Gli Appalti sopra e sotto soglia in ambito sanitario

Cenni alla disciplina prevista per le aziende del comparto sanitario pubblico
appalti sanità pubblica
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Indice

1. Sopra soglia: centrali di committenza e convenzioni Consip

2. Eccezioni al sopra soglia: categorie merceologiche di cui al comma 449 dell’articolo unico della Legge del 2006 n 296

3. Sottosoglia: il mercato elettronico della pubblica Amministrazione

 

Sopra soglia: centrali di committenza e convenzioni Consip

Il comma 449 dell’articolo unico della Legge del 2006 n. 296 pone l’obbligo in capo agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip.

 

Eccezioni al sopra soglia: categorie merceologiche di cui al comma 449 dell’articolo unico della Legge del 2006 n. 296

È comunque fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle categorie merceologiche di cui alla legge n 321 del 2015 (di cui si parlerà nel prosieguo) al di fuori delle anzidette modalità.

Il presupposto fondamentale è che gli affidamenti conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o da procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento (per le categorie merceologiche come telefonia fissa e telefonia mobile) e del 3 per cento(per le categorie merceologiche come carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali.

Ma vi è di più: tutti i contratti stipulati in deroga devono essere trasmessi alla Autorità nazionale di Anticorruzione e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali (che prevedano appunto condizioni di maggior vantaggio economico in percentuali superiori al 3 e al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati).

 

Sottosoglia: il mercato elettronico della pubblica Amministrazione

Proseguendo nella disamina della Legge 296/2006 il comma 450 dispone che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 e al di sopra dei 5000 euro annui ovvero sopra le soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 50 del 2016, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 365 del 2001, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni del MEPA.

In assenza vi è comunque un obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it. Alternativamente vi è facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip (e quindi convenzioni quadro, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione).

Viceversa al di sotto della soglie di gara sopra richiamate e a condizione che il bene o servizio non risulti presente nella categoria merceologica di Mepa o di Consip si dovranno seguire le procedure autonome di acquisto come le procedure in economia (ove ciascuna stazione appaltante potrà stabilire, nei rispettivi Regolamenti interni, le categorie di beni e servizi che intende acquistare con riguardo alle proprie specifiche esigenze e nei limiti d’importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate di cui all’articolo art. 125 comma 10) ovvero l’affidamento diretto semplificato(di cui all’articolo 36,comma 2, lettera a) o ancora la procedura negoziata senza bando di gara (di cui all’articolo 63 del codice degli Appalti).