x

x

Infortunio allo studente: quale è la responsabilità dell’insegnante?

Ritratti di architettura, ProspettiveReali_05
Ph. Elena Franco / Ritratti di architettura, ProspettiveReali_05

Le possibili responsabilità imputabili a un insegnante

Preliminarmente, per inquadrare in che cosa consiste la responsabilità imputabile ad insegnante se uno studente si fa male, occorre partire dal dato normativo che si inquadra in due parti completamente diverse del nostro codice civile, ovvero le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale ovvero da inadempimento delle obbligazioni è disciplinata dagli articoli 1218 e seguenti codice civile; mentre la responsabilità extracontrattuale ovvero da fatto illecito è disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

È opportuno precisare che la disciplina della responsabilità da fatto illecito richiama in parte quella della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, però vi sono differenze sostanziali in ordine a:

  • impostazione,
  • inquadramento,
  • fattispecie,
  • conseguenze,
  • termini probatori,
  • prescrizione,
  • risarcimento.

L’articolo 1218 codice civile rubricato “Responsabilità del debitore” disciplina “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento / ritardo è stato causato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Si tratta di una responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni, che consiste in una fattispecie giuridica e non in una fattispecie di danno, ovvero che produce un pregiudizio economico.

L’articolo 2043 codice civile rubricato “Risarcimento per fatto illecito” disciplina che “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Si tratta di una responsabilità da fatto illecito, la cui fattispecie di danno è in grado di produrre un pregiudizio economico nei confronti del soggetto che ha subito un danno dalla condotta di altri, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra essi.

I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono sostanzialmente gli articoli 2047 e 2048 codice civile.

Per una maggiore comprensione riporto prima il secondo che recita “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

A integrazione, si legge nell’articolo 2047, “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.”

È opportuno delineare anche lo specifico quadro normativo di riferimento nell’articolo 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 concernente sia la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente, e sia la responsabilità contrattuale (articolo 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95).

L’articolo 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente stabilisce che:

la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

L’Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato al minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza.

Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall’alunno a sé stesso o ad un terzo, l’Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque, l’amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento.

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’articolo 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”.

Le disposizioni previste dall’articolo 350 del Regio Decreto n.1297 del 1928, relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli insegnanti elementari e dall’articolo 39 del Regio Decreto n.965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli istituti di istruzione media, non sono più applicabili ai sensi dell’articolo 82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto Legislativo n.29 /1993.

Per quanto riguarda invece il dovere di vigilanza, di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l’articolo 2048, 3° comma del Codice Civile prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

È necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc.).

 

La posizione della giurisprudenza

Una casistica importante di contenziosi nell’ambito scolastico riguarda le richieste risarcitorie in ordine agli infortuni subiti dagli studenti durante l’attività scolastica. 

Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a sé stesso) in caso di violazione dell’obbligo di vigilare sull’incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più rinvenuto, per gli insegnanti statali, nella normativa di settore (i citati articoli 350 Regio Decreto 1297/1928 e 39 Regio Decreto 965/1924 - ora non più applicabili) o comunque scaturente dall’affidamento dei minori all’ente scolastico.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell’articolo 2043, causa del danno ingiusto sofferto all’allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l’evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l’orario scolastico (cfr. Cassazione Sezione III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

L’obbligo di vigilanza sugli “allievi” previsto dall’articolo 2048 codice civile, così come il riferimento contrattuale alla vigilanza sugli “alunni” (articolo 42, 5°comma CCNL 1995) non deve far ritenere che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni maggiorenni.

Dunque, sia che si applichi l’articolo 2048 Codice Civile o l’articolo 2043 Codice Civile, con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli “minori” e che restano “sospesi” per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso. 

La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I “precettori “non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. Proprio in virtù del fatto che ai fini del regime probatorio applicabile indifferentemente che venga invocata la responsabilità contrattuale per omissione delle cautele necessarie ovvero la responsabilità contrattuale per negligenze di inadempimento dell’obbligo di sorveglianza, così la Cassazione civile, Sezione sesta, n. 3081 del 2015 e la Cassazione Sezione, ordinanza n. 12678 del 2020.

 

La più recente giurisprudenza

Tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Tali principi sono stati espressi dalla recentissima Cassazione civile, Sezione terza, 25 novembre 2021 n. 36723.

La vicenda è nata da due genitori che convenivano in giudizio la titolare della scuola materna frequentata dal figlio, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore presso i locali della scuola durante l’orario scolastico quando, richiamato dall’insegnante per recarsi in bagno, sfuggito al suo controllo, subì un incidente riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente ed affilata.

L’istituto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che l’incidente si fosse prodotto a causa di un evento improvviso che non avrebbe potuto essere evitato dal controllo dell’insegnante.

Il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda, ritenendo che, dagli elementi acquisiti in giudizio, doveva desumersi che l’insegnante non avesse potuto impedire il fatto in considerazione del comportamento anomalo, improvviso e imprevedibile del bambino. La Corte d’Appello, in riforma della impugnata sentenza, accoglieva la domanda ritenendo che l’evento dannoso si fosse verificato per l’esclusiva responsabilità dell’insegnante la quale non aveva vigilato sul minore, e non aveva pertanto adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento.

L’istituto così ricorre in Cassazione, lamentando, tra l’altro, che la corte territoriale fosse incorsa un vizio di sussunzione, avendo ricondotta la fattispecie nell’ambito della previsione dell’articolo 2048 codice civile, anziché in quello della responsabilità contrattuale, regolata dall’articolo 1218 del Codice Civile.

Il ricorso appariva per la Corte di Cassazione infondato, ciò in quanto in tema di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allieva alla scuola, determinava l’instaurazione di un vincolo negoziale del quale sorge a carico dell’Istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel  tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso.

 

Conclusioni

Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cosiddetta autolesione nei confronti dell’Istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall’articolo 1218 del Codice Civile, perciò l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe al contrario, l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.