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La Cassazione e la mancata lettura dell’art. 132, 2° comma, della Costituzione. Il caso bellunese.

Con delibera adottata in data 11 gennaio 2011 ([1]), il Consiglio Provinciale di Belluno aveva stabilito di procedere all’indizione del referendum ex art. 132, 2° comma, della Costituzione per il distacco della Provincia bellunese dalla Regione del Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E’ il primo caso, in Italia, di richiesta di passaggio di un’intera Provincia di una Regione ordinaria verso una realtà regionale ad ordinamento differenziato.

La richiesta, però, era stata dichiarata illegittima dall’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 ([2]) la quale, tuttavia, confermava, sebbene in maniera indiretta, la possibilità di un’autonoma iniziativa all’avvio del procedimento di variazione territoriale in capo alla Provincia, superando, di fatto, i dubbi e le perplessità che parte della dottrina ([3]) aveva sollevato in merito. Nella stessa, veniva rilevato come la richiesta di aggregazione della Provincia di Belluno, che è una realtà territoriale priva di qualunque potestà legislativa, alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, compresa tra quelle ad ordinamento differenziato ex art. 116, 1° comma, Cost. ([4]) e costituita, come previsto dall’art. 116, 2° comma, Cost. ([5]) dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen, ciascuna dotata di potestà legislativa ex art. 11 e 12 dello Statuto ([6]), non poteva trovare accoglimento, poiché avrebbe implicato una modificazione non solo dello Statuto speciale (in particolare dell’art. 1 ([7]), che precisa come la Regione comprenda il territorio delle due Province Autonome), adottato con legge costituzionale, ma anche del art. 116, 2° comma, Cost. che ha costituzionalizzato (ma già lo aveva fatto lo Statuto) la composizione della Regione nelle due Province Autonome. Questa modificazione, proseguiva l’ordinanza, avrebbe richiesto la necessaria adozione di una fonte normativa di pari rango, ossia una legge costituzionale ex art. 138 Cost. (ed art. 88 dello Statuto speciale ([8])) e non semplicemente una “legge della Repubblica”, come stabilito dall’art. 132, 2° comma. ([9]).

La lettura data dall’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione dell’art. 132, in combinato disposto con l’art. 116 della Costituzione, non sembra convincere almeno sotto quattro diversi profili. Partiamo dal primo. E’, infatti, tutto da dimostrare che, “rispetto alle variazioni del rispettivo territorio, le Regioni speciali versino in una condizione qualitativamente differenziata da quella delle Regioni ad autonomia ordinaria richiedendo, quindi, aggiustamenti del procedimento contemplato dall’art. 132, 2° comma” ([10]). Quando l’art. 131 Cost. enumera l’elenco delle Regioni, non fa riferimento ad una serie di nomi senza contenuto, bensì a precise realtà territoriali definite e distinte dai rispettivi confini geografici. Ora, la circostanza che, nell’elenco di cui all’art. 131 della Costituzione, figurino non solo le Regioni ad ordinamento comune ma anche quelle speciali, indica che le disposizioni contenute all’interno degli Statuti di quest’ultime, identificative del territorio, assumono un carattere meramente ricognitivo e non costitutivo dello stesso ([11]), non distinguendosi dalle corrispondenti disposizioni statutarie delle Regioni ordinarie in tema di estensione spaziale regionale e, quindi, non possono essere considerate tali da giustificare deroghe alla disciplina generale indicata nell’art. 132, 2° comma, della Costituzione.

Ma è il secondo profilo che presenta aspetti di particolare riflessione. Con la sentenza n. 66/2007 ([12]), la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione speciale Valle d’Aosta/Valleé d’Aoste a seguito della ammissibilità della richiesta referendaria del Comune di Noasca (Provincia di Torino) ([13]), in Piemonte, per l’aggregazione alla medesima, aveva precisato che la circostanza secondo la quale in procedimenti di questo tipo veniva coinvolta anche una Regione ad ordinamento differenziato, non giustificava (e non giustifica) deroghe alla disciplina generale dell’art. 132, 2° comma, della Costituzione ([14]) e non richiedeva (e non richiede), quindi, il ricorso al procedimento di revisione dello Statuto speciale. Se si escludesse la assoggettabilità al procedimento descritto dall’art. 132, 2° comma, del Testo Costituzionale, verrebbero meno tutte quelle garanzie procedimentali contenute all’interno della norma costituzionale ([15]). L’unica garanzia, allora, che persisterebbe, sarebbe la sola consultazione della Regione ad autonomia differenziata. Il procedimento di revisione degli Statuti speciali, infatti, a seguito della legge costituzionale n. 2/2001, prevede il parere obbligatorio del Consiglio Regionale. Inoltre, in assenza di indicazioni da parte della norma costituzionale che non distingue tra variazione territoriale delle Regioni ordinarie e variazione territoriale delle Regioni speciali ed in mancanza, all’interno degli stessi Statuti delle realtà regionali differenziate, di previsioni statutarie espresse volte a giustificare la sottrazione allo ius commune di enti locali ubicati in Regioni ad autonomia ordinaria, come giustificare il taglio di prerogative loro espressamente riservate ? ([16]) Tuttavia, dalla lettura dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, sembra emergere come il principio generale stabilito dal giudice costituzionale nella pronuncia n. 66/2007, non sia stato considerato applicabile al caso di specie. I giudici di Piazza Cavour, infatti, nella parte conclusiva del provvedimento, avevano precisato che se avesse trovato applicazione la regola di cui sopra, ne sarebbe stata incisa la specifica composizione territoriale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e, quindi, il particolarissimo status di “Regione binaria” (costituita cioè dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen) previsto, anche in attuazione di Trattati internazionali ([17]), nella stessa Costituzione all’art. 116, 2° comma. La ricostruzione del collegio, però, non convince. Se i confini di tutte le Regioni italiane costituiscono, come si è visto trattando del primo profilo, nozioni presupposte dall’art. 131 per dare senso a nomina costituzionali altrimenti vuoti, allora, qualora si volesse sostenere l’idea della costituzionalizzazione del rispettivo territorio, questa va attribuita, prima che agli Statuti speciali, all’art. 131 della Costituzione ed, in ragione del suo contenuto normativo, va riferita indifferentemente a tutte le realtà regionali esistenti. Ne segue che, se la regola dell’art. 132, 2° comma, trova applicazione, come del resto lascia intendere l’ordinanza della Cassazione, al territorio (costituzionalizzato) delle Regioni ordinarie, perché non potrebbe trovare applicazione al territorio (parimenti costituzionalizzato) delle Regioni ad ordinamento differenziato ? ([18]) Inoltre, l’art. 131 rappresenta l’imprescindibile presupposto logico della disciplina posta dall’articolo successivo. Ha senso, dunque, parlare di variazioni territoriali delle Regioni e disciplinarne il procedimento, in quanto si muova dall’assunto che a ciascuno degli elencati nell’art. 131 corrisponda un’estensione spaziale suscettibile, appunto, di essere variata con la procedura dell’art. 132 ([19]).

Il terzo profilo, attiene ai contenuti ed alle finalità della legge di variazione territoriale. Secondo l’ordinanza dell’Ufficio Centrale, la modificazione della composizione territoriale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, essendo la stessa prevista dallo Statuto speciale che è adottato, ex art. 116, 1° comma, Cost. con legge costituzionale, può avvenire unicamente attraverso una fonte normativa di pari grado e non semplicemente attraverso una “legge della Repubblica” ([20]), come previsto dall’art. 132, 2° comma, della Carta Costituzionale. Tuttavia, anche qualora si volesse aderire alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione, va messo in evidenza come l’eventuale legge di variazione territoriale, che il Parlamento potrà approvare in caso di esito favorevole della consultazione referendaria, presenti elementi di qualificazione tali da non incidere minimamente sul contenuto dello Statuto speciale. Sotto il profilo contenutistico, infatti, la legge di variazione territoriale, ha messo in rilievo la dottrina, si può considerare come “legge provvedimento di natura organizzativa” ([21]) nella quale, cioè, il contenuto provvedimentale non consiste nella modifica dello Statuto speciale ma, essendo vincolato alla deliberazione referendaria, ha ad oggetto “l’autoidentificazione territoriale della comunità regionale” ([22]). In altri termini, la “legge della Repubblica” di cui all’art. 132, 2° comma, Cost. impone al legislatore un limite sostantivo, consistente nel mettere a contenuto della propria deliberazione non una eventuale modifica dello Statuto delle Regioni (ordinarie o speciali) cui tende l’aggregazione, bensì l’atto risultante dal referendum ([23]). Semmai, l’avvenuto distacco – aggregazione contenuto nella legge di variazione, può rappresentare l’atto prodromico e preliminare per una successiva revisione dello Statuto attraverso lo strumento della fonte costituzionale, sempre qualora si consideri l’elencazione dei territori all’interno dello Statuto speciale costitutiva e non meramente ricognitiva come, invece, si è cercato di dimostrate e sostenere trattando del primo profilo.

Ed arriviamo al quarto ed ultimo profilo. Secondo la Cassazione, il legislatore statale potrebbe, senza la necessità di una preventiva consultazione referendaria, adottare una legge costituzionale per l’aggregazione della Provincia bellunese alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Una scelta, però, in questa direzione, diverrebbe non solo dispregio della norma dell’art. 132, 2° comma, Cost. che prevede espressamente il momento referendario, ma potrebbe essere qualificata come ipotesi di “rottura costituzionale” nel senso che qualora venisse disposto un ridisegno territoriale tale da non rispettare la logica dell’art. 132 della Carta Costituzionale, si potrebbe definire questo tentativo come eversivo rispetto alla volontà costituzionale ([24]). Il referendum, dunque, si pone quale precisa opzione di fondo che non può essere stravolta in quanto attuazione di quel principio generale, sancito sia a livello di diritto interno sia di diritto internazionale, della previa consultazione delle collettività locali ([25]) per ogni correzione morfologica.

A conclusione della trattazione dei quattro punti di problematicità sollevati dalla lettura dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, resta da vedere il modo con il quale il Collegio ha operato lo scrutinio della richiesta di legittimità del referendum. In base all’art. 43, 1° comma, della legge ordinaria dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, “L’Ufficio Centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione secondo le norme dell’art. 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 132 della Carta Costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate”. Nell’ordinanza del 31 marzo – 11 aprile 2011, invece, il Collegio ampliava lo spettro della verifica di legittimità della richiesta referendaria quale prevista dal tenore letterale dell’art. 43, 1° comma, della legge n. 352/1970 ([26]). Infatti, mentre la norma in questione impone che il controllo verta unicamente sulla conformità all’art. 132 della Costituzione e della legge e, dunque, sul quesito da formulare agli elettori, sulla nomina dei delegati per il formale deposito della delibera presso la cancelleria dell’Ufficio e sul termine di tre mesi dall’adozione per l’effettuazione del deposito ([27]), lo scrutino della Cassazione è andato al di là dell’art. 132 e della legge attuativa, giungendo a richiamare l’art. 116, 2° comma, Cost., attesa la peculiare natura della Regione ad ordinamento differenziato Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Così operando, l’Ufficio è incappato in una sorta di “vizio di funzione” ([28]), cioè in uno svolgimento della stessa al di fuori di quanto consentito e permesso da parte della legge. Per espressa disposizione della normativa di attuazione, infatti, il controllo del Collegio si concretizza in un’attività cui è precluso qualunque controllo di legittimità sostanziale, essendo ammesso solo un sindacato di tipo formale ([29]). A riguardo, è stato rilevato, ed in maniera del tutto forviante, che questo ampliamento dei criteri di legittimità della richiesta referendaria troverebbe un suo parallelo con il giudizio di ammissibilità del Referendum Abrogativo ex art. 75 Cost. ([30]). Com’è noto, a partire dalla nota sentenza n. 16/1978 (c.d. sentenza Paladin) ([31]), la Corte Costituzionale ha esteso lo spettro dei requisiti di ammissibilità oltre quelli espressamente indicati dall’art. 75, 2° comma, Cost. Tuttavia, in merito, va rilevata non solo la distinzione in termini di natura giuridica tra i due tipi di referendum, uno fonte - atto di produzione del diritto ([32]) (quello abrogativo ex art. 75 della Costituzione) e l’altro (ex art. 132 Cost.) consultivo, ma anche l’ampliamento (impropriamente) preso a riferimento che concerneva (e concerne tutt’ora) non specifici parametri normativi ma, più in generale, una valutazione della ragionevolezza della richiesta, indagata sia in senso sostanziale (con riguardo all’oggetto del quesito) sia in senso formale (con riguardo alla struttura della domanda) e complessivamente valutata sulla base non di criteri discrezionali liberamente assumibili, né di precise e puntuali norme costituzionali staccate dalla ratio dell’art. 75, ma di valori di ordine costituzionale ([33]) collegati in modo stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, 2° comma, della Costituzione ([34]) e per le quali è esclusa la consultazione referendaria abrogativa; mentre, nell’ordinanza del 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum, il parametro rappresentato dall’art. 116, 2° comma, Cost. veniva considerato dal Collegio come un criterio autonomo, addirittura prescindente dallo specifico procedimento di variazione territoriale descritto dall’art. 132 Cost. ([35]).



([1])Si veda, atti.provincia.belluno.it.atti.provincia.belluno.it/attiamministrativi/.../..%5CPDF%5CDE110001.pdf.

([2]) Il testo dell’ordinanza è reperibile in G.U. n. 84 del 12 aprile 2011. Per un inquadramento generale della vicenda, cfr., M. DE FRANCESCO, Referendum provinciale impasse in Cassazione, in corriere del veneto.it, 18 febbraio 2011. Il collegio si era, peraltro, pronunciato in via interlocutoria con ordinanza del 2 – 8 marzo 2011, dichiarando l’inammissibilità di un intervento ad opponendum formulato dal delegato comunale e rappresentante di un comitato locale per una procedura comunale ex art. 132, 2° comma, Cost. (si tratta del Comune di Lamon (Provincia di Belluno)), portatore di interessi contrapposti alla consultazione provinciale, nonché sulla ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di un Comune ricompreso nella Provincia interessata (si tratta sempre del Comune di Lamon che, in contrapposizione al suo stesso delegato, con deliberazioni della Giunta Comunale del 25 febbraio 2011 n. 13 e del 19 marzo 2011 n. 14, riteneva esaurito il potere del suo delegato ed invitava il collegio a verificare che l’eventuale referendum provinciale di variazione territoriale non pregiudicasse quello celebrato nel 2005 a livello comunale con esito favorevole per il distacco dal Veneto e la aggregazione al Trentino-Alto Adige/Sudtirol). Sul punto, si veda la ricostruzione di F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, in www. forumcostituzionale.it, p. 1 note 2 e 3.

([3]) Si vedano, C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Vol. II, Padova, Cedam, 1976, p. 894 nt. 1 e A. BOZZI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Milano, Giuffré, 1985, p. 369.

([4]) Recita l’art. 116, 1° comma, Cost., come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”. Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è contenuto nella legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 5 (in G.U. n. 62 del 13 marzo 1948) come modificata dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (in G. U. n. 3 del 5 gennaio 1972). Ai sensi dell’art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 il Governo ha adottato un Testo Unico della presente legge costituzionale (escluse alcune disposizioni transitorie) e delle sue successive modificazioni, comprendente anche altre disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 1971: si tratta del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (in G.U. n. 301 del 20 novembre 1972. La legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (in G.U. n. 87 del 14 aprile 1989) e le altre leggi che hanno successivamente modificato lo Statuto speciale, da ultimo la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (in G.U. n. 26 del 1 febbraio 2001), non hanno più fatto riferimento alla presente legge costituzionale, ma – anche se non del tutto propriamente - al D.P.R. n. 670 del 1972.

([5]) Recita l’art. 116, 2° comma, Cost., come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: “La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

([6]) Gli artt. 11 e 12 della legge costituzionale 25 febbraio 1948 n. 5, indicano le materie di potestà legislativa delle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen, rispettivamente esclusiva e concorrente.

([7]) L’art. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Sudtirol prevede: “Il Trentino- Alto Adige, comprendente il territorio delle Provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto (1° comma)”. “La Regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento (2° comma)”.

([8]) L’art. 88 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 5 nel suo testo vigente (Statuto della Regione speciale Trentino-Alto Adige/sudtirol) prevede: “Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (1° comma)”. “L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio Regionale (2° comma)”.

([9]) Per una sintesi del contenuto dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, cfr., M. LUISA SCHIAVANO, Variazioni territoriale delle Regioni, in Federalismo Fiscale, n. 2/2010, pp. 191-192 nt. 7.

([10]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino, Giappichelli, 2007, p. 177.

([11]) Cfr., M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, Padova, Cedam, 1991, p. 33.

([12]) Il testo della sentenza è reperibile in Giur. Cost., n. 2/2007, pp. 647-658.

([13]) Ci si riferisce all’ordinanza depositata il 12 aprile 2006 da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con il quale era stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum di variazione territoriale ex art. 132, 2° comma, Cost.

([14]) Si veda il punto 3 del Cons. in Dir., della sent. n. 66/2007 Corte Cost.

([15]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 174.

([16]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 175.

([17]) Secondo una parte della dottrina, alla luce dell’Accordo De Gasperi – Gruber firmato a Parigi il 5 settembre 1946, solo per i procedimenti di aggregazione alla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, l’iter di variazione territoriale di cui all’art. 132, 2° comma, Cost. dovrebbe essere preceduto da un negoziato con le parti interessate (in primis l’Austria) al fine di evitare ricadute sul piano della violazione degli obblighi internazionali che vincolano, ex art. 117, 1° comma, Cost. tanto la legislazione statale quanto quella regionale: cfr., M. MOTRONI, La migrazione dei Comuni di frontiera verso le Regioni a Statuto speciale, in www.federalismi.it, n. 4/2008, p. 18. Tuttavia, nel caso della Provincia di Belluno, l’aggregazione non andrebbe ad incidere sulla composizione attuale della Provincia altoatesina ma, viceversa, ad inserire una nuova realtà provinciale all’interno della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

([18]) Sul punto, sempre A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 178. Sulla stessa linea anche R. PINARDI, Migrazioni comunali e diritto all’autodeterminazione delle collettività locali: una zona franca nel giudizio sui conflitti ?, in Giur. Cost., n. 4/2010, pp. 3165-3166.

([19]) Cfr., ancora, A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 177.

([20]) Il termine, secondo il Collegio, fa inequivocabilmente riferimento ad una legge ordinaria, in contrapposizione al primo comma che parla di “legge costituzionale” per la creazione di nuove Regioni e la fusione di quelle esistenti.

([21]) Cfr., C. MORTATI, Le leggi – provvedimento, Milano, Giuffré, 1968, p. 20 e ss.

([22]) L’espressione è di M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, op. cit., p. 110.

([23]) Cfr., M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, op. cit., p. 111.

([24]) Cfr., L. FERRARO, I Referendum di variazione territoriale: un dibattito oltremodo attuale, in F. PINTO (a cura di) Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti, Torino, Giappichelli, 2004, p. 53.

([25]) Cfr., ancora, L. FERRARO, I Referendum di variazione territoriale: un dibattito oltremodo attuale, op. cit., pp. 53-54.

([26]) Il punto viene messo in evidenza da F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 2.

([27]) Sempre, sul punto, F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 2.

([28]) L’espressione è di S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffré, 2009, p. 326.

([29]) Si veda, E. DE MARCO, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano, Padova, Cedam, 1974, p. 214 e M. DEVOTO, L’Ufficio Centrale per il Referendum, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 14/1971, p. 93.

([30]) Così, F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 3.

([31]) Il testo completo della pronuncia è reperibile in Giur. Cost., n. 1/1978, p. 79 e ss.

([32]) Ci si riferisce alla sentenza n. 29/1987 Corte Cost. che definisce il Referendum Abrogativo ex art. 75 Cost. come “un atto – fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”. Si veda il punto 1 del Cons. in Dir. Il testo integrale della sentenza è reperibile dal sito web www.giurcost.org.

([33]) Cfr., G. MARIA SALERNO, Il Referendum, Padova, Cedam, 1992, p. 149. Si veda, in argomento, anche F. PIZZOLATO – V. SATTA, Art. 75 Cost., in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di) Commentario alla Costituzione, Vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 1477.

([34]) Cfr., E. MALFATTI, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di) Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino, Giappichelli, 1996, p. 465.

([35]) Sull’idea di una verifica di conformità della richiesta di referendum di variazione territoriale con esclusivo riferimento alla norma di cui all’art. 132 Cost. e alle disposizioni normative della legge di attuazione, si veda A. PERTICI, Il Giudice delle leggi ed il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, Giappichelli, 2010, p. 48.

Con delibera adottata in data 11 gennaio 2011 ([1]), il Consiglio Provinciale di Belluno aveva stabilito di procedere all’indizione del referendum ex art. 132, 2° comma, della Costituzione per il distacco della Provincia bellunese dalla Regione del Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E’ il primo caso, in Italia, di richiesta di passaggio di un’intera Provincia di una Regione ordinaria verso una realtà regionale ad ordinamento differenziato.

La richiesta, però, era stata dichiarata illegittima dall’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 ([2]) la quale, tuttavia, confermava, sebbene in maniera indiretta, la possibilità di un’autonoma iniziativa all’avvio del procedimento di variazione territoriale in capo alla Provincia, superando, di fatto, i dubbi e le perplessità che parte della dottrina ([3]) aveva sollevato in merito. Nella stessa, veniva rilevato come la richiesta di aggregazione della Provincia di Belluno, che è una realtà territoriale priva di qualunque potestà legislativa, alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, compresa tra quelle ad ordinamento differenziato ex art. 116, 1° comma, Cost. ([4]) e costituita, come previsto dall’art. 116, 2° comma, Cost. ([5]) dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen, ciascuna dotata di potestà legislativa ex art. 11 e 12 dello Statuto ([6]), non poteva trovare accoglimento, poiché avrebbe implicato una modificazione non solo dello Statuto speciale (in particolare dell’art. 1 ([7]), che precisa come la Regione comprenda il territorio delle due Province Autonome), adottato con legge costituzionale, ma anche del art. 116, 2° comma, Cost. che ha costituzionalizzato (ma già lo aveva fatto lo Statuto) la composizione della Regione nelle due Province Autonome. Questa modificazione, proseguiva l’ordinanza, avrebbe richiesto la necessaria adozione di una fonte normativa di pari rango, ossia una legge costituzionale ex art. 138 Cost. (ed art. 88 dello Statuto speciale ([8])) e non semplicemente una “legge della Repubblica”, come stabilito dall’art. 132, 2° comma. ([9]).

La lettura data dall’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione dell’art. 132, in combinato disposto con l’art. 116 della Costituzione, non sembra convincere almeno sotto quattro diversi profili. Partiamo dal primo. E’, infatti, tutto da dimostrare che, “rispetto alle variazioni del rispettivo territorio, le Regioni speciali versino in una condizione qualitativamente differenziata da quella delle Regioni ad autonomia ordinaria richiedendo, quindi, aggiustamenti del procedimento contemplato dall’art. 132, 2° comma” ([10]). Quando l’art. 131 Cost. enumera l’elenco delle Regioni, non fa riferimento ad una serie di nomi senza contenuto, bensì a precise realtà territoriali definite e distinte dai rispettivi confini geografici. Ora, la circostanza che, nell’elenco di cui all’art. 131 della Costituzione, figurino non solo le Regioni ad ordinamento comune ma anche quelle speciali, indica che le disposizioni contenute all’interno degli Statuti di quest’ultime, identificative del territorio, assumono un carattere meramente ricognitivo e non costitutivo dello stesso ([11]), non distinguendosi dalle corrispondenti disposizioni statutarie delle Regioni ordinarie in tema di estensione spaziale regionale e, quindi, non possono essere considerate tali da giustificare deroghe alla disciplina generale indicata nell’art. 132, 2° comma, della Costituzione.

Ma è il secondo profilo che presenta aspetti di particolare riflessione. Con la sentenza n. 66/2007 ([12]), la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione speciale Valle d’Aosta/Valleé d’Aoste a seguito della ammissibilità della richiesta referendaria del Comune di Noasca (Provincia di Torino) ([13]), in Piemonte, per l’aggregazione alla medesima, aveva precisato che la circostanza secondo la quale in procedimenti di questo tipo veniva coinvolta anche una Regione ad ordinamento differenziato, non giustificava (e non giustifica) deroghe alla disciplina generale dell’art. 132, 2° comma, della Costituzione ([14]) e non richiedeva (e non richiede), quindi, il ricorso al procedimento di revisione dello Statuto speciale. Se si escludesse la assoggettabilità al procedimento descritto dall’art. 132, 2° comma, del Testo Costituzionale, verrebbero meno tutte quelle garanzie procedimentali contenute all’interno della norma costituzionale ([15]). L’unica garanzia, allora, che persisterebbe, sarebbe la sola consultazione della Regione ad autonomia differenziata. Il procedimento di revisione degli Statuti speciali, infatti, a seguito della legge costituzionale n. 2/2001, prevede il parere obbligatorio del Consiglio Regionale. Inoltre, in assenza di indicazioni da parte della norma costituzionale che non distingue tra variazione territoriale delle Regioni ordinarie e variazione territoriale delle Regioni speciali ed in mancanza, all’interno degli stessi Statuti delle realtà regionali differenziate, di previsioni statutarie espresse volte a giustificare la sottrazione allo ius commune di enti locali ubicati in Regioni ad autonomia ordinaria, come giustificare il taglio di prerogative loro espressamente riservate ? ([16]) Tuttavia, dalla lettura dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, sembra emergere come il principio generale stabilito dal giudice costituzionale nella pronuncia n. 66/2007, non sia stato considerato applicabile al caso di specie. I giudici di Piazza Cavour, infatti, nella parte conclusiva del provvedimento, avevano precisato che se avesse trovato applicazione la regola di cui sopra, ne sarebbe stata incisa la specifica composizione territoriale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e, quindi, il particolarissimo status di “Regione binaria” (costituita cioè dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen) previsto, anche in attuazione di Trattati internazionali ([17]), nella stessa Costituzione all’art. 116, 2° comma. La ricostruzione del collegio, però, non convince. Se i confini di tutte le Regioni italiane costituiscono, come si è visto trattando del primo profilo, nozioni presupposte dall’art. 131 per dare senso a nomina costituzionali altrimenti vuoti, allora, qualora si volesse sostenere l’idea della costituzionalizzazione del rispettivo territorio, questa va attribuita, prima che agli Statuti speciali, all’art. 131 della Costituzione ed, in ragione del suo contenuto normativo, va riferita indifferentemente a tutte le realtà regionali esistenti. Ne segue che, se la regola dell’art. 132, 2° comma, trova applicazione, come del resto lascia intendere l’ordinanza della Cassazione, al territorio (costituzionalizzato) delle Regioni ordinarie, perché non potrebbe trovare applicazione al territorio (parimenti costituzionalizzato) delle Regioni ad ordinamento differenziato ? ([18]) Inoltre, l’art. 131 rappresenta l’imprescindibile presupposto logico della disciplina posta dall’articolo successivo. Ha senso, dunque, parlare di variazioni territoriali delle Regioni e disciplinarne il procedimento, in quanto si muova dall’assunto che a ciascuno degli elencati nell’art. 131 corrisponda un’estensione spaziale suscettibile, appunto, di essere variata con la procedura dell’art. 132 ([19]).

Il terzo profilo, attiene ai contenuti ed alle finalità della legge di variazione territoriale. Secondo l’ordinanza dell’Ufficio Centrale, la modificazione della composizione territoriale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, essendo la stessa prevista dallo Statuto speciale che è adottato, ex art. 116, 1° comma, Cost. con legge costituzionale, può avvenire unicamente attraverso una fonte normativa di pari grado e non semplicemente attraverso una “legge della Repubblica” ([20]), come previsto dall’art. 132, 2° comma, della Carta Costituzionale. Tuttavia, anche qualora si volesse aderire alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione, va messo in evidenza come l’eventuale legge di variazione territoriale, che il Parlamento potrà approvare in caso di esito favorevole della consultazione referendaria, presenti elementi di qualificazione tali da non incidere minimamente sul contenuto dello Statuto speciale. Sotto il profilo contenutistico, infatti, la legge di variazione territoriale, ha messo in rilievo la dottrina, si può considerare come “legge provvedimento di natura organizzativa” ([21]) nella quale, cioè, il contenuto provvedimentale non consiste nella modifica dello Statuto speciale ma, essendo vincolato alla deliberazione referendaria, ha ad oggetto “l’autoidentificazione territoriale della comunità regionale” ([22]). In altri termini, la “legge della Repubblica” di cui all’art. 132, 2° comma, Cost. impone al legislatore un limite sostantivo, consistente nel mettere a contenuto della propria deliberazione non una eventuale modifica dello Statuto delle Regioni (ordinarie o speciali) cui tende l’aggregazione, bensì l’atto risultante dal referendum ([23]). Semmai, l’avvenuto distacco – aggregazione contenuto nella legge di variazione, può rappresentare l’atto prodromico e preliminare per una successiva revisione dello Statuto attraverso lo strumento della fonte costituzionale, sempre qualora si consideri l’elencazione dei territori all’interno dello Statuto speciale costitutiva e non meramente ricognitiva come, invece, si è cercato di dimostrate e sostenere trattando del primo profilo.

Ed arriviamo al quarto ed ultimo profilo. Secondo la Cassazione, il legislatore statale potrebbe, senza la necessità di una preventiva consultazione referendaria, adottare una legge costituzionale per l’aggregazione della Provincia bellunese alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Una scelta, però, in questa direzione, diverrebbe non solo dispregio della norma dell’art. 132, 2° comma, Cost. che prevede espressamente il momento referendario, ma potrebbe essere qualificata come ipotesi di “rottura costituzionale” nel senso che qualora venisse disposto un ridisegno territoriale tale da non rispettare la logica dell’art. 132 della Carta Costituzionale, si potrebbe definire questo tentativo come eversivo rispetto alla volontà costituzionale ([24]). Il referendum, dunque, si pone quale precisa opzione di fondo che non può essere stravolta in quanto attuazione di quel principio generale, sancito sia a livello di diritto interno sia di diritto internazionale, della previa consultazione delle collettività locali ([25]) per ogni correzione morfologica.

A conclusione della trattazione dei quattro punti di problematicità sollevati dalla lettura dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, resta da vedere il modo con il quale il Collegio ha operato lo scrutinio della richiesta di legittimità del referendum. In base all’art. 43, 1° comma, della legge ordinaria dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, “L’Ufficio Centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione secondo le norme dell’art. 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 132 della Carta Costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate”. Nell’ordinanza del 31 marzo – 11 aprile 2011, invece, il Collegio ampliava lo spettro della verifica di legittimità della richiesta referendaria quale prevista dal tenore letterale dell’art. 43, 1° comma, della legge n. 352/1970 ([26]). Infatti, mentre la norma in questione impone che il controllo verta unicamente sulla conformità all’art. 132 della Costituzione e della legge e, dunque, sul quesito da formulare agli elettori, sulla nomina dei delegati per il formale deposito della delibera presso la cancelleria dell’Ufficio e sul termine di tre mesi dall’adozione per l’effettuazione del deposito ([27]), lo scrutino della Cassazione è andato al di là dell’art. 132 e della legge attuativa, giungendo a richiamare l’art. 116, 2° comma, Cost., attesa la peculiare natura della Regione ad ordinamento differenziato Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Così operando, l’Ufficio è incappato in una sorta di “vizio di funzione” ([28]), cioè in uno svolgimento della stessa al di fuori di quanto consentito e permesso da parte della legge. Per espressa disposizione della normativa di attuazione, infatti, il controllo del Collegio si concretizza in un’attività cui è precluso qualunque controllo di legittimità sostanziale, essendo ammesso solo un sindacato di tipo formale ([29]). A riguardo, è stato rilevato, ed in maniera del tutto forviante, che questo ampliamento dei criteri di legittimità della richiesta referendaria troverebbe un suo parallelo con il giudizio di ammissibilità del Referendum Abrogativo ex art. 75 Cost. ([30]). Com’è noto, a partire dalla nota sentenza n. 16/1978 (c.d. sentenza Paladin) ([31]), la Corte Costituzionale ha esteso lo spettro dei requisiti di ammissibilità oltre quelli espressamente indicati dall’art. 75, 2° comma, Cost. Tuttavia, in merito, va rilevata non solo la distinzione in termini di natura giuridica tra i due tipi di referendum, uno fonte - atto di produzione del diritto ([32]) (quello abrogativo ex art. 75 della Costituzione) e l’altro (ex art. 132 Cost.) consultivo, ma anche l’ampliamento (impropriamente) preso a riferimento che concerneva (e concerne tutt’ora) non specifici parametri normativi ma, più in generale, una valutazione della ragionevolezza della richiesta, indagata sia in senso sostanziale (con riguardo all’oggetto del quesito) sia in senso formale (con riguardo alla struttura della domanda) e complessivamente valutata sulla base non di criteri discrezionali liberamente assumibili, né di precise e puntuali norme costituzionali staccate dalla ratio dell’art. 75, ma di valori di ordine costituzionale ([33]) collegati in modo stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, 2° comma, della Costituzione ([34]) e per le quali è esclusa la consultazione referendaria abrogativa; mentre, nell’ordinanza del 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum, il parametro rappresentato dall’art. 116, 2° comma, Cost. veniva considerato dal Collegio come un criterio autonomo, addirittura prescindente dallo specifico procedimento di variazione territoriale descritto dall’art. 132 Cost. ([35]).



([1])Si veda, atti.provincia.belluno.it.atti.provincia.belluno.it/attiamministrativi/.../..%5CPDF%5CDE110001.pdf.

([2]) Il testo dell’ordinanza è reperibile in G.U. n. 84 del 12 aprile 2011. Per un inquadramento generale della vicenda, cfr., M. DE FRANCESCO, Referendum provinciale impasse in Cassazione, in corriere del veneto.it, 18 febbraio 2011. Il collegio si era, peraltro, pronunciato in via interlocutoria con ordinanza del 2 – 8 marzo 2011, dichiarando l’inammissibilità di un intervento ad opponendum formulato dal delegato comunale e rappresentante di un comitato locale per una procedura comunale ex art. 132, 2° comma, Cost. (si tratta del Comune di Lamon (Provincia di Belluno)), portatore di interessi contrapposti alla consultazione provinciale, nonché sulla ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di un Comune ricompreso nella Provincia interessata (si tratta sempre del Comune di Lamon che, in contrapposizione al suo stesso delegato, con deliberazioni della Giunta Comunale del 25 febbraio 2011 n. 13 e del 19 marzo 2011 n. 14, riteneva esaurito il potere del suo delegato ed invitava il collegio a verificare che l’eventuale referendum provinciale di variazione territoriale non pregiudicasse quello celebrato nel 2005 a livello comunale con esito favorevole per il distacco dal Veneto e la aggregazione al Trentino-Alto Adige/Sudtirol). Sul punto, si veda la ricostruzione di F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, in www. forumcostituzionale.it, p. 1 note 2 e 3.

([3]) Si vedano, C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Vol. II, Padova, Cedam, 1976, p. 894 nt. 1 e A. BOZZI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Milano, Giuffré, 1985, p. 369.

([4]) Recita l’art. 116, 1° comma, Cost., come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”. Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è contenuto nella legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 5 (in G.U. n. 62 del 13 marzo 1948) come modificata dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (in G. U. n. 3 del 5 gennaio 1972). Ai sensi dell’art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 il Governo ha adottato un Testo Unico della presente legge costituzionale (escluse alcune disposizioni transitorie) e delle sue successive modificazioni, comprendente anche altre disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 1971: si tratta del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (in G.U. n. 301 del 20 novembre 1972. La legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (in G.U. n. 87 del 14 aprile 1989) e le altre leggi che hanno successivamente modificato lo Statuto speciale, da ultimo la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (in G.U. n. 26 del 1 febbraio 2001), non hanno più fatto riferimento alla presente legge costituzionale, ma – anche se non del tutto propriamente - al D.P.R. n. 670 del 1972.

([5]) Recita l’art. 116, 2° comma, Cost., come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: “La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

([6]) Gli artt. 11 e 12 della legge costituzionale 25 febbraio 1948 n. 5, indicano le materie di potestà legislativa delle due Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen, rispettivamente esclusiva e concorrente.

([7]) L’art. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Sudtirol prevede: “Il Trentino- Alto Adige, comprendente il territorio delle Provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto (1° comma)”. “La Regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento (2° comma)”.

([8]) L’art. 88 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 5 nel suo testo vigente (Statuto della Regione speciale Trentino-Alto Adige/sudtirol) prevede: “Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (1° comma)”. “L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio Regionale (2° comma)”.

([9]) Per una sintesi del contenuto dell’ordinanza 31 marzo – 11 aprile 2011 dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, cfr., M. LUISA SCHIAVANO, Variazioni territoriale delle Regioni, in Federalismo Fiscale, n. 2/2010, pp. 191-192 nt. 7.

([10]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino, Giappichelli, 2007, p. 177.

([11]) Cfr., M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, Padova, Cedam, 1991, p. 33.

([12]) Il testo della sentenza è reperibile in Giur. Cost., n. 2/2007, pp. 647-658.

([13]) Ci si riferisce all’ordinanza depositata il 12 aprile 2006 da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con il quale era stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum di variazione territoriale ex art. 132, 2° comma, Cost.

([14]) Si veda il punto 3 del Cons. in Dir., della sent. n. 66/2007 Corte Cost.

([15]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 174.

([16]) Cfr., A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 175.

([17]) Secondo una parte della dottrina, alla luce dell’Accordo De Gasperi – Gruber firmato a Parigi il 5 settembre 1946, solo per i procedimenti di aggregazione alla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, l’iter di variazione territoriale di cui all’art. 132, 2° comma, Cost. dovrebbe essere preceduto da un negoziato con le parti interessate (in primis l’Austria) al fine di evitare ricadute sul piano della violazione degli obblighi internazionali che vincolano, ex art. 117, 1° comma, Cost. tanto la legislazione statale quanto quella regionale: cfr., M. MOTRONI, La migrazione dei Comuni di frontiera verso le Regioni a Statuto speciale, in www.federalismi.it, n. 4/2008, p. 18. Tuttavia, nel caso della Provincia di Belluno, l’aggregazione non andrebbe ad incidere sulla composizione attuale della Provincia altoatesina ma, viceversa, ad inserire una nuova realtà provinciale all’interno della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

([18]) Sul punto, sempre A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 178. Sulla stessa linea anche R. PINARDI, Migrazioni comunali e diritto all’autodeterminazione delle collettività locali: una zona franca nel giudizio sui conflitti ?, in Giur. Cost., n. 4/2010, pp. 3165-3166.

([19]) Cfr., ancora, A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, op. cit., p. 177.

([20]) Il termine, secondo il Collegio, fa inequivocabilmente riferimento ad una legge ordinaria, in contrapposizione al primo comma che parla di “legge costituzionale” per la creazione di nuove Regioni e la fusione di quelle esistenti.

([21]) Cfr., C. MORTATI, Le leggi – provvedimento, Milano, Giuffré, 1968, p. 20 e ss.

([22]) L’espressione è di M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, op. cit., p. 110.

([23]) Cfr., M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni. Leggi di variazione e autodeterminazione delle collettività locali, op. cit., p. 111.

([24]) Cfr., L. FERRARO, I Referendum di variazione territoriale: un dibattito oltremodo attuale, in F. PINTO (a cura di) Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti, Torino, Giappichelli, 2004, p. 53.

([25]) Cfr., ancora, L. FERRARO, I Referendum di variazione territoriale: un dibattito oltremodo attuale, op. cit., pp. 53-54.

([26]) Il punto viene messo in evidenza da F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 2.

([27]) Sempre, sul punto, F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 2.

([28]) L’espressione è di S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffré, 2009, p. 326.

([29]) Si veda, E. DE MARCO, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano, Padova, Cedam, 1974, p. 214 e M. DEVOTO, L’Ufficio Centrale per il Referendum, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 14/1971, p. 93.

([30]) Così, F. RATTO TRABUCCO, L’impossibile referendum di variazione territoriale regionale: l’aggregazione provinciale alla Regione Trentino-Alto Adige, op. cit., p. 3.

([31]) Il testo completo della pronuncia è reperibile in Giur. Cost., n. 1/1978, p. 79 e ss.

([32]) Ci si riferisce alla sentenza n. 29/1987 Corte Cost. che definisce il Referendum Abrogativo ex art. 75 Cost. come “un atto – fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”. Si veda il punto 1 del Cons. in Dir. Il testo integrale della sentenza è reperibile dal sito web www.giurcost.org.

([33]) Cfr., G. MARIA SALERNO, Il Referendum, Padova, Cedam, 1992, p. 149. Si veda, in argomento, anche F. PIZZOLATO – V. SATTA, Art. 75 Cost., in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di) Commentario alla Costituzione, Vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 1477.

([34]) Cfr., E. MALFATTI, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in R. ROMBOLI (a cura di) Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino, Giappichelli, 1996, p. 465.

([35]) Sull’idea di una verifica di conformità della richiesta di referendum di variazione territoriale con esclusivo riferimento alla norma di cui all’art. 132 Cost. e alle disposizioni normative della legge di attuazione, si veda A. PERTICI, Il Giudice delle leggi ed il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, Giappichelli, 2010, p. 48.