Il ministro delle Finanze riottoso (?) e la Corte costituzionale austriaca

Indice:
1. Introduzione
2. Ricorso alla Corte costituzionale e deduzioni del ministero delle Finanze
3. Il “Beschluss” della Corte costituzionale – Motivazione
4. La sentenza di data 3.3.21 UA 1/21
5. Il ministro delle Finanze non ha motivato (tempestivamente) il diniego di consegna della documentazione
1. Introduzione
Con sentenza di data 3.3.2021, UA 1/1021, la Corte costituzionale aveva statuito l’obbligo – del ministro delle Finanze, di trasmettere determinate e-mails e documenti – in possesso di questo ministero – alla Commissione d’inchiesta, istituita per indagare sull’asserita venalità della precedente compagine governativa, fatta eccezione per e-mails e documenti di natura strettamente privata nonché per quelli già in possesso della predetta Commissione.
Nonostante regolare “Zustellung” (notifica) della sentenza, il ministro delle Finanze non aveva provveduto ad adempiere quanto richiestogli.
2. Ricorso alla Corte costituzionale e deduzioni del ministero delle Finanze
Stante l’inerzia del ministro, alcuni deputati del “Nationalrat”, il 22.3. 21, avevano rivolto istanza alla Corte costituzionale (“Verfassungsgerichtshof – VfGH”), chiedendo che questa Corte presentasse richiesta al presidente della Repubblica per dare esecuzione alla sentenza di data 3.3.2021 UA 1/2021.
Deducevano i ricorrenti, che deve trovare applicazione l’art. 146, comma 2, del “B - VG - Bundesverfassungsgesetz” – Costituzione federale – per porre fine ai ripetuti, illeciti rifiuti – da parte del ministro delle Finanze – di consegnare la documentazione, di cui alla predetta sentenza.
La sentenza di data 3.3.21, UA 1/2021, è eseguibile (“ist ein exekutionsfähiges Erkenntnis”) e non si tratta di sentenza meramente declaratoria. Obbliga, il suddetto ministro, a un fare concreto (“zu einem konkreten Tun”).
Dato che l’attività della Commissione d’inchiesta deve essere ultimata entro breve termine, la consegna della documentazione deve avvenire senza indugio. Erano trascorse già due settimane dall’avvenuta notificazione della sentenza del VfGH.
Indipendentemente dal fatto, se l’inadempimento ministeriale fosse voluto o meno, basta la semplice “Säumnis” per l’ammissibilità della richiesta di consegna di cui sopra.
Inoltre, ha osservato il VfGH, vi è una lettera della “Finanzprokuratur” (delegata dal ministro delle Finanze), dalla quale risulta, che il ministro delle Finanze, non adempierà, né tempestivamente, né integralmente, a quanto statuito nella sentenza suddetta.
La giustificazione – addotta dal ministro – che la documentazione doveva essere “reperita” e “selezionata”, è inaccettabile. La predetta sentenza aveva chiarito pure, quali documenti erano rilevanti ai fini dell’inchiesta e quindi da trasmettere alla Commissione richiedente.
La tesi prospettata dal ministro delle Finanze, secondo la quale i documenti da trasmettere, non risulterebbero dalla sentenza del VfGH, non “regge”, essendo gli stessi ben determinabili in base all’“Erkenntnis”, dal quale risulta altresì, che dall’obbligo di consegna sono esclusi i documenti di natura strettamente privata nonché quelli già in possesso della Commissione.
Sosteneva la delegata “Finanzprokurtatur” che l’“Erkenntnis” de quo, ha avuto per effetto, semplicemente, di dirimere “Meinungsverschiedenheiten” (controversie) tra organi dello Stato (ministero e Commissione d’inchiesta), per cui si può parlare soltanto di una sentenza di (mero) accertamento (“Feststellungsurteil”) e non di un “Leistungsurteil” (sentenza contenente un obbligo di fare). “Feststellungsurteile” non sono eseguibili, concludeva la “Finanzprokuratur”, per cui la richiesta intesa a ottenere l’esecuzione dell’“Erkenntnis” di data 3.3.21 UA 1/2021, notificato il 4.3.21 , era inammissibile (“unzulässig”) e pertanto da rigettare.
3. Il “Beschluss” della Corte costituzionale – Motivazione
Ha osservato la Corte costituzionale, nel proprio “Beschluss” (ordinanza) di data 5.5.2021 (UA 1/2021 – 34), che con sentenza di data 3.3.21 UA 1/2021, essa Corte aveva “einen Leistungsausspruch getroffen” (emanato una sentenza contenente un obbligo di fare).
Non vi è dubbio alcuno, ad avviso del VfGH, che richiedere l’esecuzione di decisioni adottate ai sensi dell’art. 138 b, comma 1, n. 4, B-VG, sia un obbligo incombente al presidente della Repubblica (“dem Bundespräsidenten obliegt”). Per effetto delle riforme attuate nel 1993, il legislatore ha disciplinato espressamente gli effetti di sentenze di mero accertamento; non ha ritenuto necessario disciplinarli espressamente con riferimento a “stattgebenden Erkenntnissen”, che, già di per sé, “verpflichten zu einer Leistung” (obbligano a un fare).
4. La sentenza di data 3.3.21 UA 1/21
Ha sottolineato, il VfGH, che la propria giurisprudenza, successiva all’intervento riformatore di cui sopra, è sempre stata nel senso che i procedimenti ex articolo 138 b, comma 1, n. 4, B-VG, si concludono con un obbligo di fare. La tesi del “Feststellungsurteil” (ai sensi del § 228 ZPO (CPC), prospettata dal ministero delle Finanze, non è condivisibile, anche perché da una semplice lettura del dispositivo (punto II) della suddetta sentenza di essa Corte, risulta chiaramente la sussistenza di un obbligo del ministro delle Finanze nei confronti della Commissione d’inchiesta (“dem Untersuchungsausschuss vorzulegen”). Sussiste pertanto “ein einer Exekution zugängliches Leistungserkenntnis”.
La mancanza della formula – nel dispositivo della sentenza – “bei sonstiger Exekution” (a pena di esecuzione), non è certo decisiva ai fini dell’esecutorietà, anche perché l’obbligo dell’ “Herausgabe” è stato formulato concretamente e con indicazione della documentazione ben determinabile nel senso di una “zwangsweisen, vollstreckbaren Leistungsverpflichtung”.
Ha poi osservato il VfGH, che la propria giurisprudenze, è sempre stata nel senso che, in caso di richiesta di informazioni e di documenti, l’“informationspflichtige Organ” (l’organo tenuto a fornire le informazioni, nel caso de quo, il ministero delle Finanze), qualora rifiuti di ottemperare quanto richiestogli, deve indicare i motivi del rifiuto stesso (in particolare, l’eventuale “inconferenza” della richiesta, vale a dire, l’irrilevanza della documentazione richiesta con riferimento all’oggetto dell’inchiesta parlamentare).
5. Il ministro delle Finanze non ha motivato (tempestivamente) il diniego di consegna della documentazione
Ha rilevato, inoltre, la Corte costituzionale, nella propri ordinanza, che i motivi di un eventuale diniego (da parte del ministro delle Finanze) sarebbero dovuto essere indicati già a seguito della richiesta da parte della Commissione d’inchiesta “und nicht erst im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof” (non - soltanto - poi nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale). Soltanto cosí la Commissione sarebbe stata in grado di confutare le argomentazioni dell’autorità, alla quale la documentazione era stata richiesta e, poi, sottoporre la questione “einer etwaigen verfassungsgerichtlichen Nachprüfung” (far esaminare la questione dalla Corte costituzionale).
Il ministro delle Finanze, nel caso in esame, non ha adempiuto la “Begründungspflicht” (obbligo di motivazione) sussistente nei confronti della Commissione (che, indubbiamente, gli incombe), per cui è altrettanto fuor di dubbio, che questo ministero debba fornire alla Commissione la documentazione richiesta (si veda in proposito VfGH 2.12.2020 UA 3/2020 m w N).
Ciò premesso, la Corte costituzionale richiedeva – ai sensi dell’art. 146, comma 2, B-VG - al presidente della Repubblica, di fare istanza, affinché sia data esecuzione alla sentenza del VfGH di data 3.3.21 UA 1/2021-13 - passata in giudicato - contenente l’obbligo del ministro federale delle Finanze, di trasmettere alla Commissione d’inchiesta sull’asserita venalità della precedente compagine governativa, le e-mails e i dati dei dipendenti della Ripartizione I/5 nonché dei dipendenti del ministero delle Finanze, contenuti in supporti elettronici e riferentisi al periodo di tempo oggetto dell’inchiesta.
Pare, che il ministro delle Finanze, melius re perpensa, abbia ora inviato alla suddetta Commissione, ulteriore documentazione.
In precedenza, vi è stato un unico caso – simile ma non analogo – in cui ci è voluto l’intervento del presidente della Repubblica, per far rispettare una sentenza della Corte costituzionale.
Da aggiungere è poi, che questo episodio si è verificato proprio quando un esponente di spicco della politica, avrebbe dichiarato, che la “Wahrheitspflicht (obbligo di rispondere secondo verità) bei Untersuchungsausschüssen” sarebbe una “Belastung” (per il dichiarante), per cui sarebbe meglio… (indovinate un po’).