto; l’introduzione del finanziamento di enti ecclesiastici tramite l’8x1000; la libertà di avvalersi o meno - e non più l’obbligatorietà - dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Per quanto riguarda il matrimonio – tenendo conto della legge del 1 dicembre 1970, n.898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – il periodo storico aveva già condotto all’abolizione dell’indissolubilità del legame civile.

Nessuna menzione, nell’Accordo di Villa Madama, alla precedente riserva di giurisdizione ecclesiastica sulla validità dei matrimoni concordatari. Di qui, la tesi che anche il giudice civile potesse giudicare sulla validità di tali matrimoni.

Sul punto è intervenuta la Cassazione, che ha riconosciuto una concorrenza tra i due ordini nella giurisdizione, con la possibilità che un giudizio - sulla validità o meno di un matrimonio concordatario - sia pendente allo stesso tempo in un tribunale ecclesiastico e in uno italiano.

 

6. Conclusioni

Evidente è la natura del rapporto giuridico tra Stato italiano e Chiesa cattolica.

La bilateralità degli accordi – il reciproco riconoscimento delle parti, accentuato nel Nuovo Concordato e modello anche nei rapporti con le altre confessioni religiose – ha difatti mantenuto salda la distinzione tra i due ordini, non provocando l’ingerenza dell’uno nella sfera dell’altro.

I Patti Lateranensi rappresentano una pagina importante della storia italiana, in virtù di una bilateralità che, dopotutto, dura da 92 anni.