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Il Contratto come fonte del diritto alla luce dei nuovi sviluppi nel business e nell’innovazione

Contratto
Contratto

Abstract:

Questo articolo cerca di individuare le ragioni per cui il contratto possa essere considerato oggi come la principale fonte del diritto e il minimo comune denominatore interazionale analizzando la sua centralità in vari ambiti della vita quotidiana.

 

Gli attuali avanzamenti nella società e nella tecnologia stanno mostrando inediti cambiamenti determinati da nuove modalità di interazione tra le persone che riflettono l’essenza centrale di questo periodo, al crocevia tra il mondo analogico e il contesto tecnologico in continuo sviluppo.

Tra i numerosi fattori che hanno portato all’attuale quadro socioculturale della così detta Quarta Rivoluzione[1], la legge di Moore e le varie teorie sulla Global Governance possono fornire utili elementi per accertare i tratti centrali della nostra epoca.

In sintesi, la prima, riguardando il raddoppio del numero dei transistor ogni due anni[2], ci consente di capire la ragione dietro l’apparentemente inarrestabile sviluppo tecnologico, che possiamo sperimentare quotidianamente dai nostri dispositivi personali e i servizi web. Ciò che è importante rilevare ai fini di questo studio riguarda anche la sua completa assimilabilità con le economie di scala, che comportano una progressiva quasi non onerosità circa l’accesso alle loro soluzioni, in rapporto di dipendenza con la loro quanto più estesa diffusione. Considerato l’attuale stato dell’arte e il grafico seguente che rappresenta la progressione della legge di Moore, non vi è dubbio che alcuni studiosi[3] ed esperti, abbiano parificato la sua natura a una profezia che si auto avvera, piuttosto che alla consueta legge o previsione scientifica.

Grafico

(Fonte: Wikipedia)

Parallelamente, spostandoci all’altro tratto caratterizzante, il paradigma socio istituzionale si è evoluto dalla sola presenza regolatrice di matrice statuale, verso polimorfi insiemi interazionali riguardanti ciascun attore sociale in ogni possibile combinazione con gli altri, con l’immediata conseguenza di aver fattualmente rovesciato la tradizionale, solida e gerarchica modalità di interazione.

Un’importante Direttiva europea del 2002[4] ha formalmente preso atto di questo mutamento sottolineando che: «gli accademici sostengono che il 1992 abbia segnato la fine del concetto tradizionale di democrazia, con un cambiamento dal governo nazionale verso una governance fondata su accordi negoziati. L’ultimo decennio ha testimoniato un cambiamento dal sistema costituzionale, ove i parlamenti nazionali erano preminenti, ad un sistema collaborativo e associativo di una governance internazionale e regolativa»[5] , che può essere graficamente rappresentata come segue:

Imm

(Fonte: Belyaeva et al., 2011)


È interessante notare che le ragioni per le quali la combinazione di questi due fattori stia producendo l’impressionante quantitativo di interazioni di cui sotto, per cui il contratto, sia per la sua forza vincolante tra le parti e per le connotazioni che le nostre interazioni sui social media assumono, possa essere posto al vertice delle fonti del diritto.

Più specificamente, è essenziale sottolineare che il contratto ha forza di legge tra le parti che lo stipulano[6] e, in aggiunta, le nostre interazioni sulle piattaforme (p.es. un post su Facebook) possono essere ricondotte allo schema contrattuale, una volta che consideriamo il nostro trasferimento di dati, ossia un input informazionale, come uno scambio con l’infrastruttura (gratuita) della piattaforma.

imm 2

Alla luce di queste metriche, prospettivamente in crescita, è possibile comprendere perché una (Tecno) Global Governance possa essersi articolata nel modello del prosumer[7] raffigurato nello schema sottostante, che inoltre, esemplifica il progressivo venir meno tra le varie fonti d’interazione, confermando in tal modo la basilare importanza del contratto come un nuovo sussumente modo di interazione.

imm 3

(Fonte: Google)

Inoltre, la crisi pandemica del Covid-19, tutt’ora in corso, ha catalizzato questi sviluppi, se si considera che la crescita degli e-commerce nei primi tra mesi del 2020 corrisponde ad una crescita di dieci anni.

Imm 4

Questi dati e le considerazioni di cui sopra possono essere confermate considerando il fenomeno del Mobile Commerce (MC d’ora in avanti), da riferirsi a ciascuna «transazione monetaria che ha luogo su una rete di telecomunicazione wireless mobile»[8] , rappresentando dunque un sottoinsieme dell’e-commerce[9].

Per gli scopi di questo lavoro, un ulteriore elemento, da menzionare per considerare il contratto come la fonte fattuale del diritto per il presente, può essere rilevato da un’altra definizione del MC come «la naturale estensione dell’e-commerce che permette agli utenti di interagire con altri utenti or business in modalità wireless sempre ed ovunque»[10]. In aggiunta, tenendo a mente lo schema di sopra del prosumer, un ulteriore motivo pratico per considerare il contratto come la forma egemone di regolazione può essere rintracciato nelle questioni derivanti dalle nuove forme di interattività.

Spostandoci dal Diritto verso il Marketing[11], è possibile percepire con facilità che le interazioni in corso di sviluppo tra consumatori e/o tra consumatori e società possono richiedere forme legali di riferimento più evolute, considerati i nuovi e probabili sviluppi (per es. contratti stipulati nella Realtà Virtuale) che, potenzialmente, trascenderebbero la tripartizione relativa ai seguenti insiemi di interazioni riguardanti quelle fra soli umani; fra umani e macchine e fra sole macchine.

In riferimento a scenari e sviluppi futuri la Corte Suprema Americana nel recente caso con valore di precedente Bolger v. Amazon[12], che ridefinisce i parametri della responsabilità prodotto, ha stabilito che una piattaforma di e-commerce può essere considerata responsabile per l’affidamento creato nella mente del consumatore nel corso della formazione del processo decisionale, dopo che la ricorrente lamenta l’esplosione della batteria del proprio PC.

Più precisamente il nocciolo della motivazione della Corte Suprema può essere rilevato nella sezione II della sentenza ove «come ciascun altro distributore, Amazon può usare il suo potere come un guardiano tra il fornitore a monte ed il consumatore per esercitare pressioni sui primi fornitori (in questo caso terze parti venditrici) per aumentare la sicurezza»[13].

In sintesi, è interessante notare che questo ed altri brani della motivazione[14], oltre a rinforzare l’imprescindibilità dei suddetti insiemi di interazioni, stabilisce anche una nuova prerogativa di ciascun attore nel MC, proiettando di fatto nella dimensione online le medesime prerogative dei negozi fisici[15], per cui il contratto risulta essere tanto il formale, che il fattuale mezzo di interazione (ossia, interfaccia). E, alla luce di questi sviluppi, tenuto conto della natura d’intermediazione propria dei MC (ossia, l’ubiquità e l’immediatezza[16]), sarebbe interessante estendere le nuove considerazioni sulla sussidiarietà nell’ambito di una sussidiarietà contrattuale.    

 

[1] Ex multis, K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016.

[2] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law.

[3] E. Mollick, Establishing Moore's Law in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 28, no. 03, 2006, 62-75.

[4] EU directive of 26th June 2002, (2003/C 67/05).

[5] Ibidem, §2.5 – il grassetto è mio.

[6] Cfr. art. 1372 cc.

[7] Da intendersi al contempo sia come produttore e consumatore di informazioni.

[8] K. Duffey, Global Mobile Commerce Forum, 1997, http://cryptome.org/jya/glomob.htm.

[9] P. Duhan, A. Singh, M-Commerce, Experiencing the Phygital Retail, Apple Academic Press, 2019, 6.

[10] Ibidem e C. Coursaris, K. Hassanein, M. Head, M‐Commerce in Canada: An Interaction Framework for Wireless Privacy. Can. J. Admin. Sci. 2003, 20 (1), 54–73.

[11] G. Armstrong, S. Adam, S. Denize, M. Volkov, P. Kotler, Principles of Marketing, Pearson Education Australia, 2018, 420s.

[12] Bolger v Amazon.com, Inc., 2020 WL 4692387 (Cal. App. Ct. Aug. 13, 2020) - (Super. Ct. No. 37-2017- 00003009-CU-PL-CTL).

[13] Ibidem, Sect. II, 27.

[14] Ibidem, «Amazon, al pari dei tradizionali distributori potrebbe giocare un ruolo sostanziale nell’assicurare che il prodotto sia sicuro o possa trovarsi nella posizione di esercitare pressione sul produttore a tale scopo; la responsabilità oggettiva serve dunque come un incentivo aggiunto alla sicurezza» (p.27); «[Amazon] ha la capacità di regolare il consto di compensare i ricorrenti danneggiati tra sé e le terze parti venditrici nel corso della loro regolare collaborazione».

[15] Per ulteriori sviluppi su questo argomento, vd. N. Andreula, #Phygital: Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, 2020, passim.

[16] I. Clarke, Emerging Value Propositions for M-commerce. J. Bus. Strateg. 2001, 18 (2), 133–148.