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I principi contabili internazionali e la loro adozione in Italia

Sommario:

Introduzione - Limite all’applicazione IAS/IFRS

Società che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS

Coordinamento con la normativa fiscale

Il contenuto del bilancio IAS

Stato patrimoniale

Criteri di classificazione delle voci di stato patrimoniale

Conto economico

Criteri di classificazione delle voci di conto economico

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Rendiconto finanziario

Note al bilancio

Informazioni aggiuntive

Le modifiche al bilancio operate dalla riforma del diritto societario

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Introduzione

Per effetto della progressiva globalizzazione dei mercati, si è manifestata l’esigenza, sempre più pressante, di standards contabili diffusi non solo a livello locale, ma anche a livello mondiale, affinché i vari operatori potessero disporre di informazioni economico –finanziarie fondate su regole comuni, trascendenti da quelle previste nei singoli Stati.

Questo processo di armonizzazione contabile ha interessato anche la Comunità Europea e, di conseguenza, l’ordinamento italiano.

In considerazione di quanto esposto, di seguito, si esamineranno:

le modalità mediante le quali i principi contabili internazionali sono stati oggetto di recepimento nel nostro ordinamento e i soggetti obbligati (a partire dal 2005) alla redazione del bilancio rispettando questi principi, derogando, quindi, alla normativa contabile civilistica;

le novità disposte in materia di redazione del bilancio da parte del legislatore attraverso l’emanazione della legge delega di riforma del diritto societario 3 ottobre 2001, n. 366, del relativo d.lgs. attuativo 17 gennaio 2003, n. 6 nonché le novità introdotte dal recepimento delle direttive CE n. 65/2001 e 51/2004, modificative della IV e VI direttiva CE e s.m.i. (il cd. Correttivo della legge di riforma del diritto societario).

Dal 1° aprile 2001. lo IASB (International Accounting Standard Board) ha raccolto l’eredità dell’International Accounting Standard Committee, i.e. l’ente che dal 1973 elabora gli IAS (IASC):

-in parte revisionando i principi contabili internazionali e le interpretazioni relative (cd. Sic) che presentavano discrasie o lasciavano aperta la strada ad opzioni di contabilizzazione non più tollerabili (si tratta del cd. processo di improvement);

- in parte avviando un’opera di ricostruzione relativa, sostanzialmente, alle informazioni integrative ed alla contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Al fianco di quest’opera di restyling degli IAS da parte dello IASB, il recepimento in Italia dei principi contabili internazionali è stato attuato mediante i provvedimenti di seguito elencati:

-Regolamento CE del 19 luglio 2002, n. 1606 (recepito in Italia dalla L. 31 ottobre 2003, n. 306);

-Regolamento CE del 29 settembre 2003, n. 1725;

-Regolamento CE del 13 novembre 2004, n. 2086;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2236;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2237;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2238;

-Regolamento CE del 4 febbraio 2005, n. 211,

-Regolamento CE del 7 luglio 2005, n. 1073;

-Regolamento CE del 25 ottobre 2005, n. 1751;

-Regolamento CE del 15 novembre 2005, n. 1864;

-Regolamento CE dell’8 novembre 2005, n. 1910.

Limite all’applicazione IAS/IFRS

Le società obbligate (società quotate diverse dalle assicurazioni, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche ed altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, società di assicurazione) o che esercitano la facoltà di redigere il bilancio (consolidato o di esercizio) secondo gli IAS/IFRS devono adottare i principi contabili internazionali omologarti dal Regolamento CE n. 1725/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga ai criteri civilistici relativi alla redazione del bilancio.

Restano tuttavia valide tutte le altre disposizioni riguardanti gli altri adempimenti, come, ad esempio, le disposizioni sulla pubblicità dei bilanci, le disposizioni sulla governance d’impresa e sul controllo etc..

L’unico limite all’applicazione dei principi contabili internazionali è rappresentato dal così detto “quadro fedele”.

Infatti, vi è l’obbligo, per il redattore del bilancio, di disapplicare una disposizione contenuta nei principi contabili internazionali allorché questa sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli eventuali utili scaturenti dalla deroga dovranno essere iscritti in una riserva non distribuibile del bilancio di esercizio, se on compensati da eventuali altre perdite derivanti da ulteriori deroghe originate dalla medesima ragione,nella misura corrispondente al valore recuperato.

Società che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS

Le società non tenute alla redazione del bilancio di esercizio e/o consolidato in base ai principi contabili internazionali continueranno ad applicare la normativa interna.

In particolare, il bilancio di esercizio dovrà rispettare le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435bis c.c., mentre il bilancio consolidato troverà la propria fonte normativa nel d.lgs. 127/1991 s.m.i..

Coordinamento con la normativa fiscale

Il recepimento in Italia degli IAS/IFRS ha comportato la necessità di rivedere in parte la disciplina fiscale relativa alla determinazione del reddito d’impresa.

Le nuove disposizioni di natura tributaria sono contenute agli artt. 11-13 del decreto e recano, rispettivamente, modifiche alle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) relativamente al reddito d’impresa (art. 11), previsioni in materia di IRAP (art. 129) nonché disposizioni di carattere transitorio (art. 13).

Il contenuto del bilancio IAS

Come sottolineato dallo IFSR1, il primo bilancio redatto secondo gli standards internazionali deve contenere tutte le informazioni richieste dallo IAS 1 secondo il quale il bilancio d’esercizio è formato dai seguenti documenti:

1. Stato patrimoniale

2. Conto economico

3. Un prospetto che espone:

3.1. Le variazioni delle poste del patrimonio netto

3.2. Le variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con gli azionisti e dalle distribuzioni agli azionisti

3.3. Il rendiconto finanziario

3.4. I principi contabili e le note esplicative

Stato patrimoniale

Lo IAS 1 prevede:

Un contenuto minimo obbligatorio per la redazione dello stato patrimoniale;

un medesimo criterio di classificazione delle voci dell’attivo e del passico;

la possibilità per le imprese di optare tra differenti criteri per la classificazione delle voci dello stato patrimoniale. 

Criteri di classificazione delle voci di stato patrimoniale

Le imprese possono scegliere tra i seguenti criteri di classificazione dello stato patrimoniale, ovvero tra:

una classificazione in base al ciclo operativo, attraverso la quale l’attivo ed il passivo vengono distinti in “correnti” e “non correnti”;

una classificazione in base alla liquidità, attraverso cui l’attivio ed il passivo vengono differenziati in base all’ordine della loro trasformabilità in denaro (tuttavia, lo IAS n. 1 non prende posizione in merito all’ordine di liquidità, ovvero tra liquidità crescente e decrescente).

Indipendentemente dal metodo di rappresentazione adoperato, nel bilancio è necessario evidenziare gli importi che si prevede dovranno essere realizzati o regolati entro ovvero oltre i dodici mesi dalla data di riferimento dello stesso (paragrafo 52, IAS n. 1).

Conto economico

Lo IAS n. 1 (paragrafi da 78 a 95) prevede:

la forma di presentazione scalare del conto economico;

la possibilità di classificare i componenti di reddito, a scelta dell’impresa, per natura ovvero per destinazione 8in questo caso occorrerà fornire ulteriori informazioni sulla natura dei costi, comprese le svalutazioni, gli ammortamenti e i costi del personale).

Criteri di classificazione delle voci di conto economico

Secondo lo IAS n. 1 (paragrafo 88), nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio, le imprese sono obbligate ad esporre un’analisi dei costi fondata su uno dei seguenti criteri di classificazione:

1. classificazione per natura

2. classificazione per destinazione.

Sebbene la scelta di classificare i costi, per natura o per destinazione, direttamente nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio spetti all’impresa, il paragrafo 99 dello IAS n. 1 incoraggia le imprese ad esporre l’indicata analisi nel prospetto di conto economico.

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA

Ricavi
Altri proventi operativi
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
Costi del personale
Svalutazioni ed ammortamenti
Altri costi operativi
Utile operativo

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE

Ricavi
Costo del venduto
 Utile lordo
Altri ricavi operativi
Costi di distribuzione
Spese di amministrazione
Altri costi
Utile operativo

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Il prospetto in argomento ha il fine di evidenziare gli utili o le perdite generali dalle attività d’impresa nell’esercizio (pari alle variazioni nel patrimonio netto risultanti tra le due date di chiusura del bilancio con l’eccezione dei movimenti derivanti da operazioni con gli azionisti – ad esempio aumenti di capitale o dividendi – per cui è richiesta un’indicazione specifica).

Rendiconto finanziario

Ha lo scopo di indicare la capacità dell’azienda di generare liquidità (cd. cash flow). Le modalità di redazione sono contenute nel principio contabile internazionale n. 7.

Note al bilancio

Le note al bilancio hanno il fine di:

informare sui principi di redazione del bilancio (i.e. le note devono essere impiegate per illustrare l’utilizzo di principi contabili non corretti. In tal caso, tuttavia, le note non hanno un potere giustificativo e correttivo);

fornire le informazioni richieste dai principi contabili internazionali;

fornire ogni altra informazione necessaria per garantire una presentazione attendibile.

Informazioni aggiuntive

Queste informazioni riguardano:

il domicilio e la forma giuridica dell’impresa, il paese di registrazione e l’indirizzo della sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

una descrizione della natura dell’attività dell’impresa e delle sue principali operazioni;

la denominazione della società controllante e della capogruppo;

il numero dei dipendenti a fine esercizio o la media del numero dei dipendenti dell’esercizio.

Le modifiche al bilancio operate dalla riforma del diritto societario

La legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 di riforma del diritto societario aveva previsto la necessità di operare, entro il periodo di un anno, una revisione organica della normativa relativa alle società di capitali e cooperative e degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

I principi generali previsti dalla legge delega sono stati recepiti dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003) e si applicano obbligatoriamente a partire dai bilanci chiusi successivamente alla data del 30 settembre 2004 (art. 9, c. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Nello specifico, l’intervento di restyling sul bilancio di esercizio ha riguardato le seguenti aree:

introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;

modalità di iscrizione in bilancio della fiscalità differita;

adozione del valore equo (fair value) nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali;

modalità di rappresentazione delle poste del patrimonio netto;

modalità di rappresentazione delle operazioni in valuta, dei contratti derivati e delle operazioni di conti conto termine,

modalità di rappresentazione delle operazioni di leasing.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Il novellato art. 2423 bis c.c., c. 1, n. 1 del c.c. prevede che “nella redazione del bilancio … la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato (…)”.

Tuttavia, per la presenza di taluni limiti interpretativi intrinseci alla disposizione, la “prevalenza della sostanza sulla forma” rischia di rimanere applicabile nei soli casi specificatamente previsti dal legislatore (i.e. per la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine).

ESEMPIO

Una società assume dei lavoratori mediante sottoscrizione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo ("lavoro interinale") sostenendo i seguenti oneri:

-€ 12.000,00 per riaddebito oneri contributivi e previdenziali

€ 3.000,00 di mark-up alla società di lavoro interinale

1) Contabilizzazione con prevalenza della forma sulla sostanza (ante riforma)

La totalità delle spese sostenute sono classificabili tra le "spese per servizi" (B.7 c.e.)

Diversi a Debiti Tributari

15.600,00

Costi per lavoro interinale

15.000,00

IVA n/s credito

600,00

Costi per lavoro interinale: B. 7 c.e.

2) Contabilizzazione con prevalenza della sostanza (post riforma)

Con la prevalenza della sostanza sulla forma, le spese sostenute devono essere suddivise tra i "costi relativi al personale" e i "costi sostenuti per il lavoro interinale"

 

Diversi a Debiti Tributari

15.600,00

Costi del personale

12.000,00

Costi per lavoro interinale

3.000,00

IVA n/s credito

600,00

Costi del personale (B.9 c.e. )

Costi per lavoro interinale (B.7 c.e.)

 

ESEMPIO

Società in perdita (4.000)

Per evitare questo effetto: cessione immobile (con realizzo di plusvalenza pari a 4.000) e successiva acquisizione del bene in lease-back (durata 10 anni)

Adottando il principio di "prevalenza della sostanza" la plusvalenza (4.000) non può essere imputata integralmente in conto economico ma in funzione della durata del contratto di locazione ovvero per un ammontare pari a 400 84.000/10) in ogni esercizio.

 

Sommario:

Introduzione - Limite all’applicazione IAS/IFRS

Società che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS

Coordinamento con la normativa fiscale

Il contenuto del bilancio IAS

Stato patrimoniale

Criteri di classificazione delle voci di stato patrimoniale

Conto economico

Criteri di classificazione delle voci di conto economico

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Rendiconto finanziario

Note al bilancio

Informazioni aggiuntive

Le modifiche al bilancio operate dalla riforma del diritto societario

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Introduzione

Per effetto della progressiva globalizzazione dei mercati, si è manifestata l’esigenza, sempre più pressante, di standards contabili diffusi non solo a livello locale, ma anche a livello mondiale, affinché i vari operatori potessero disporre di informazioni economico –finanziarie fondate su regole comuni, trascendenti da quelle previste nei singoli Stati.

Questo processo di armonizzazione contabile ha interessato anche la Comunità Europea e, di conseguenza, l’ordinamento italiano.

In considerazione di quanto esposto, di seguito, si esamineranno:

le modalità mediante le quali i principi contabili internazionali sono stati oggetto di recepimento nel nostro ordinamento e i soggetti obbligati (a partire dal 2005) alla redazione del bilancio rispettando questi principi, derogando, quindi, alla normativa contabile civilistica;

le novità disposte in materia di redazione del bilancio da parte del legislatore attraverso l’emanazione della legge delega di riforma del diritto societario 3 ottobre 2001, n. 366, del relativo d.lgs. attuativo 17 gennaio 2003, n. 6 nonché le novità introdotte dal recepimento delle direttive CE n. 65/2001 e 51/2004, modificative della IV e VI direttiva CE e s.m.i. (il cd. Correttivo della legge di riforma del diritto societario).

Dal 1° aprile 2001. lo IASB (International Accounting Standard Board) ha raccolto l’eredità dell’International Accounting Standard Committee, i.e. l’ente che dal 1973 elabora gli IAS (IASC):

-in parte revisionando i principi contabili internazionali e le interpretazioni relative (cd. Sic) che presentavano discrasie o lasciavano aperta la strada ad opzioni di contabilizzazione non più tollerabili (si tratta del cd. processo di improvement);

- in parte avviando un’opera di ricostruzione relativa, sostanzialmente, alle informazioni integrative ed alla contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Al fianco di quest’opera di restyling degli IAS da parte dello IASB, il recepimento in Italia dei principi contabili internazionali è stato attuato mediante i provvedimenti di seguito elencati:

-Regolamento CE del 19 luglio 2002, n. 1606 (recepito in Italia dalla L. 31 ottobre 2003, n. 306);

-Regolamento CE del 29 settembre 2003, n. 1725;

-Regolamento CE del 13 novembre 2004, n. 2086;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2236;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2237;

-Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2238;

-Regolamento CE del 4 febbraio 2005, n. 211,

-Regolamento CE del 7 luglio 2005, n. 1073;

-Regolamento CE del 25 ottobre 2005, n. 1751;

-Regolamento CE del 15 novembre 2005, n. 1864;

-Regolamento CE dell’8 novembre 2005, n. 1910.

Limite all’applicazione IAS/IFRS

Le società obbligate (società quotate diverse dalle assicurazioni, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche ed altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, società di assicurazione) o che esercitano la facoltà di redigere il bilancio (consolidato o di esercizio) secondo gli IAS/IFRS devono adottare i principi contabili internazionali omologarti dal Regolamento CE n. 1725/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga ai criteri civilistici relativi alla redazione del bilancio.

Restano tuttavia valide tutte le altre disposizioni riguardanti gli altri adempimenti, come, ad esempio, le disposizioni sulla pubblicità dei bilanci, le disposizioni sulla governance d’impresa e sul controllo etc..

L’unico limite all’applicazione dei principi contabili internazionali è rappresentato dal così detto “quadro fedele”.

Infatti, vi è l’obbligo, per il redattore del bilancio, di disapplicare una disposizione contenuta nei principi contabili internazionali allorché questa sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli eventuali utili scaturenti dalla deroga dovranno essere iscritti in una riserva non distribuibile del bilancio di esercizio, se on compensati da eventuali altre perdite derivanti da ulteriori deroghe originate dalla medesima ragione,nella misura corrispondente al valore recuperato.

Società che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS

Le società non tenute alla redazione del bilancio di esercizio e/o consolidato in base ai principi contabili internazionali continueranno ad applicare la normativa interna.

In particolare, il bilancio di esercizio dovrà rispettare le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435bis c.c., mentre il bilancio consolidato troverà la propria fonte normativa nel d.lgs. 127/1991 s.m.i..

Coordinamento con la normativa fiscale

Il recepimento in Italia degli IAS/IFRS ha comportato la necessità di rivedere in parte la disciplina fiscale relativa alla determinazione del reddito d’impresa.

Le nuove disposizioni di natura tributaria sono contenute agli artt. 11-13 del decreto e recano, rispettivamente, modifiche alle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) relativamente al reddito d’impresa (art. 11), previsioni in materia di IRAP (art. 129) nonché disposizioni di carattere transitorio (art. 13).

Il contenuto del bilancio IAS

Come sottolineato dallo IFSR1, il primo bilancio redatto secondo gli standards internazionali deve contenere tutte le informazioni richieste dallo IAS 1 secondo il quale il bilancio d’esercizio è formato dai seguenti documenti:

1. Stato patrimoniale

2. Conto economico

3. Un prospetto che espone:

3.1. Le variazioni delle poste del patrimonio netto

3.2. Le variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con gli azionisti e dalle distribuzioni agli azionisti

3.3. Il rendiconto finanziario

3.4. I principi contabili e le note esplicative

Stato patrimoniale

Lo IAS 1 prevede:

Un contenuto minimo obbligatorio per la redazione dello stato patrimoniale;

un medesimo criterio di classificazione delle voci dell’attivo e del passico;

la possibilità per le imprese di optare tra differenti criteri per la classificazione delle voci dello stato patrimoniale. 

Criteri di classificazione delle voci di stato patrimoniale

Le imprese possono scegliere tra i seguenti criteri di classificazione dello stato patrimoniale, ovvero tra:

una classificazione in base al ciclo operativo, attraverso la quale l’attivo ed il passivo vengono distinti in “correnti” e “non correnti”;

una classificazione in base alla liquidità, attraverso cui l’attivio ed il passivo vengono differenziati in base all’ordine della loro trasformabilità in denaro (tuttavia, lo IAS n. 1 non prende posizione in merito all’ordine di liquidità, ovvero tra liquidità crescente e decrescente).

Indipendentemente dal metodo di rappresentazione adoperato, nel bilancio è necessario evidenziare gli importi che si prevede dovranno essere realizzati o regolati entro ovvero oltre i dodici mesi dalla data di riferimento dello stesso (paragrafo 52, IAS n. 1).

Conto economico

Lo IAS n. 1 (paragrafi da 78 a 95) prevede:

la forma di presentazione scalare del conto economico;

la possibilità di classificare i componenti di reddito, a scelta dell’impresa, per natura ovvero per destinazione 8in questo caso occorrerà fornire ulteriori informazioni sulla natura dei costi, comprese le svalutazioni, gli ammortamenti e i costi del personale).

Criteri di classificazione delle voci di conto economico

Secondo lo IAS n. 1 (paragrafo 88), nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio, le imprese sono obbligate ad esporre un’analisi dei costi fondata su uno dei seguenti criteri di classificazione:

1. classificazione per natura

2. classificazione per destinazione.

Sebbene la scelta di classificare i costi, per natura o per destinazione, direttamente nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio spetti all’impresa, il paragrafo 99 dello IAS n. 1 incoraggia le imprese ad esporre l’indicata analisi nel prospetto di conto economico.

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA

Ricavi
Altri proventi operativi
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
Costi del personale
Svalutazioni ed ammortamenti
Altri costi operativi
Utile operativo

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE

Ricavi
Costo del venduto
 Utile lordo
Altri ricavi operativi
Costi di distribuzione
Spese di amministrazione
Altri costi
Utile operativo

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Il prospetto in argomento ha il fine di evidenziare gli utili o le perdite generali dalle attività d’impresa nell’esercizio (pari alle variazioni nel patrimonio netto risultanti tra le due date di chiusura del bilancio con l’eccezione dei movimenti derivanti da operazioni con gli azionisti – ad esempio aumenti di capitale o dividendi – per cui è richiesta un’indicazione specifica).

Rendiconto finanziario

Ha lo scopo di indicare la capacità dell’azienda di generare liquidità (cd. cash flow). Le modalità di redazione sono contenute nel principio contabile internazionale n. 7.

Note al bilancio

Le note al bilancio hanno il fine di:

informare sui principi di redazione del bilancio (i.e. le note devono essere impiegate per illustrare l’utilizzo di principi contabili non corretti. In tal caso, tuttavia, le note non hanno un potere giustificativo e correttivo);

fornire le informazioni richieste dai principi contabili internazionali;

fornire ogni altra informazione necessaria per garantire una presentazione attendibile.

Informazioni aggiuntive

Queste informazioni riguardano:

il domicilio e la forma giuridica dell’impresa, il paese di registrazione e l’indirizzo della sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

una descrizione della natura dell’attività dell’impresa e delle sue principali operazioni;

la denominazione della società controllante e della capogruppo;

il numero dei dipendenti a fine esercizio o la media del numero dei dipendenti dell’esercizio.

Le modifiche al bilancio operate dalla riforma del diritto societario

La legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 di riforma del diritto societario aveva previsto la necessità di operare, entro il periodo di un anno, una revisione organica della normativa relativa alle società di capitali e cooperative e degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

I principi generali previsti dalla legge delega sono stati recepiti dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003) e si applicano obbligatoriamente a partire dai bilanci chiusi successivamente alla data del 30 settembre 2004 (art. 9, c. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Nello specifico, l’intervento di restyling sul bilancio di esercizio ha riguardato le seguenti aree:

introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;

modalità di iscrizione in bilancio della fiscalità differita;

adozione del valore equo (fair value) nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali;

modalità di rappresentazione delle poste del patrimonio netto;

modalità di rappresentazione delle operazioni in valuta, dei contratti derivati e delle operazioni di conti conto termine,

modalità di rappresentazione delle operazioni di leasing.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Il novellato art. 2423 bis c.c., c. 1, n. 1 del c.c. prevede che “nella redazione del bilancio … la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato (…)”.

Tuttavia, per la presenza di taluni limiti interpretativi intrinseci alla disposizione, la “prevalenza della sostanza sulla forma” rischia di rimanere applicabile nei soli casi specificatamente previsti dal legislatore (i.e. per la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine).

ESEMPIO

Una società assume dei lavoratori mediante sottoscrizione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo ("lavoro interinale") sostenendo i seguenti oneri:

-€ 12.000,00 per riaddebito oneri contributivi e previdenziali

€ 3.000,00 di mark-up alla società di lavoro interinale

1) Contabilizzazione con prevalenza della forma sulla sostanza (ante riforma)

La totalità delle spese sostenute sono classificabili tra le "spese per servizi" (B.7 c.e.)

Diversi a Debiti Tributari

15.600,00

Costi per lavoro interinale

15.000,00

IVA n/s credito

600,00

Costi per lavoro interinale: B. 7 c.e.

2) Contabilizzazione con prevalenza della sostanza (post riforma)

Con la prevalenza della sostanza sulla forma, le spese sostenute devono essere suddivise tra i "costi relativi al personale" e i "costi sostenuti per il lavoro interinale"

 

Diversi a Debiti Tributari

15.600,00

Costi del personale

12.000,00

Costi per lavoro interinale

3.000,00

IVA n/s credito

600,00

Costi del personale (B.9 c.e. )

Costi per lavoro interinale (B.7 c.e.)

 

ESEMPIO

Società in perdita (4.000)

Per evitare questo effetto: cessione immobile (con realizzo di plusvalenza pari a 4.000) e successiva acquisizione del bene in lease-back (durata 10 anni)

Adottando il principio di "prevalenza della sostanza" la plusvalenza (4.000) non può essere imputata integralmente in conto economico ma in funzione della durata del contratto di locazione ovvero per un ammontare pari a 400 84.000/10) in ogni esercizio.