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Imputato: partecipare al funerale del padre non è un impedimento assoluto

Impedimento a comparire e la dignità e rilevanza dell’impedimento costituito dalla partecipazione al funerale del proprio genitore
Impedimento a comparire
Impedimento a comparire

Imputato: partecipare al funerale del padre non è un impedimento assoluto


Imputato la partecipazione al funerale di tuo padre non costituisce un legittimo impedimento, questo è il sunto del pensiero dei giudici di merito in una vicenda paradossale, l’ennesima, che vede protagonista la nostra giustizia.

L’umanità e il buon senso dei giudici, risulta smarrita nella ferocia e fredda applicazione della norma.

La decisione del tribunale di Vercelli viene confermata dalla Corte di appello di Torino che in merito alla dedotta nullità argomenta in maniera pilatesca: “… sottolineando inoltre la correttezza della decisione del Tribunale ... sebbene indicativa di una modesta sensibilità dei componenti del collegio, che avrebbero potuto acconsentire ad un rinvio del processo”.

È dovuta intervenire la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 19678 del 19 maggio 2022 per far valere un principio di umanità nella gelida applicazione di una norma e nell’assenza di un briciolo di buon senso.

Ben due sentenze e 4 giudici hanno ritenuto che la partecipazione al funerale del padre non costituisse un legittimo impedimento invocabile dall’imputato che avrebbe dovuto partecipare all’udienza mentre si svolgeva il funerale del proprio genitore.

Evidenziamo che anche il PG in cassazione aveva concluso per “l’inammissibilità del ricorso”, non solo il ricorso era stato originariamente assegnato alla sezione VII di Piazza Cavour.


Fatto:

Il tribunale di Vercelli celebrava il giudizio nonostante l’istanza di legittimo impedimento presentata dalla difesa dell’imputato che deduceva l’impossibilità a comparire all’udienza in quanto il medesimo giorno si sarebbe celebrato il funerale del padre.

La difesa impugnava l’ordinanza e la sentenza di condanna davanti alla corte di appello di Torino che confermava la sentenza, rivedendo il trattamento sanzionatorio.

La corte di appello pur avendo riconosciuto lo stato emotivo dell’imputato, ha tuttavia fatto presente che l’impedimento non poteva ritenersi assoluto potendo il B. conciliare le due diverse esigenze sulla base di un “ragionamentoex post tutto basato sugli orari di chiamata e di definizione del processo.

Il ricorso in cassazione era assegnato originariamente alla VII Sezione penale, ove la difesa del B. ha trasmesso una memoria con cui ha insistito, in particolare, per l’accoglimento del primo motivo del ricorso rilevando, peraltro, la contraddittorietà della motivazione della Corte che, nel sottolineare la non assolutezza del dedotto impedimento, ha tuttavia condiviso la mancanza di lucidità del ricorrente che ben avrebbe giustificato una richiesta di rinvio del suo esame.

Con provvedimento del 25.1.2022, la VII Sezione ha rimesso il ricorso alla discussione in pubblica udienza sul rilievo della impossibilità di ritenere, con assoluta immediatezza, la inammissibilità di tutti i motivi di doglianza.


Cassazione decisione:

La cassazione ha preliminarmente evidenziato che nell’atto di appello la difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado anche relativamente al rigetto della richiesta di differimento del processo che era stata avanzata dal ricorrente per l’udienza del giorno in cui doveva anche celebrarsi il funerale del padre.

La Corte territoriale, nel prendere in esame la censura difensiva, ha motivato in termini certamente incongrui: ha infatti spiegato che il rappresentato impedimento non poteva ritenersi assoluto “... non essendo tale da rendere impossibile la sua partecipazione al processo” poiché “... il funerale del padre dell'imputato si sarebbe celebrato alle ore 14,30 in Garbagnate Milanese, mentre il processo a carico dello stesso B. avanti il Tribunale di Vercelli aveva avuto inizio alle ore 9.43 e si era concluso alle ore 11,08 con la lettura del dispositivo” (cfr., pag. della sentenza).

Ne conseguiva, secondo la Corte di Appello, che “l’imputato avrebbe avuto modo ... di presenziare tanto all’udienza ... (eventualmente chiedendo un rinvio per rendere l’esame dibattimentale ove fosse stato in condizioni emotive tali da non riuscire a difendersi adeguatamente), quanto al funerale del proprio padre, previsto per le ore 14,30 del pomeriggio” sottolineando inoltre la correttezza della decisione del Tribunale “... sebbene indicativa di una modesta sensibilità dei componenti del collegio, che avrebbero potuto acconsentire ad un rinvio del processo” (cfr., pag. 6).

Ed è allora appena il caso di richiamare il recente arresto delle SS.UU. 30.9.2021 “Costantino” che, vagliando la (indubbiamente diversa) questione sottoposta al suo vaglio, ha tuttavia ribadito il carattere primario del diritto dell’imputato ad essere presente personalmente in udienza sottolineando come il giudice debba tener conto della regola generale fissata dall’art. 420-ter commi 1 e 2, cod. proc. pen. che dà rilievo non soltanto alla certa e conclamata esistenza di un impedimento assoluto ma anche alla ipotesi in cui esso sia o appaia meramente probabile.

Si era chiarito che la situazione di incertezza che era già evocata dall’art. 486, comma secondo, cod. proc. pen. (in cui già compariva la formula: “quando appare probabile”) non riguarda tanto la natura dell'impedimento, che deve essere sempre tale da impedire in modo assoluto ed insuperabile la possibilità di presenziare all'udienza, quanto la prova della sua effettiva sussistenza, che è onere dell’imputato addurre, quantunque il giudice, una volta che sia stato portato a conoscenza della probabile esistenza di un impedimento dirimente, sia tenuto ad accertarla (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 9216 del 04/07/1997, Pastore, Rv. 208628).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello ha sostenuto che “... il difensore non aveva dedotto un impedimento assoluto ed effettivo dell’imputato ...” poiché “... l’udienza e il funerale non si sovrapponevano tra loro” (cfr., pag. 6 della sentenza) collegando il carattere non assoluto dell’impossibilità dell’imputato di essere presente in udienza non già alla natura dell’impegno quanto alla sua compatibilità con la presenza in udienza che, tuttavia, e come si è detto, rappresenta il frutto di una verifica operata “a posteriori” mentre la valutazione avrebbe dovuto essere fatta con utilizzazione (anche) del criterio della “probabilità” di cui al capoverso dell’art. 420-ter cod. proc. pen. prima della sua celebrazione.

La summa del ragionamento, apparentemente contorto, è il tentativo di ritrovare la strada del buon senso nell’applicazione della norma.

Ricordando che “Un giudice senza umanità è un giudice senza giustizia” Libero Bovio.