Il problema della doppia alienazione di quota e l’acquisto a non domino

La doppia alienazione di quota nella società a responsabilità limitata

Il problema della doppia alienazione di quota

 

La Riforma del diritto societario innova radicalmente il trattamento della doppia alienazione di quota di società a responsabilità limitata a opera del medesimo venditore a favore di due diversi acquirenti.

Prima della Riforma si era ritenuto principalmente che questo caso fosse regolato dal principio generale (prior in tempore potior in iure) in base al quale tra i due acquirenti prevale colui che per primo ha stipulato il contratto di acquisto.

In sostanza il doppio venditore con la prima vendita perde la legittimazione a disporre della quota, avendola già alienata, con il risultato che il secondo acquirente non può quindi acquistare nulla, avendo il secondo acquirente già effettuato l’acquisto della quota medesima.

Anche dopo la legge 310/1993, in assenza di una norma specifica, non si è mai potuto ritenere che il Registro delle Imprese fosse dotato delle medesime peculiarità dei registri immobiliari ove la formalità eseguita per prima (anche se discendente da un atto stipulato posteriormente) prevale su quella eseguita dopo (articolo 2644 Codice Civile).

La Riforma predisposta dalla Commissione Vietti opera in questo campo una radicale innovazione: viene infatti introdotta la rivoluzionaria previsione che anche la pubblicità nel Registro delle imprese (analogamente a quella nei registri immobiliari) ha effetto dichiarativo per gli acquisti ( e cioè di consentire la prevalenza di chi per primo effettua l’adempimento pubblicitario indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo), di modo che viene previsto che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone quella che ne ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore (articolo 2470 terzo comma del Codice Civile).

Questa regola di conflitto serve ovviamente anche a dirimere il contrasto, per esempio, tra un creditore che esegua un sequestro o che consegua un pegno e l’acquirente della piena proprietà di una partecipazione o di un diritto di usufrutto su di essa.

A dire il vero non vi è completa equiparazione del Registro delle Imprese al sistema della pubblicità immobiliare, ove la buona fede del secondo acquirente-primo trascrivente non conta (ai fini della prevalenza sul primo acquirente in quanto ben conta invece in tema di sua responsabilità per danni).

Nel campo del trasferimento delle partecipazioni invece la prevalenza del primo trascrivente è corroborata da un mix (tra le regole della pubblicità immobiliare e quelle di circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito: articoli 2644, 1153 e 1155 Codice Civile) dato dalla più tempestiva esecuzione dell’onere pubblicitario e dalla sua condizione di buona fede.

Va detto che la buona fede è un requisito che deve sussistere in capo all’acquirente al momento dell’esecuzione della formalità pubblicitaria.

Quindi la regola in base alla quale è sufficiente che la buona fede vi sia al tempo dell’acquisto, nel senso che non rileva la mala fede sopravvenuta, va adattata al caso in esame ove va quindi detto che la mala fede sopravvenuta tra la data dell’acquisto e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese pregiudica l’acquisto di chi abbia stipulato successivamente un altro contratto traslativo avente ad oggetto le medesime partecipazioni.

Resta comunque fermo che, come regola generale, la buona fede si è presunta (articolo 1147 terzo comma Codice Civile) e che quindi è onere probatorio del primo acquirente leso dagli altrui più tempestiva pubblicità di provare lo stato di mala fede della controparte per impedirne l’acquisto.

L’acquirente dal dante causa che non è titolare della quota può invocare l’acquisizione della titolarità della quota invocando l’applicabilità dell’articolo 1153 Codice Civile in tema di beni mobili registrati.

 

L’acquisto a non domino della quota di società a responsabilità limitata?

 

Il problema è che seppur la quota sia considerabile in termini di bene mobile non si può tuttavia da ciò giungere all’applicazione dell’articolo 1153 Codice Civile sull’acquisto dei beni mobili a non domino.

Presupposto di quest’ultima norma, infatti, è quello che si tratti di un bene mobile non registrato nella cui circolazione ha dunque massimo rilievo (unitamente ad altri presupposti quali la buona fede e il titolo idoneo) la pubblicità che si determina con la consegna della cosa stessa dal non dominus all’avente causa a non domino.

Ma ove un sistema pubblicitario invero sia predisposto appunto per supportare la trasmissione dei beni che in quel sistema siano registrati (e quindi ove il surrogato della pubblicità creata dalla consegna non possa dispiegare la propria valenza in quanto schiacciato sotto il peso della pubblicità legale predisposta dal legislatore) allora l’acquisto a non domino non si rende possibile.

Cosicché la quota si società a responsabilità limitata, che è bene mobile registrato al pari degli immobili e degli altri beni soggetti a registrazione ben si può acquistare a non domino, ma con gli effetti di cui all’articolo 1478 Codice Civile e cioè con l’effetto che l’acquirente può acquistare la titolarità del bene solo nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Il problema della doppia alienazione di quota

 

La Riforma del diritto societario innova radicalmente il trattamento della doppia alienazione di quota di società a responsabilità limitata a opera del medesimo venditore a favore di due diversi acquirenti.

Prima della Riforma si era ritenuto principalmente che questo caso fosse regolato dal principio generale (prior in tempore potior in iure) in base al quale tra i due acquirenti prevale colui che per primo ha stipulato il contratto di acquisto.

In sostanza il doppio venditore con la prima vendita perde la legittimazione a disporre della quota, avendola già alienata, con il risultato che il secondo acquirente non può quindi acquistare nulla, avendo il secondo acquirente già effettuato l’acquisto della quota medesima.

Anche dopo la legge 310/1993, in assenza di una norma specifica, non si è mai potuto ritenere che il Registro delle Imprese fosse dotato delle medesime peculiarità dei registri immobiliari ove la formalità eseguita per prima (anche se discendente da un atto stipulato posteriormente) prevale su quella eseguita dopo (articolo 2644 Codice Civile).

La Riforma predisposta dalla Commissione Vietti opera in questo campo una radicale innovazione: viene infatti introdotta la rivoluzionaria previsione che anche la pubblicità nel Registro delle imprese (analogamente a quella nei registri immobiliari) ha effetto dichiarativo per gli acquisti ( e cioè di consentire la prevalenza di chi per primo effettua l’adempimento pubblicitario indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo), di modo che viene previsto che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone quella che ne ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore (articolo 2470 terzo comma del Codice Civile).

Questa regola di conflitto serve ovviamente anche a dirimere il contrasto, per esempio, tra un creditore che esegua un sequestro o che consegua un pegno e l’acquirente della piena proprietà di una partecipazione o di un diritto di usufrutto su di essa.

A dire il vero non vi è completa equiparazione del Registro delle Imprese al sistema della pubblicità immobiliare, ove la buona fede del secondo acquirente-primo trascrivente non conta (ai fini della prevalenza sul primo acquirente in quanto ben conta invece in tema di sua responsabilità per danni).

Nel campo del trasferimento delle partecipazioni invece la prevalenza del primo trascrivente è corroborata da un mix (tra le regole della pubblicità immobiliare e quelle di circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito: articoli 2644, 1153 e 1155 Codice Civile) dato dalla più tempestiva esecuzione dell’onere pubblicitario e dalla sua condizione di buona fede.

Va detto che la buona fede è un requisito che deve sussistere in capo all’acquirente al momento dell’esecuzione della formalità pubblicitaria.

Quindi la regola in base alla quale è sufficiente che la buona fede vi sia al tempo dell’acquisto, nel senso che non rileva la mala fede sopravvenuta, va adattata al caso in esame ove va quindi detto che la mala fede sopravvenuta tra la data dell’acquisto e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese pregiudica l’acquisto di chi abbia stipulato successivamente un altro contratto traslativo avente ad oggetto le medesime partecipazioni.

Resta comunque fermo che, come regola generale, la buona fede si è presunta (articolo 1147 terzo comma Codice Civile) e che quindi è onere probatorio del primo acquirente leso dagli altrui più tempestiva pubblicità di provare lo stato di mala fede della controparte per impedirne l’acquisto.

L’acquirente dal dante causa che non è titolare della quota può invocare l’acquisizione della titolarità della quota invocando l’applicabilità dell’articolo 1153 Codice Civile in tema di beni mobili registrati.

 

L’acquisto a non domino della quota di società a responsabilità limitata?

 

Il problema è che seppur la quota sia considerabile in termini di bene mobile non si può tuttavia da ciò giungere all’applicazione dell’articolo 1153 Codice Civile sull’acquisto dei beni mobili a non domino.

Presupposto di quest’ultima norma, infatti, è quello che si tratti di un bene mobile non registrato nella cui circolazione ha dunque massimo rilievo (unitamente ad altri presupposti quali la buona fede e il titolo idoneo) la pubblicità che si determina con la consegna della cosa stessa dal non dominus all’avente causa a non domino.

Ma ove un sistema pubblicitario invero sia predisposto appunto per supportare la trasmissione dei beni che in quel sistema siano registrati (e quindi ove il surrogato della pubblicità creata dalla consegna non possa dispiegare la propria valenza in quanto schiacciato sotto il peso della pubblicità legale predisposta dal legislatore) allora l’acquisto a non domino non si rende possibile.

Cosicché la quota si società a responsabilità limitata, che è bene mobile registrato al pari degli immobili e degli altri beni soggetti a registrazione ben si può acquistare a non domino, ma con gli effetti di cui all’articolo 1478 Codice Civile e cioè con l’effetto che l’acquirente può acquistare la titolarità del bene solo nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.