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Il credito documentario: caratteristiche e fasi operative

Il credito documentario è un importante strumento di pagamento in uso nel commercio internazionale. È un istituto in base al quale una banca, su richiesta di un suo cliente (ordinante), assume l’impegno ad effettuare direttamente, o indirettamente tramite altra banca corrispondente (intermediaria), una determinata prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione), a favore di un terzo (beneficiario), previa presentazione da parte di questo di determinati documenti (normalmente rappresentativi di merce), ovviamente a condizione che siano osservati i termini e le altre presupposti previsti per il credito[1] .

Tale nozione è disciplinata dall’art. 2 delle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari [2].

Invero, una simile nozione non è facilmente desumibile dalla sintetica e parziale disciplina che l’art. 1530 c.c. detta in materia.

La norma, infatti, con riferimento alla vendita su documenti (1527-1530 c.c.), regola la fattispecie del "pagamento contro documenti a mezzo banca", limitandosi a descrivere l’effetto dell’operazione sui rapporti compratore-venditore ed il regime delle eccezioni opponibili dalla banca al venditore (beneficiario)[3].

L’Italia è una delle poche Nazioni ad avere una disciplina "interna" del credito documentario.

Una disciplina tendenzialmente completa del credito documentario è presente solo negli Stati uniti, contenuta nell’art. 5 dello Uniform Commercial Code. Relativamente alla normazione nazionale, la disciplina dettata dall’art. 1530 c.c., si presenta alquanto sommaria e limitata solo ad alcuni aspetti del credito documentario. Per ogni altro aspetto, le operazioni di credito documentario sono disciplinate dalle Regole Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, oggi nella recente Revisione 1993, pubblic. N. 500, generalmente richiamate dalle banche nel contratto di apertura del credito e nelle lettere di credito, costituendo in tal modo parte integrante dei testi contrattuali.

La dottrina ritiene che le Regole ed usi uniformi ai crediti documentari, essendo da tempo entrati nella pratica nazionale ed internazionale dei ceti interessati, ed avendo perduto il carattere di condizioni unilateralmente predisposte, hanno natura non già di condizioni generali di contratto, ma di clausole d’uso che per virtù di legge integrano la volontà negoziale delle parti ove non contrastino con disposizioni cogenti di legge[4].

In passato, tesi diverse sulla natura di tali regole (clausole d’uso oppure usi normativi) sono state sporadicamente sostenute dalle Corti di merito, per quanto la stessa Cassazione abbia attribuito alle norme in questione la valenza di clausole d’uso e le “regole e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari della Camera di Commercio internazionale non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell’art. 1340 c.c.”[5]

La normazione raccolta dalla Camera di Commercio internazionale, non assumendo dignità di norma cogente, risulta dunque priva della forza normativa generale dell’ordinamento dello stato; di guisa che la violazione o falsa applicazione della stessa, non è denunciabile in sede di legittimità, a norma dell’art. 360 n. 3 del codice di procedura civile.

Le norme e gli usi uniformi, relativi ai crediti documentari della camera di Commercio internazionale (Revisione 1962), non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura del credito documentario. Conseguentemente, l’interpretazione di esse, compiuta da giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi .logici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità[6].

La dottrina prevalente sembra oggi attestata sulle posizioni della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la giurisprudenza italiana in linea con quella dei paesi europei e nordamericani, ha dissentito nettamente dall’impostazione tesa ad ampliare la portata giuridica delle Regole Uniformi, ritenendole espressione di una lex mercatoria prevalente rispetto ai diritti nazionali, ed affermando, invece, che tali regole costituiscono solo degli usi normativi o contrattuali.

1.1 Caratteristiche del credito documentario: Astrattezza, autonomia e letteralità.

L’istituto del credito documentario implica, per la banca l’assunzione di un’obbligazione avente le caratteristiche dell’autonomia e dell’astrattezza, rispetto sia al rapporto di provvista che al rapporto di valuta. Ne consegue che tale obbligazione è indipendente e distinta dalle vicende che interessano o possano interessare simili rapporti, risultando l’obbligazione svincolata dalla propria causa [7]

Relativamente all’astrattezza, la dottrina ha sottolineato come l’interpretazione più corretta del secondo comma dell’art. 1530 c.c. sia quella della assoluta inopponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti sottostanti.

La Corte di appello di Milano si è in tal senso espressa:

L’obbligazione assunta dalla banca mandataria è di norma autonoma, in quanto indipendente dal rapporto tra compratore e venditore; è letterale, in quanto disciplinata unicamente dalla lettera di accreditamento o di conferma; è astratta (anche se non si presenta con il rigore dell’obbligazione cambiaria) in quanto distinta dai rapporti di valuta e di provvista (App. Milano, 27.04.76, BBTC, 1976, II, 451).

È peraltro evidente che la caratteristica della letteralità del credito documentario, risiede nel fatto che la banca deve limitarsi ad accertare, all’atto della presentazione dei documenti, se il beneficiario abbia o meno ottemperato alle prescrizioni contenute nella lettera di accreditamento o di conferma, atteso che l’obbligazione assunta dall’istituto di credito, è disciplinata esclusivamente dalle citate lettere.

2. Natura giuridica del credito documentario.

Si tratta di un rapporto trilaterale di delegazione obbligatoria, nel quale l’apertura del credito è autonoma, se confermata, dalla compravendita. Mentre, in assenza di conferma, non comporta obblighi diretti della banca emittente nei confronti del venditore .

Nella compravendita di merci regolata , quanto al pagamento del prezzo, con l’apertura del credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (ccompratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre – attesa l’autonomia degli altri rapporti- se non le eccezioni che derivano alla incompletezza o dalla irregolarità dei documenti o che erivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530, comma secondo, cod. civ.)

Del tutto dominante in Giurisprudenza è la tesi che riconduce il credito documentario irrevocabile, alla figura della delegazione cumulativa passiva: “Mentre nell’apertura di credito semplice la banca non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e resta, invece, soggetta al potere dispositivo dell’ordinante, il quale può sempre annullare l’apertura di credito, sicché la comunicazione data dalla banca stessa al beneficiario ha la mera funzione di informazione, al contrario, nell’apertura di credito confermato, la banca mediante la lettera di conferma all’ordinatario, entra nel ciclo negoziale tra ordinante ed ordinatario, ed assume essa tessa, verso l’ordinatario un’obbligazione diretta primaria di pagamento”(Cass. 21.12.62, n.3406, BBTC., 1963, II, 7).

Nella complessa struttura di tale operazione, vengono posti in rilievo i tre distinti rapporti: un primo, costituito dal sottostante negozio di compravendita (rapporto di valuta), che intercorre tra delegante e delegatario (compratore-venditore); un secondo, configurante un mandato mediante il quale il delegante (compratore) incarica il delegato (banca); e da ultimo, un rapporto tra delegato e delegatario (banca-venditore), attraverso il quale la banca emette il credito a favore del venditore obbligandosi in proprio a corrispondere il prezzo contro consegna dei documenti previsti[8]. Tale orientamento è largamente prevalente anche in dottrina. Vi è chi condivide la tesi secondo la quale il credito documentario vada a configurarsi come una delegazione passiva, e ciò sul presupposto della mancanza, nella delegazione, di una causa unica e della dipendenza dei rapporti che si costituiscono tra l’ordinante, la banca e il beneficiario, aventi ciascuno una propria autonoma causa giuridica. Il collegamento tra questi rapporti, ha infatti luogo esclusivamente sulla base dello scopo che le parti intendono raggiungere.

Relativamente alla caratteristica dell’astrattezza del credito documentario, i Magistrati della Suprema Corte, così i sono espressi “Nella vendita di merci con apertura di credito, per il prezzo, da parte del compratore a favore del venditore presso una banca, ove quest’ultima confermi il credito nei confronti dl beneficiario il rapporto obbligatorio tra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto i compravendita, e questo quale presupposto del mandato di apertura i credito incide nel rapporto obbligatorio tra la banca accreditante e il beneficiario soltanto nel senso che l’obbligazione assunta dalla prima verso il secondo di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell’apertura di credito è condizionata all’esito positivo del controllo, da parte della banca (a ciò obbligata nei riguardi dell’ordinante), della regolarità dei documenti relativi alla vendita che il beneficiario ha l’onere i presentare alla banca stessa entro un certo tempo”(Cass. 10.06.83, n. 3992, GC. 1983, I, 2943).

Vi è invece, chi sostiene come non sia ravvisabile, nel credito documentario confermato, una delegazione cumulativa passiva. Infatti, nella delegazione in generale, un denominatore comune, che unifichi i diversi rapporti, non è rinvenibile. Nel credito documentario tale causa consisterebbe nella realizzazione di una contestualità di prestazioni nell’esecuzione di un contratto sinallagmatico tra soggetti lontani. Inoltre, la delegazione cumulativa passiva tollera almeno un’eccezione all’ininfluenza del rapporto di valuta, e cioè il caso di nullità di tutti e due i rapporti di base (art. 1271 cpv. c.c.), mentre il credito documentario non ne prevede alcuna[9] .

L’istituto dell’apertura di credito documentario irrevocabile, di cui all’art. 1530, comma 2, c.c., si inquadra in una delegazione obbligatoria di pagamento costituita da un triplice rapporto: un rapporto delegante - delegatario di compravendita, un rapporto delegante - delegato (compratore - banca) di mandato e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore), con il quale la banca apre il credito verso il venditore e si obbliga a pagargli il prezzo contro la consegna dei documenti. In materia di apertura di credito documentale irrevocabile, ex art. 1530 comma 2 c.c., il rapporto obbligatorio fra Banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita tra mandante e beneficiario. Ne consegue che nei confronti della banca sono irrilevanti le vicende del rapporto sottostante fra venditore e compratore.

3. Forme del credito documentario.

Due sono i parametri che occorre prendere in esame: il primo inerente alla misura dell’impegno della banca, di guisa da ottenere una distinzione del credito documentario in credito revocabile; irrevocabile; confermato; non confermato ed infine la standby letter of credit. Il secondo è invece relativo alle modalità di utilizzazione del credito, ovvero per pagamento; per accettazione, per negoziazione; per anticipazione; Deffered-paymentt-credit.

3.1. Credito documentario revocabile.

Nel credito documentario revocabile l’impegno richiesto dal cliente ordinante può essere annullato o modificato dalla banca emittente in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso al beneficiario.

Tra la banca ed il beneficiario, non si costituisce alcun rapporto obbligatorio (art. 9 N.u.u., lett.a). Ne consegue il carattere meramente informativo, e non vincolante, delle lettere di avviso inviate al beneficiario dalla banca avvisante. Pertanto la banca emittente, se il credito non è revocato o modificabile, non può recedere dal proprio impegno rispetto alla banca corrispondente, qualora i documenti siano regolari, poiché la banca che apre il credito adempie ad un mandato per cui è tenuta a dare esecuzione.

Connotato pregnante del credito documentario revocabile, è dunque l’assenza del vincolo obbligatorio tra la banca emittente ed il beneficiario. Tale caratteristica emerge chiaramente dalla Giurisprudenza che, nel definire la differenza tra il credito documentario revocabile e quello irrevocabile, ha così opportunamente argomentato: “La fattispecie così configurata realizza un’ipotesi specifica e distinta di apertura del credito che in pratica si dice "semplice o revocabile". Essa non produce di regola obbligazioni dirette tra banca e venditore, essendo quest’ultimo terzo rispetto al rapporto compratore-banca. Nei confronti del venditore il rapporto riamane sempre unico, quello di compravendita, onde esso venditore non ha alcun diritto ed alcuna azione contro la banca, ma soltanto contro il compratore. Pertanto, in detta ipotesi, la revoca dell’incarico da parte del compratore quale si ebbe nella specie, toglie alla banca ogni potere di pagare per conto del medesimo e conseguentemente il rifiuto della banca stessa di pagare al terzo, ossia al venditore, il prezzo a costui dovuto da compratore deve ritenersi perfettamente legittimo”(Cass. 13.03.54, n.713, BBTC., 1955, II, 23).

3.2 Il credito irrevocabile.

Il credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti scritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito a pagare il beneficiario, ovvero ad accettare tratte o negoziare il credito.

Tale caratteristica, che differenzia questo istituto dal credito revocabile, appresta la massima sicurezza al beneficiario, perché accanto all’obbligazione dell’acquirente della merce si pone, senza escluderla, quella banca, la quale per il tempo di validità del credito resta impegnata verso lui[10].

Dunque, la banca che avvisa dell’apertura del credito al beneficiario, non assume nei suoi confronti alcuna diretta responsabilità, restando pertanto estranea all’ulteriore svolgimento dell’operazione.

In altri termini il rapporto bancario, in questo caso, costituisce una particolare inserzione dei titoli di credito e della loro disciplina nel contratto di vendita onde come caratteristica dei titoli in parola è l’astrattezza autonomia dei rapporti ed ei diritti ad essi inerenti, così nella struttura della operazione bancaria l’istituto limita i propri al controllo della esattezza letterale e formale dei documenti rispetto al testo dell’apertura di credito.

E ciò tanto più evidente in quanto il 2 comma dell’art. 1530 c.c. consente alla banca confermante di opporre al venditore che ha consegnato i documenti le sole eccezioni derivanti dalla incompletezza o irregolarità di questi.

La dottrina ha peraltro sottolineato come l’ente bancario che, dopo aver ricevuto i documenti ed espletato la conseguente verifica sulla loro regolarità, si rifiuti di ottemperare al pagamento nei confronti del beneficiario, incorre, inevitabilmente, in una responsabilità di tipo contrattuale[11] .

A conferma del principio dell’irrevocabilità, la disciplina dettata dalle Norme, nella versione vigente, dispone che gli obblighi derivanti dal credito irrevocabile non possono essere né modificati né annullati senza l’accordo tra la banca emittente, l’eventuale banca confermante ed il beneficiario. Tale principio è valido sia in relazione al credito documentario irrevocabile non confermato, che al credito irrevocabile confermato, considerato che tra loro si differenziano esclusivamente per il fatto che la conferma dà diritto al beneficiario di agire nei confronti della banca confermante e nei confronti di quella emittente, pur rimanendo immutata, in ambedue le tipologie, la caratteristica dell’irrevocabilità del mandato e la conseguente inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita. A tal proposito, è opportuno sottolineare che la Giurisprudenza ha talvolta considerato propriamente irrevocabile il solo credito confermato ritenendo, invece, il credito irrevocabile non confermato soggetto a revoca per giusta causa, qualora il venditore beneficiario consegni merce viziata. La Suprema Corte ha evidenziato che, in tale ipotesi, sussiste un collegamento funzionale tra contratto di compravendita e contratto di apertura del credito, con immediata incidenza nel rapporto fra la banca accreditante ed il beneficiario.

Il mandato irrevocabile di apertura del credito documentario è conferito, dall’ordinante-compratore alla banca, anche nell’interesse del beneficiario-venditore, che è terzo; e pertanto, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., nonostante la causa di irrevocabilità, può essere revocato dal mandante per giusta causa; la qual giusta causa non deve necessariamente e soltanto consistere in un fatto o in un comportamento verificatosi nell’ambito del rapporto di mandato, cioè nel rapporto tra ordinario e banca[12].

Pertanto, il collegamento funzionale tra il contratto di compravendita ed il contratto di mandato di apertura del credito documentario irrevocabile non confermato, risiede nel fatto che l’apertura di credito, specificamente finalizzata all’esecuzione del contratto di compravendita, rientra nell’orbita del sinallagma del contratto di compravendita relativamente all’obbligazione assunta dal venditore nei confronti del compratore. Per cui, le vicende del sinallagma nella vendita influenzano l’esecuzione del mandato di apertura del credito.

4. Credito documentario irrevocabile e contratto di garanzia autonoma.

In dottrina vi è chi sottolinea [13] come il cosiddetto contratto di garanzia autonoma sia molto prossimo al credito documentario irrevocabile per la sicurezza raggiunta dalla fideiussione, accompagnata dalla deroga convenzionale all’art. 1939 c.c., prima parte, quando sia aggiunta la clausola di pagamento del garante a prima richiesta. La differenza tra le due figure, è ravvisabile nella diversa funzione che, nella fattispecie fideiussoria sopra citata, è pur sempre di garanzia. Nel contratto autonomo di garanzia cosiddetta autonoma, il garante, normalmente un istituto di credito, si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima domanda, in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario relativamente al verificarsi dell’inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligazione principale, e senza alcuna possibilità di proporre eccezioni attinenti alle vicende del rapporto base. La prestazione del garante stesso resta pur sempre circoscritta alla perdita subita dal creditore per l’inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligato.

Nel contratto autonomo di garanzia la prestazione dovuta dal garante, dovendo essere commisurata alla perdita subita dal creditore per la mancata o inesatta esecuzione dell’obbligazione garantita, è in ogni caso limitata all’ammontare della prestazione non adempiuta e degli accessori eventualmente non considerati nella garanzia; pertanto il pagamento eseguito dalla banca per un importo eccedente tale prestazione, non giustificato dalla convenzione, per la maggiore somma, costituisce un indebito oggettivo in relazione allo stesso contratto di garanzia e abilita la medesima banca ad esercitare l’actio indebiti direttamente nei confronti del beneficiario.

5. Forme particolari di credito documentario

Esistono figure particolari di credito documentario delle quali le più significative, secondo la ripartizione operata dalla migliore dottrina sono le seguenti:

- Anticipatory credit, il quale si concretizza in un credito di anticipazione dove la banca intermediaria è autorizzata a versare un anticipo al beneficiario;

- Red clause, o credito con clausola rossa definibile come un credito di anticipazione senza garanzie;

- Green clause, o credito con clausola verde, che rientra nei crediti di anticipazione, in cui tuttavia il pagamento dell’anticipo viene effettuato dietro consegna di un titolo di deposito attestante l’avvenuto immagazzinamento della merce e la conseguente costituzione in pegno;

- Revolving credit o credito rotativo, caratterizzato dal fatto che la somma destinata al pagamento viene ripristinata dopo ogni pagamento nei limiti dell’ammontare originario, per consentire ulteriori spedizioni di merce;

- Crediti sussidiari, contro crediti, crediti back to back. Si tratta di figure particolari, utilizzate soprattutto nell’ambito di operazioni complesse quali ad esempio quelle di compensazione internazionale e che consistono nella combinazione incrociata di più crediti documentari;

- Credito trasferibile. È una forma di credito di un certo rilievo. Si ha quando, all’atto di emissione, è previsto che i diritti legati al credito possano essere trasferiti ad uno o più beneficiari diversi da quello indicato in origine, in modo che il primo beneficiario possa utilizzare il credito per soddisfare i propri fornitori, detraendo il proprio guadagno. Inoltre, relativamente alla fattispecie della lettera di credito confermata, la Giurisprudenza ha chiarito la inidoneità della stessa al trasferimento della titolarità del credito.

- Standby letter of credit. Si tratta di una garanzia bancaria internazionale anche se strutturata come un credito documentario e sottoposta alle Regole uniformi sui crediti documentari

6. Obblighi della banca accreditante.

Nel pagamento per conto del compratore ordinante, su presentazione di documenti da parte dell’accreditante, quest’ultimo assume la veste di mandatario senza rappresentanza del primo.

I poteri della banca ordinataria nell’esame dei documenti dietro presentazione dei quali deve effettuare il pagamento per conto del mandante, nella apertura del credito, se da un lato di debbono tradurre in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze formali che, secondo il criterio della comune esperienza, il funzionario della banca deve possedere, non possono d’altro lato trasformarsi in un controllo più penetrante, che presupporrebbe una specifica competenza tecnica, e si trasformerebbe in un esame di merito, che esula dai doveri e dai poteri della banca. La sostituzione a sè tessa di altra banca da parte della banca ordinataria, legittimata dall’art. 1856 c.c., quando la banca subdelegante, nell’apertura del credito a catena, agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se costoro hanno avuto conoscenza del mandato; ciò implica che i terzi non hanno avuto alcun rapporto con il mandante, e produce l’obbligazione diretta della banca ordinataria verso la propria mandataria che ha operato e che ha diritto al rimborso[14].

Il dovere di diligenza della banca subdelegata è circoscritto nei termini delle ordinarie cognizioni e delle normali conoscenze del medio funzionario di banca, suo dipendente, al quale non possono chiedersi specifiche nozioni chimiche o merceologiche, che siano al di fuori della sua cultura e competenza, in base alle comuni regole di esperienza, essendo escluso il ricorso ai gabinetti tecnici, e ciò in particolare quando non siano richieste particolari precisioni nel certificato di analisi.

Anche la dottrina più accreditata [15]condivide la tesi che il rapporto tra delegante e banca, debba essere qualificato come mandato, non solo quando la delegazione è allo scoperto, ma anche quando il delegante provveda alla copertura della provvista, perché anche in tale circostanza la banca non si limita a pagare, ovvero ad obbligarsi a pagare al beneficiario, ma deve assicurarsi l’adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo.

Nel credito documentario confermato, la banca confermante deve respingere tempestivamente i documenti non conformi alle condizioni stabilite e, qualora paghi, non può successivamente pretendere la ripetizione di quanto corrisposto.

Qualora tuttavia, lo stesso istituto di credito, verificata la regolarità della documentazione esibita, si rifiuti di corrispondere quanto dovuto al beneficiario, incorre in una responsabilità di tipo contrattuale.

7. Vendita su documenti e vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca.

Sia la vendita su documenti, disciplinata nel nostro codice civile all’art. 1527, sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all’art.1530 c.c., hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli, e sono qualificati dalla comune caratteristica per cui l’obbligo della consegna dei titoli, è sostituito dall’obbligo della consegna dei beni venduti. Anche nella fattispecie della compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo con apertura di credito documentale confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto, schematicamente cos’ riassumibile: un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita; un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; ed infine da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore), nell’ambito del quale la banca apre il credito a favore del venditore, e si obbliga in proprio a corrispondergli il prezzo, contro consegna dei documenti rappresentatìvi, senza potergli opporre, in virtù dell’autonomia degli altri rapporti, che le eccezioni derivanti dall’incompletezza o dalla irregolarità dei documenti stessi, ovvero le irregolarità promananti dallo stesso rapporto di conferma del credito.

8. Il trasferimento del credito documentario.

La trasferibilità del credito documentario, assume un’importanza assolutamente primaria nell’ambito degli scambi e nelle contrattazioni commerciali internazionali. L’agilità e la flessibilità dell’istituto, invero, favoriscono i contatti economici, senza peraltro burocratizzare ed appesantire i passaggi, che per la stessa natura del commercio internazionale, necessita di rapidi tempi di reazione e di poche formalità.

Perché il beneficiario del credito è spesso un semplice intermediario che vende allo scoperto merci che acquista da uno o più fornitori , ai quali pertanto ha interesse di poter trasferire il credito, aperto in suo favore dal compratore.

Lo stesso articolo 54 delle N.u.u. definisce il credito trasferibile come un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l’accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari)[16]

La clausola di trasferibilità deve essere sempre espressa dalla banca emittente. Inoltre, il credito può essere trasferito una sola volta, e comunque nei termini e nelle condizioni predeterminate dal credito originario (art.54 lett.e) N.u.u.); mentre frazioni di un credito possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e che l’insieme di tali trasferimenti sia considerato come un unico trasferimento del credito.

Relativamente alla trasferibilità dell’apertura del credito con documenti, la giurisprudenza ammette che il credito nei confronti della banca possa essere trasferito unitamente ai documenti stessi.

La trasferibilità dell’apertura del credito contro documenti importa che l’ordinante autorizza la banca a ricevere la consegna dei documenti anche da un terzo indicato dal primo beneficiario. In tal caso, la banca assume l’obbligo di pagare al terzo, al quale il beneficiario abbia trasferito il proprio credito

Una parte della dottrina, invece, ritiene che tale fattispecie integri un’apertura di un secondo credito collegato al primo in funzione di negozio indeterminato, con la conseguenza che permane l’onere del primo beneficiario alla presentazione documentale nei riguardi dell’ordinante, dato che sono suoi i documenti e non quelli del secondo beneficiario che implicano esecuzione della prestazione stessa [17] .

9 Revoca del mandato di pagamento contro documenti non trasferibili

In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’indagine sulla legittimità o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca , va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l’intestatario di detti documenti., restando irrilevante la circostanza che un terzo si sia reso cessionario dei proventi del credito documentario

Concorde la stessa dottrina, relativamente al ruolo dell’intestatario qualora i documenti rappresentativi della merce siano insuscettibili di trasferimento, i presupposti della revoca vanno accertati con esclusivo riguardo all’intestatario dei documenti medesimi, con la conseguenza che l’eventuale cessionario non può avvalersi dei limiti alla proponibilità di eccezioni stabiliti dall’art. 1530 cpv. c.c. Se il trasferimento abbia luogo da parte dell’accreditato (venditore) alla stessa banca avvisante del credito differito (irrevocabile ma non confermato) prima della scadenza, il significato di tale negozio (cessione del credito ovvero cessione dei proventi) è controverso, ma non limita la proponibilità delle eccezioni riconosciuta all’ordinante compratore [18].

10. La nuove norme sul credito documentario (pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale)

I 1° Luglio 2007 entreranno in vigore le nuove norme relative al credito documentario (“Norme ed Usi uniformi relativi ai Crediti Documentari - NUU” (Pubblicazione n. 600)[19].

Il testo della recente revisione delle Norme che regolano le operazioni di credito documentario risulta rinnovato sotto vari profili: dalla tecnica ed espressione normativa ad un’armonizzazione sistematica dei contenuti giuridici ed operativi.

Particolarmente, le nuove norme prevedono una nuova sezione di “definizioni”, che contengono termini quali “onorare” e “negoziazione”, nonchè la sostituzione dell’espressione “ragionevole periodo di tempo” con uno specifico numero di giorni per esaminare e accertare la conformità dei documenti e una più approfondita considerazione dei “documenti originali”.

Le Nuu 600 costituiscono una cornice normativa di riferimento per tutti gli operatori - banche e imprese - che operano nell’ambito delle operazioni di credito documentario.

Nel corpo delle richiamate norme si desume anche una nuova definizione del concetto di negoziazione, ovvero quali sono le attività che concretano una negoziazione.

Rilevante è anche il nuovo termine “honour” relativo alle intere prestazioni bancarie, poi individuate e descritte nel corso del testo a seconda del tipo di credito emesso.

In ordine ai risvolti pratici si sottolinea l’ articolo il quale ha ad oggetto l’obbligatorietà di riportare all’interno del corpo del testo documentario la disciplina alla quale esso deve sottoporsi.

Inoltre viene definitivamente eliminata la figura del credito revocabile che, infatti anche in assenza di indicazione espressa, viene considerato irrevocabile; invece, viene introdotta la categoria del “credito liberamente utilizzabile” (art. 6), nella quale la libertà del venditore di adire qualunque banca non trova un limite nel solo credito di negoziazione.

L’articolo inoltre contiene ulteriori precisazioni con riferimento a utilizzo, data e luogo di scadenza del credito documentario per i quali, tuttavia, non si registrano variazioni rispetto alla precedente pubblicazione.

Inoltre, Le Nuu 600 rimarcano la caratteristica propria del credito documentario, ovvero la separazione tra la letteralità dei documenti e la fornitura merceologica in sé che si concretizza nella prestazione autonoma delle banche ad effettuare il relativo pagamento solo a presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito e non alle condizioni di fornitura come da contratto.

In caso di inadempimenti commerciali, le nuove norme prevedono che l’impegno della banca dell’importatore di pagare il venditore a presentazione dei documenti conformi venga distinto dal medesimo impegno che questa banca ha nel rimborsare la banca dell’esportatore che ha anticipato i fondi.

Ulteriore innovazione riguarda le c.d “riserve”.

Le norme infatti ora prevedono che i dati esistenti in un documento, o ricavabili da un documento, quando letti nel contesto del credito non devono essere necessariamente identici a quelli presenti in quello stesso documento purché non confliggano tra di loro; il termine massimo per valutare la conformità dei documenti presentati al credito documentario deve essere ridotta da sette a cinque giorni lavorativi bancari; un documento richiesto, per il quale non è indicato l’emittente o il contenuto, è accettabile se appare idoneo a soddisfare la funzione del documento richiesto; non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario e/o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, purché le eventuali differenze non riguardino il paese; il documento di trasporto, può essere emesso da qualsiasi soggetto, a condizione che il documento stesso venga sottoscritto da un soggetto che si qualifica come vettore, assumendone così gli obblighi e le correlate responsabilità.



• dal paragrafo 1 al paragrafo 5 curati dall’avv. Valeria Ciervo

• dal paragrafo 6 al paragrafo 10 curati dall’avv. Adriano Tortora

Il credito documentario è un importante strumento di pagamento in uso nel commercio internazionale. È un istituto in base al quale una banca, su richiesta di un suo cliente (ordinante), assume l’impegno ad effettuare direttamente, o indirettamente tramite altra banca corrispondente (intermediaria), una determinata prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione), a favore di un terzo (beneficiario), previa presentazione da parte di questo di determinati documenti (normalmente rappresentativi di merce), ovviamente a condizione che siano osservati i termini e le altre presupposti previsti per il credito[1] .

Tale nozione è disciplinata dall’art. 2 delle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari [2].

Invero, una simile nozione non è facilmente desumibile dalla sintetica e parziale disciplina che l’art. 1530 c.c. detta in materia.

La norma, infatti, con riferimento alla vendita su documenti (1527-1530 c.c.), regola la fattispecie del "pagamento contro documenti a mezzo banca", limitandosi a descrivere l’effetto dell’operazione sui rapporti compratore-venditore ed il regime delle eccezioni opponibili dalla banca al venditore (beneficiario)[3].

L’Italia è una delle poche Nazioni ad avere una disciplina "interna" del credito documentario.

Una disciplina tendenzialmente completa del credito documentario è presente solo negli Stati uniti, contenuta nell’art. 5 dello Uniform Commercial Code. Relativamente alla normazione nazionale, la disciplina dettata dall’art. 1530 c.c., si presenta alquanto sommaria e limitata solo ad alcuni aspetti del credito documentario. Per ogni altro aspetto, le operazioni di credito documentario sono disciplinate dalle Regole Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, oggi nella recente Revisione 1993, pubblic. N. 500, generalmente richiamate dalle banche nel contratto di apertura del credito e nelle lettere di credito, costituendo in tal modo parte integrante dei testi contrattuali.

La dottrina ritiene che le Regole ed usi uniformi ai crediti documentari, essendo da tempo entrati nella pratica nazionale ed internazionale dei ceti interessati, ed avendo perduto il carattere di condizioni unilateralmente predisposte, hanno natura non già di condizioni generali di contratto, ma di clausole d’uso che per virtù di legge integrano la volontà negoziale delle parti ove non contrastino con disposizioni cogenti di legge[4].

In passato, tesi diverse sulla natura di tali regole (clausole d’uso oppure usi normativi) sono state sporadicamente sostenute dalle Corti di merito, per quanto la stessa Cassazione abbia attribuito alle norme in questione la valenza di clausole d’uso e le “regole e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari della Camera di Commercio internazionale non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell’art. 1340 c.c.”[5]

La normazione raccolta dalla Camera di Commercio internazionale, non assumendo dignità di norma cogente, risulta dunque priva della forza normativa generale dell’ordinamento dello stato; di guisa che la violazione o falsa applicazione della stessa, non è denunciabile in sede di legittimità, a norma dell’art. 360 n. 3 del codice di procedura civile.

Le norme e gli usi uniformi, relativi ai crediti documentari della camera di Commercio internazionale (Revisione 1962), non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura del credito documentario. Conseguentemente, l’interpretazione di esse, compiuta da giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi .logici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità[6].

La dottrina prevalente sembra oggi attestata sulle posizioni della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la giurisprudenza italiana in linea con quella dei paesi europei e nordamericani, ha dissentito nettamente dall’impostazione tesa ad ampliare la portata giuridica delle Regole Uniformi, ritenendole espressione di una lex mercatoria prevalente rispetto ai diritti nazionali, ed affermando, invece, che tali regole costituiscono solo degli usi normativi o contrattuali.

1.1 Caratteristiche del credito documentario: Astrattezza, autonomia e letteralità.

L’istituto del credito documentario implica, per la banca l’assunzione di un’obbligazione avente le caratteristiche dell’autonomia e dell’astrattezza, rispetto sia al rapporto di provvista che al rapporto di valuta. Ne consegue che tale obbligazione è indipendente e distinta dalle vicende che interessano o possano interessare simili rapporti, risultando l’obbligazione svincolata dalla propria causa [7]

Relativamente all’astrattezza, la dottrina ha sottolineato come l’interpretazione più corretta del secondo comma dell’art. 1530 c.c. sia quella della assoluta inopponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti sottostanti.

La Corte di appello di Milano si è in tal senso espressa:

L’obbligazione assunta dalla banca mandataria è di norma autonoma, in quanto indipendente dal rapporto tra compratore e venditore; è letterale, in quanto disciplinata unicamente dalla lettera di accreditamento o di conferma; è astratta (anche se non si presenta con il rigore dell’obbligazione cambiaria) in quanto distinta dai rapporti di valuta e di provvista (App. Milano, 27.04.76, BBTC, 1976, II, 451).

È peraltro evidente che la caratteristica della letteralità del credito documentario, risiede nel fatto che la banca deve limitarsi ad accertare, all’atto della presentazione dei documenti, se il beneficiario abbia o meno ottemperato alle prescrizioni contenute nella lettera di accreditamento o di conferma, atteso che l’obbligazione assunta dall’istituto di credito, è disciplinata esclusivamente dalle citate lettere.

2. Natura giuridica del credito documentario.

Si tratta di un rapporto trilaterale di delegazione obbligatoria, nel quale l’apertura del credito è autonoma, se confermata, dalla compravendita. Mentre, in assenza di conferma, non comporta obblighi diretti della banca emittente nei confronti del venditore .

Nella compravendita di merci regolata , quanto al pagamento del prezzo, con l’apertura del credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (ccompratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre – attesa l’autonomia degli altri rapporti- se non le eccezioni che derivano alla incompletezza o dalla irregolarità dei documenti o che erivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530, comma secondo, cod. civ.)

Del tutto dominante in Giurisprudenza è la tesi che riconduce il credito documentario irrevocabile, alla figura della delegazione cumulativa passiva: “Mentre nell’apertura di credito semplice la banca non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e resta, invece, soggetta al potere dispositivo dell’ordinante, il quale può sempre annullare l’apertura di credito, sicché la comunicazione data dalla banca stessa al beneficiario ha la mera funzione di informazione, al contrario, nell’apertura di credito confermato, la banca mediante la lettera di conferma all’ordinatario, entra nel ciclo negoziale tra ordinante ed ordinatario, ed assume essa tessa, verso l’ordinatario un’obbligazione diretta primaria di pagamento”(Cass. 21.12.62, n.3406, BBTC., 1963, II, 7).

Nella complessa struttura di tale operazione, vengono posti in rilievo i tre distinti rapporti: un primo, costituito dal sottostante negozio di compravendita (rapporto di valuta), che intercorre tra delegante e delegatario (compratore-venditore); un secondo, configurante un mandato mediante il quale il delegante (compratore) incarica il delegato (banca); e da ultimo, un rapporto tra delegato e delegatario (banca-venditore), attraverso il quale la banca emette il credito a favore del venditore obbligandosi in proprio a corrispondere il prezzo contro consegna dei documenti previsti[8]. Tale orientamento è largamente prevalente anche in dottrina. Vi è chi condivide la tesi secondo la quale il credito documentario vada a configurarsi come una delegazione passiva, e ciò sul presupposto della mancanza, nella delegazione, di una causa unica e della dipendenza dei rapporti che si costituiscono tra l’ordinante, la banca e il beneficiario, aventi ciascuno una propria autonoma causa giuridica. Il collegamento tra questi rapporti, ha infatti luogo esclusivamente sulla base dello scopo che le parti intendono raggiungere.

Relativamente alla caratteristica dell’astrattezza del credito documentario, i Magistrati della Suprema Corte, così i sono espressi “Nella vendita di merci con apertura di credito, per il prezzo, da parte del compratore a favore del venditore presso una banca, ove quest’ultima confermi il credito nei confronti dl beneficiario il rapporto obbligatorio tra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto i compravendita, e questo quale presupposto del mandato di apertura i credito incide nel rapporto obbligatorio tra la banca accreditante e il beneficiario soltanto nel senso che l’obbligazione assunta dalla prima verso il secondo di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell’apertura di credito è condizionata all’esito positivo del controllo, da parte della banca (a ciò obbligata nei riguardi dell’ordinante), della regolarità dei documenti relativi alla vendita che il beneficiario ha l’onere i presentare alla banca stessa entro un certo tempo”(Cass. 10.06.83, n. 3992, GC. 1983, I, 2943).

Vi è invece, chi sostiene come non sia ravvisabile, nel credito documentario confermato, una delegazione cumulativa passiva. Infatti, nella delegazione in generale, un denominatore comune, che unifichi i diversi rapporti, non è rinvenibile. Nel credito documentario tale causa consisterebbe nella realizzazione di una contestualità di prestazioni nell’esecuzione di un contratto sinallagmatico tra soggetti lontani. Inoltre, la delegazione cumulativa passiva tollera almeno un’eccezione all’ininfluenza del rapporto di valuta, e cioè il caso di nullità di tutti e due i rapporti di base (art. 1271 cpv. c.c.), mentre il credito documentario non ne prevede alcuna[9] .

L’istituto dell’apertura di credito documentario irrevocabile, di cui all’art. 1530, comma 2, c.c., si inquadra in una delegazione obbligatoria di pagamento costituita da un triplice rapporto: un rapporto delegante - delegatario di compravendita, un rapporto delegante - delegato (compratore - banca) di mandato e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore), con il quale la banca apre il credito verso il venditore e si obbliga a pagargli il prezzo contro la consegna dei documenti. In materia di apertura di credito documentale irrevocabile, ex art. 1530 comma 2 c.c., il rapporto obbligatorio fra Banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita tra mandante e beneficiario. Ne consegue che nei confronti della banca sono irrilevanti le vicende del rapporto sottostante fra venditore e compratore.

3. Forme del credito documentario.

Due sono i parametri che occorre prendere in esame: il primo inerente alla misura dell’impegno della banca, di guisa da ottenere una distinzione del credito documentario in credito revocabile; irrevocabile; confermato; non confermato ed infine la standby letter of credit. Il secondo è invece relativo alle modalità di utilizzazione del credito, ovvero per pagamento; per accettazione, per negoziazione; per anticipazione; Deffered-paymentt-credit.

3.1. Credito documentario revocabile.

Nel credito documentario revocabile l’impegno richiesto dal cliente ordinante può essere annullato o modificato dalla banca emittente in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso al beneficiario.

Tra la banca ed il beneficiario, non si costituisce alcun rapporto obbligatorio (art. 9 N.u.u., lett.a). Ne consegue il carattere meramente informativo, e non vincolante, delle lettere di avviso inviate al beneficiario dalla banca avvisante. Pertanto la banca emittente, se il credito non è revocato o modificabile, non può recedere dal proprio impegno rispetto alla banca corrispondente, qualora i documenti siano regolari, poiché la banca che apre il credito adempie ad un mandato per cui è tenuta a dare esecuzione.

Connotato pregnante del credito documentario revocabile, è dunque l’assenza del vincolo obbligatorio tra la banca emittente ed il beneficiario. Tale caratteristica emerge chiaramente dalla Giurisprudenza che, nel definire la differenza tra il credito documentario revocabile e quello irrevocabile, ha così opportunamente argomentato: “La fattispecie così configurata realizza un’ipotesi specifica e distinta di apertura del credito che in pratica si dice "semplice o revocabile". Essa non produce di regola obbligazioni dirette tra banca e venditore, essendo quest’ultimo terzo rispetto al rapporto compratore-banca. Nei confronti del venditore il rapporto riamane sempre unico, quello di compravendita, onde esso venditore non ha alcun diritto ed alcuna azione contro la banca, ma soltanto contro il compratore. Pertanto, in detta ipotesi, la revoca dell’incarico da parte del compratore quale si ebbe nella specie, toglie alla banca ogni potere di pagare per conto del medesimo e conseguentemente il rifiuto della banca stessa di pagare al terzo, ossia al venditore, il prezzo a costui dovuto da compratore deve ritenersi perfettamente legittimo”(Cass. 13.03.54, n.713, BBTC., 1955, II, 23).

3.2 Il credito irrevocabile.

Il credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti scritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito a pagare il beneficiario, ovvero ad accettare tratte o negoziare il credito.

Tale caratteristica, che differenzia questo istituto dal credito revocabile, appresta la massima sicurezza al beneficiario, perché accanto all’obbligazione dell’acquirente della merce si pone, senza escluderla, quella banca, la quale per il tempo di validità del credito resta impegnata verso lui[10].

Dunque, la banca che avvisa dell’apertura del credito al beneficiario, non assume nei suoi confronti alcuna diretta responsabilità, restando pertanto estranea all’ulteriore svolgimento dell’operazione.

In altri termini il rapporto bancario, in questo caso, costituisce una particolare inserzione dei titoli di credito e della loro disciplina nel contratto di vendita onde come caratteristica dei titoli in parola è l’astrattezza autonomia dei rapporti ed ei diritti ad essi inerenti, così nella struttura della operazione bancaria l’istituto limita i propri al controllo della esattezza letterale e formale dei documenti rispetto al testo dell’apertura di credito.

E ciò tanto più evidente in quanto il 2 comma dell’art. 1530 c.c. consente alla banca confermante di opporre al venditore che ha consegnato i documenti le sole eccezioni derivanti dalla incompletezza o irregolarità di questi.

La dottrina ha peraltro sottolineato come l’ente bancario che, dopo aver ricevuto i documenti ed espletato la conseguente verifica sulla loro regolarità, si rifiuti di ottemperare al pagamento nei confronti del beneficiario, incorre, inevitabilmente, in una responsabilità di tipo contrattuale[11] .

A conferma del principio dell’irrevocabilità, la disciplina dettata dalle Norme, nella versione vigente, dispone che gli obblighi derivanti dal credito irrevocabile non possono essere né modificati né annullati senza l’accordo tra la banca emittente, l’eventuale banca confermante ed il beneficiario. Tale principio è valido sia in relazione al credito documentario irrevocabile non confermato, che al credito irrevocabile confermato, considerato che tra loro si differenziano esclusivamente per il fatto che la conferma dà diritto al beneficiario di agire nei confronti della banca confermante e nei confronti di quella emittente, pur rimanendo immutata, in ambedue le tipologie, la caratteristica dell’irrevocabilità del mandato e la conseguente inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita. A tal proposito, è opportuno sottolineare che la Giurisprudenza ha talvolta considerato propriamente irrevocabile il solo credito confermato ritenendo, invece, il credito irrevocabile non confermato soggetto a revoca per giusta causa, qualora il venditore beneficiario consegni merce viziata. La Suprema Corte ha evidenziato che, in tale ipotesi, sussiste un collegamento funzionale tra contratto di compravendita e contratto di apertura del credito, con immediata incidenza nel rapporto fra la banca accreditante ed il beneficiario.

Il mandato irrevocabile di apertura del credito documentario è conferito, dall’ordinante-compratore alla banca, anche nell’interesse del beneficiario-venditore, che è terzo; e pertanto, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., nonostante la causa di irrevocabilità, può essere revocato dal mandante per giusta causa; la qual giusta causa non deve necessariamente e soltanto consistere in un fatto o in un comportamento verificatosi nell’ambito del rapporto di mandato, cioè nel rapporto tra ordinario e banca[12].

Pertanto, il collegamento funzionale tra il contratto di compravendita ed il contratto di mandato di apertura del credito documentario irrevocabile non confermato, risiede nel fatto che l’apertura di credito, specificamente finalizzata all’esecuzione del contratto di compravendita, rientra nell’orbita del sinallagma del contratto di compravendita relativamente all’obbligazione assunta dal venditore nei confronti del compratore. Per cui, le vicende del sinallagma nella vendita influenzano l’esecuzione del mandato di apertura del credito.

4. Credito documentario irrevocabile e contratto di garanzia autonoma.

In dottrina vi è chi sottolinea [13] come il cosiddetto contratto di garanzia autonoma sia molto prossimo al credito documentario irrevocabile per la sicurezza raggiunta dalla fideiussione, accompagnata dalla deroga convenzionale all’art. 1939 c.c., prima parte, quando sia aggiunta la clausola di pagamento del garante a prima richiesta. La differenza tra le due figure, è ravvisabile nella diversa funzione che, nella fattispecie fideiussoria sopra citata, è pur sempre di garanzia. Nel contratto autonomo di garanzia cosiddetta autonoma, il garante, normalmente un istituto di credito, si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima domanda, in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario relativamente al verificarsi dell’inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligazione principale, e senza alcuna possibilità di proporre eccezioni attinenti alle vicende del rapporto base. La prestazione del garante stesso resta pur sempre circoscritta alla perdita subita dal creditore per l’inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligato.

Nel contratto autonomo di garanzia la prestazione dovuta dal garante, dovendo essere commisurata alla perdita subita dal creditore per la mancata o inesatta esecuzione dell’obbligazione garantita, è in ogni caso limitata all’ammontare della prestazione non adempiuta e degli accessori eventualmente non considerati nella garanzia; pertanto il pagamento eseguito dalla banca per un importo eccedente tale prestazione, non giustificato dalla convenzione, per la maggiore somma, costituisce un indebito oggettivo in relazione allo stesso contratto di garanzia e abilita la medesima banca ad esercitare l’actio indebiti direttamente nei confronti del beneficiario.

5. Forme particolari di credito documentario

Esistono figure particolari di credito documentario delle quali le più significative, secondo la ripartizione operata dalla migliore dottrina sono le seguenti:

- Anticipatory credit, il quale si concretizza in un credito di anticipazione dove la banca intermediaria è autorizzata a versare un anticipo al beneficiario;

- Red clause, o credito con clausola rossa definibile come un credito di anticipazione senza garanzie;

- Green clause, o credito con clausola verde, che rientra nei crediti di anticipazione, in cui tuttavia il pagamento dell’anticipo viene effettuato dietro consegna di un titolo di deposito attestante l’avvenuto immagazzinamento della merce e la conseguente costituzione in pegno;

- Revolving credit o credito rotativo, caratterizzato dal fatto che la somma destinata al pagamento viene ripristinata dopo ogni pagamento nei limiti dell’ammontare originario, per consentire ulteriori spedizioni di merce;

- Crediti sussidiari, contro crediti, crediti back to back. Si tratta di figure particolari, utilizzate soprattutto nell’ambito di operazioni complesse quali ad esempio quelle di compensazione internazionale e che consistono nella combinazione incrociata di più crediti documentari;

- Credito trasferibile. È una forma di credito di un certo rilievo. Si ha quando, all’atto di emissione, è previsto che i diritti legati al credito possano essere trasferiti ad uno o più beneficiari diversi da quello indicato in origine, in modo che il primo beneficiario possa utilizzare il credito per soddisfare i propri fornitori, detraendo il proprio guadagno. Inoltre, relativamente alla fattispecie della lettera di credito confermata, la Giurisprudenza ha chiarito la inidoneità della stessa al trasferimento della titolarità del credito.

- Standby letter of credit. Si tratta di una garanzia bancaria internazionale anche se strutturata come un credito documentario e sottoposta alle Regole uniformi sui crediti documentari

6. Obblighi della banca accreditante.

Nel pagamento per conto del compratore ordinante, su presentazione di documenti da parte dell’accreditante, quest’ultimo assume la veste di mandatario senza rappresentanza del primo.

I poteri della banca ordinataria nell’esame dei documenti dietro presentazione dei quali deve effettuare il pagamento per conto del mandante, nella apertura del credito, se da un lato di debbono tradurre in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze formali che, secondo il criterio della comune esperienza, il funzionario della banca deve possedere, non possono d’altro lato trasformarsi in un controllo più penetrante, che presupporrebbe una specifica competenza tecnica, e si trasformerebbe in un esame di merito, che esula dai doveri e dai poteri della banca. La sostituzione a sè tessa di altra banca da parte della banca ordinataria, legittimata dall’art. 1856 c.c., quando la banca subdelegante, nell’apertura del credito a catena, agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se costoro hanno avuto conoscenza del mandato; ciò implica che i terzi non hanno avuto alcun rapporto con il mandante, e produce l’obbligazione diretta della banca ordinataria verso la propria mandataria che ha operato e che ha diritto al rimborso[14].

Il dovere di diligenza della banca subdelegata è circoscritto nei termini delle ordinarie cognizioni e delle normali conoscenze del medio funzionario di banca, suo dipendente, al quale non possono chiedersi specifiche nozioni chimiche o merceologiche, che siano al di fuori della sua cultura e competenza, in base alle comuni regole di esperienza, essendo escluso il ricorso ai gabinetti tecnici, e ciò in particolare quando non siano richieste particolari precisioni nel certificato di analisi.

Anche la dottrina più accreditata [15]condivide la tesi che il rapporto tra delegante e banca, debba essere qualificato come mandato, non solo quando la delegazione è allo scoperto, ma anche quando il delegante provveda alla copertura della provvista, perché anche in tale circostanza la banca non si limita a pagare, ovvero ad obbligarsi a pagare al beneficiario, ma deve assicurarsi l’adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo.

Nel credito documentario confermato, la banca confermante deve respingere tempestivamente i documenti non conformi alle condizioni stabilite e, qualora paghi, non può successivamente pretendere la ripetizione di quanto corrisposto.

Qualora tuttavia, lo stesso istituto di credito, verificata la regolarità della documentazione esibita, si rifiuti di corrispondere quanto dovuto al beneficiario, incorre in una responsabilità di tipo contrattuale.

7. Vendita su documenti e vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca.

Sia la vendita su documenti, disciplinata nel nostro codice civile all’art. 1527, sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all’art.1530 c.c., hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli, e sono qualificati dalla comune caratteristica per cui l’obbligo della consegna dei titoli, è sostituito dall’obbligo della consegna dei beni venduti. Anche nella fattispecie della compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo con apertura di credito documentale confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto, schematicamente cos’ riassumibile: un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita; un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; ed infine da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore), nell’ambito del quale la banca apre il credito a favore del venditore, e si obbliga in proprio a corrispondergli il prezzo, contro consegna dei documenti rappresentatìvi, senza potergli opporre, in virtù dell’autonomia degli altri rapporti, che le eccezioni derivanti dall’incompletezza o dalla irregolarità dei documenti stessi, ovvero le irregolarità promananti dallo stesso rapporto di conferma del credito.

8. Il trasferimento del credito documentario.

La trasferibilità del credito documentario, assume un’importanza assolutamente primaria nell’ambito degli scambi e nelle contrattazioni commerciali internazionali. L’agilità e la flessibilità dell’istituto, invero, favoriscono i contatti economici, senza peraltro burocratizzare ed appesantire i passaggi, che per la stessa natura del commercio internazionale, necessita di rapidi tempi di reazione e di poche formalità.

Perché il beneficiario del credito è spesso un semplice intermediario che vende allo scoperto merci che acquista da uno o più fornitori , ai quali pertanto ha interesse di poter trasferire il credito, aperto in suo favore dal compratore.

Lo stesso articolo 54 delle N.u.u. definisce il credito trasferibile come un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l’accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari)[16]

La clausola di trasferibilità deve essere sempre espressa dalla banca emittente. Inoltre, il credito può essere trasferito una sola volta, e comunque nei termini e nelle condizioni predeterminate dal credito originario (art.54 lett.e) N.u.u.); mentre frazioni di un credito possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e che l’insieme di tali trasferimenti sia considerato come un unico trasferimento del credito.

Relativamente alla trasferibilità dell’apertura del credito con documenti, la giurisprudenza ammette che il credito nei confronti della banca possa essere trasferito unitamente ai documenti stessi.

La trasferibilità dell’apertura del credito contro documenti importa che l’ordinante autorizza la banca a ricevere la consegna dei documenti anche da un terzo indicato dal primo beneficiario. In tal caso, la banca assume l’obbligo di pagare al terzo, al quale il beneficiario abbia trasferito il proprio credito

Una parte della dottrina, invece, ritiene che tale fattispecie integri un’apertura di un secondo credito collegato al primo in funzione di negozio indeterminato, con la conseguenza che permane l’onere del primo beneficiario alla presentazione documentale nei riguardi dell’ordinante, dato che sono suoi i documenti e non quelli del secondo beneficiario che implicano esecuzione della prestazione stessa [17] .

9 Revoca del mandato di pagamento contro documenti non trasferibili

In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’indagine sulla legittimità o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca , va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l’intestatario di detti documenti., restando irrilevante la circostanza che un terzo si sia reso cessionario dei proventi del credito documentario

Concorde la stessa dottrina, relativamente al ruolo dell’intestatario qualora i documenti rappresentativi della merce siano insuscettibili di trasferimento, i presupposti della revoca vanno accertati con esclusivo riguardo all’intestatario dei documenti medesimi, con la conseguenza che l’eventuale cessionario non può avvalersi dei limiti alla proponibilità di eccezioni stabiliti dall’art. 1530 cpv. c.c. Se il trasferimento abbia luogo da parte dell’accreditato (venditore) alla stessa banca avvisante del credito differito (irrevocabile ma non confermato) prima della scadenza, il significato di tale negozio (cessione del credito ovvero cessione dei proventi) è controverso, ma non limita la proponibilità delle eccezioni riconosciuta all’ordinante compratore [18].

10. La nuove norme sul credito documentario (pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale)

I 1° Luglio 2007 entreranno in vigore le nuove norme relative al credito documentario (“Norme ed Usi uniformi relativi ai Crediti Documentari - NUU” (Pubblicazione n. 600)[19].

Il testo della recente revisione delle Norme che regolano le operazioni di credito documentario risulta rinnovato sotto vari profili: dalla tecnica ed espressione normativa ad un’armonizzazione sistematica dei contenuti giuridici ed operativi.

Particolarmente, le nuove norme prevedono una nuova sezione di “definizioni”, che contengono termini quali “onorare” e “negoziazione”, nonchè la sostituzione dell’espressione “ragionevole periodo di tempo” con uno specifico numero di giorni per esaminare e accertare la conformità dei documenti e una più approfondita considerazione dei “documenti originali”.

Le Nuu 600 costituiscono una cornice normativa di riferimento per tutti gli operatori - banche e imprese - che operano nell’ambito delle operazioni di credito documentario.

Nel corpo delle richiamate norme si desume anche una nuova definizione del concetto di negoziazione, ovvero quali sono le attività che concretano una negoziazione.

Rilevante è anche il nuovo termine “honour” relativo alle intere prestazioni bancarie, poi individuate e descritte nel corso del testo a seconda del tipo di credito emesso.

In ordine ai risvolti pratici si sottolinea l’ articolo il quale ha ad oggetto l’obbligatorietà di riportare all’interno del corpo del testo documentario la disciplina alla quale esso deve sottoporsi.

Inoltre viene definitivamente eliminata la figura del credito revocabile che, infatti anche in assenza di indicazione espressa, viene considerato irrevocabile; invece, viene introdotta la categoria del “credito liberamente utilizzabile” (art. 6), nella quale la libertà del venditore di adire qualunque banca non trova un limite nel solo credito di negoziazione.

L’articolo inoltre contiene ulteriori precisazioni con riferimento a utilizzo, data e luogo di scadenza del credito documentario per i quali, tuttavia, non si registrano variazioni rispetto alla precedente pubblicazione.

Inoltre, Le Nuu 600 rimarcano la caratteristica propria del credito documentario, ovvero la separazione tra la letteralità dei documenti e la fornitura merceologica in sé che si concretizza nella prestazione autonoma delle banche ad effettuare il relativo pagamento solo a presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito e non alle condizioni di fornitura come da contratto.

In caso di inadempimenti commerciali, le nuove norme prevedono che l’impegno della banca dell’importatore di pagare il venditore a presentazione dei documenti conformi venga distinto dal medesimo impegno che questa banca ha nel rimborsare la banca dell’esportatore che ha anticipato i fondi.

Ulteriore innovazione riguarda le c.d “riserve”.

Le norme infatti ora prevedono che i dati esistenti in un documento, o ricavabili da un documento, quando letti nel contesto del credito non devono essere necessariamente identici a quelli presenti in quello stesso documento purché non confliggano tra di loro; il termine massimo per valutare la conformità dei documenti presentati al credito documentario deve essere ridotta da sette a cinque giorni lavorativi bancari; un documento richiesto, per il quale non è indicato l’emittente o il contenuto, è accettabile se appare idoneo a soddisfare la funzione del documento richiesto; non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario e/o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, purché le eventuali differenze non riguardino il paese; il documento di trasporto, può essere emesso da qualsiasi soggetto, a condizione che il documento stesso venga sottoscritto da un soggetto che si qualifica come vettore, assumendone così gli obblighi e le correlate responsabilità.



• dal paragrafo 1 al paragrafo 5 curati dall’avv. Valeria Ciervo

• dal paragrafo 6 al paragrafo 10 curati dall’avv. Adriano Tortora