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La compensazione ed in particolare il problema della sua opponibilità al fallimento

Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 ottobre 2006, n. 22659
“Il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito solo allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale mentre anteriormente vanta solo una mera aspettativa; ne consegue che la società cooperativa non può procedere alla compensazione ex art. 56 legge fall. dei propri crediti verso il socio fallito con il credito di questi relativo alla quota da liquidare, perché il diritto del socio manca della necessaria anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento”.

La Corte di Cassazione, nel suo più autorevole consesso, affronta e risolve la questione relativa alla possibilità che una società opponga alla curatela fallimentare la compensazione tra il credito per liquidazione della quota spettante al socio nei confronti della società e crediti pregressi vantati dalla società stessa nei confronti del socio fallito.

Nell’annotare la sentenza de qua, pare opportuno analizzare i seguenti profili:

1) cenni sulla compensazione;

2) presupposti per l’opponibilità della compensazione alla curatela fallimentare;

3) individuazione del momento in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota;

4) conclusioni.

1. Cenni sulla compensazione.

La compensazione è un modo satisfattivo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, attraverso il quale i reciproci rapporti di debito e credito facenti capo a due soggetti si elidono in attuazione del principio di economia dei mezzi e degli atti giuridici.

Attraverso la compensazione un soggetto, che sia al contempo debitore e creditore di un altro , rinunzia ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di cui è creditore, in cambio della liberazione dall’obbligo di eseguire la prestazione per la quale è debitore.

Ciò spiega perchè la scelta di avvalersi della compensazione sia lasciata alla parte, la quale può scegliere di non eccepire la compensazione, restando obbligata ad eseguire la prestazione per la quale è debitrice e mantenendo intatto, allo stesso tempo, il diritto a pretendere l’esecuzione della prestazione per la quale è creditrice, ovvero, al contrario, può scegliere di avvalersi della compensazione, paralizzando la contrapposta pretesa, ma rinunciando alla possibilità di pretendere l’esecuzione della prestazione di cui è creditrice.

La regola generale dettata dal codice, ex art. 1248 c.c., in tema di opponibilità dell’estinzione dell’obbligazione per avvenuta compensazione si riferisce all’ipotesi di cessione del credito e distingue il caso dell’accettazione da parte del ceduto, rispetto al caso di notificazione al ceduto stesso: nella prima ipotesi (accettazione del ceduto) il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione; viceversa, nella seconda ipotesi (notificazione al ceduto), il ceduto può opporre al cessionario la sola compensazione verificatasi anteriormente alla notificazione.

Tale regola generale, come evidente, è diversa rispetto a quella dettata dalla l. fall. (art. 56) per l’opponibilità al fallimento dell’effetto estintivo da compensazione: la regola dettata dal legislatore fallimentare vale ad  agevolare il debitore-creditore del fallito, in quanto gli consente, secondo l’opinione ribadita nella pronuncia in esame, di opporre la compensazione qualora i reciproci crediti siano sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento; al contrario, applicando la regola generale ex art. 1248 c.c., il debitore-creditore può opporre la compensazione solo se quest’ultima sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; la più favorevole posizione del debitore-creditore del fallito si giustifica per l’esigenza equitativa di evitare che il primo, eseguita la sua prestazione a favore del fallito, debba poi accettare il pagamento del suo credito con moneta fallimentare.

2. Il presupposto per opporre la compensazione alla curatela fallimentare: confermata la tesi tradizionale dell’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento.

La premessa incontestata dalla quale muove la Corte è fissata nel principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 56 l. fall., l’opponibilità della compensazione alla curatela fallimentare da parte del terzo in bonis presuppone che, anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, si sia verificata la coesistenza tra i reciproci diritti di credito; infatti, tale norma, così come interpretata alla luce della lettura assolutamente prevalente, consente al creditore di opporre la compensazione alla curatela fallimentare nel caso in cui la coesistenza tra i crediti si sia verificata anteriormente alla dichiarazione di fallimento; al contrario, alla stregua dell’indirizzo nettamente minoritario ed ancora una volta disatteso dalle Sezioni Unite, perchè il creditore possa opporre alla curatela fallimentare la compensazione, è necessaria non solo l’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla pronuncia di fallimento, ma altresì è necessaria l’ avvenuta verificazione dell’effetto estintivo, la quale presuppone che anche i connotati di liquidità ed esigibilità dei crediti reciproci si siano manifestati anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Delle due soluzioni possibili, quella maggioritaria, patrocinata dalla sentenza in commento, consente al terzo in bonis di salvaguardare in modo più pieno la propria posizione in quanto “si accontenta” della anteriorità della coesistenza tra i reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento per consentire al creditore di opporre il fatto estintivo alla curatela fallimentare; al contrario, l’adesione alla tesi minoritaria, che ritiene necessario verificare non solo l’anteriorità della coesistenza tra i crediti rispetto alla declaratoria di fallimento, ma altresì l’anteriorità del manifestarsi dei connotati di liquidità ed esigibilità rispetto alla declaratoria medesima, consente di salvaguardare in modo più pregnante l’esigenza di cristallizzazione del patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento.

3. L’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota: il revirement della cassazione.

Dopo aver chiarito che il presupposto necessario per opporre la compensazione al fallimento è solamente la anteriorità della coesistenza tra crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento, la corte va ad esaminare la più controversa questione dell’individuazione del momento in cui sorge il credito del socio fallito avente ad oggetto la liquidazione della quota a lui spettante.

Si registra, relativamente a tale questione, l’insorgere di un contrasto all’interno della I sezione della Cassazione, la quale, dopo aver accolto per lungo tempo la tesi secondo cui il diritto alla liquidazione sorge con l’instaurazione del rapporto societario, ha operato, con una recente pronuncia del 2004, una decisa inversione di rotta, individuando il momento genetico del credito avente ad oggetto la liquidazione della quota spettante al socio escluso nell’adozione del provvedimento di esclusione del socio stesso e non nel momento anteriore dell’instaurazione del rapporto societario.

Le Sezioni Unite, prestando adesione a tale ultima interpretazione, sovvertono l’indirizzo precedentemente maggioritario, il quale faceva leva sulla considerazione che la venuta ad esistenza del rapporto societario determina l’acquisto, in capo al socio, di uno status che ricomprende al suo interno, tra gli altri, il diritto alla liquidazione della quota; seguendo tale indirizzo ermeneutico, oggi superato dalla decisione in commento, si affermava, inoltre, che il verificarsi di una causa di scioglimento del rapporto societario assume rilievo solamente ai fini della liquidità ed esigibilità del credito di liquidazione della quota, ma non ai fini della sua insorgenza la quale, come detto, va ricollegata al momento anteriore della costituzione del rapporto societario.

In altri termini, la lettura tradizionale attribuiva ai due diversi momenti della costituzione del rapporto societario e del suo scioglimento due diversi effetti in relazione al diritto alla liquidazione della quota: il momento della costituzione del rapporto societario rappresentava il momento in cui il credito veniva ad esistenza, mentre il momento di scioglimento del rapporto valeva a conferire i connotati della liquidità ed esigibilità ad un credito già precedentemente sorto; contrariamente, aderendo alla soluzione offerta dalle Sezioni Unite, il momento genetico e quello dell’acquisto dei caratteri di liquidità ed esigibilità coincidono e si individuano nel momento di scioglimento del rapporto societario; in tal caso il momento anteriore di costituzione del rapporto societario determinerebbe l’insorgenza di un mero antecedente logico necessario per la successiva venuta ad esistenza del diritto alla liquidazione della quota.

L’argomento fondante della svolta operata dalle Sezioni Unite consiste nella considerazione che il diritto alla liquidazione della quota, fino al momento in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto, rappresenta una mera eventualità, poichè, ben può verificarsi che, nel momento dello scioglimento, dal bilancio societario non risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione allo stesso socio di valori proporzionali alla sua quota: in altri termini, può sostenersi che il diritto del socio alla liquidazione della quota è una posizione sospensivamente condizionata al verificarsi dell’evento futuro ed incerto rappresentato dalla sussistenza, al momento dello scioglimento del rapporto, di una consistenza attiva da ripartire. Ove tale evento futuro ed incerto non dovesse verificarsi, ovvero ove manchi una massa attiva da ripartire, al momento dello scioglimento del rapporto, il credito non potrebbe dirsi venuto ad esistenza.

4. Conclusioni.

In definitiva, le enunciazioni della Cassazione possono essere così sintetizzate:

1) il presupposto per opporre la compensazione al fallimento è l’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento;

2) il diritto alla liquidazione della quota non è anteriore alla dichiarazione di fallimento del socio escluso, in quanto sorge solamente con la delibera di esclusione conseguente alla sentenza dichiarativa di fallimento,

3) fissati tali principi, ne deriva di conseguenza che non è opponibile alla curatela fallimentare la compensazione tra crediti anteriori al fallimento e credito di liquidazione della quota, stante la posteriorità di quest’ultimo rispetto alla dichiarazione di fallimento.

“Il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito solo allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale mentre anteriormente vanta solo una mera aspettativa; ne consegue che la società cooperativa non può procedere alla compensazione ex art. 56 legge fall. dei propri crediti verso il socio fallito con il credito di questi relativo alla quota da liquidare, perché il diritto del socio manca della necessaria anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento”.

La Corte di Cassazione, nel suo più autorevole consesso, affronta e risolve la questione relativa alla possibilità che una società opponga alla curatela fallimentare la compensazione tra il credito per liquidazione della quota spettante al socio nei confronti della società e crediti pregressi vantati dalla società stessa nei confronti del socio fallito.

Nell’annotare la sentenza de qua, pare opportuno analizzare i seguenti profili:

1) cenni sulla compensazione;

2) presupposti per l’opponibilità della compensazione alla curatela fallimentare;

3) individuazione del momento in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota;

4) conclusioni.

1. Cenni sulla compensazione.

La compensazione è un modo satisfattivo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, attraverso il quale i reciproci rapporti di debito e credito facenti capo a due soggetti si elidono in attuazione del principio di economia dei mezzi e degli atti giuridici.

Attraverso la compensazione un soggetto, che sia al contempo debitore e creditore di un altro , rinunzia ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di cui è creditore, in cambio della liberazione dall’obbligo di eseguire la prestazione per la quale è debitore.

Ciò spiega perchè la scelta di avvalersi della compensazione sia lasciata alla parte, la quale può scegliere di non eccepire la compensazione, restando obbligata ad eseguire la prestazione per la quale è debitrice e mantenendo intatto, allo stesso tempo, il diritto a pretendere l’esecuzione della prestazione per la quale è creditrice, ovvero, al contrario, può scegliere di avvalersi della compensazione, paralizzando la contrapposta pretesa, ma rinunciando alla possibilità di pretendere l’esecuzione della prestazione di cui è creditrice.

La regola generale dettata dal codice, ex art. 1248 c.c., in tema di opponibilità dell’estinzione dell’obbligazione per avvenuta compensazione si riferisce all’ipotesi di cessione del credito e distingue il caso dell’accettazione da parte del ceduto, rispetto al caso di notificazione al ceduto stesso: nella prima ipotesi (accettazione del ceduto) il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione; viceversa, nella seconda ipotesi (notificazione al ceduto), il ceduto può opporre al cessionario la sola compensazione verificatasi anteriormente alla notificazione.

Tale regola generale, come evidente, è diversa rispetto a quella dettata dalla l. fall. (art. 56) per l’opponibilità al fallimento dell’effetto estintivo da compensazione: la regola dettata dal legislatore fallimentare vale ad  agevolare il debitore-creditore del fallito, in quanto gli consente, secondo l’opinione ribadita nella pronuncia in esame, di opporre la compensazione qualora i reciproci crediti siano sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento; al contrario, applicando la regola generale ex art. 1248 c.c., il debitore-creditore può opporre la compensazione solo se quest’ultima sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; la più favorevole posizione del debitore-creditore del fallito si giustifica per l’esigenza equitativa di evitare che il primo, eseguita la sua prestazione a favore del fallito, debba poi accettare il pagamento del suo credito con moneta fallimentare.

2. Il presupposto per opporre la compensazione alla curatela fallimentare: confermata la tesi tradizionale dell’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento.

La premessa incontestata dalla quale muove la Corte è fissata nel principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 56 l. fall., l’opponibilità della compensazione alla curatela fallimentare da parte del terzo in bonis presuppone che, anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, si sia verificata la coesistenza tra i reciproci diritti di credito; infatti, tale norma, così come interpretata alla luce della lettura assolutamente prevalente, consente al creditore di opporre la compensazione alla curatela fallimentare nel caso in cui la coesistenza tra i crediti si sia verificata anteriormente alla dichiarazione di fallimento; al contrario, alla stregua dell’indirizzo nettamente minoritario ed ancora una volta disatteso dalle Sezioni Unite, perchè il creditore possa opporre alla curatela fallimentare la compensazione, è necessaria non solo l’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla pronuncia di fallimento, ma altresì è necessaria l’ avvenuta verificazione dell’effetto estintivo, la quale presuppone che anche i connotati di liquidità ed esigibilità dei crediti reciproci si siano manifestati anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Delle due soluzioni possibili, quella maggioritaria, patrocinata dalla sentenza in commento, consente al terzo in bonis di salvaguardare in modo più pieno la propria posizione in quanto “si accontenta” della anteriorità della coesistenza tra i reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento per consentire al creditore di opporre il fatto estintivo alla curatela fallimentare; al contrario, l’adesione alla tesi minoritaria, che ritiene necessario verificare non solo l’anteriorità della coesistenza tra i crediti rispetto alla declaratoria di fallimento, ma altresì l’anteriorità del manifestarsi dei connotati di liquidità ed esigibilità rispetto alla declaratoria medesima, consente di salvaguardare in modo più pregnante l’esigenza di cristallizzazione del patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento.

3. L’individuazione del momento in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota: il revirement della cassazione.

Dopo aver chiarito che il presupposto necessario per opporre la compensazione al fallimento è solamente la anteriorità della coesistenza tra crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento, la corte va ad esaminare la più controversa questione dell’individuazione del momento in cui sorge il credito del socio fallito avente ad oggetto la liquidazione della quota a lui spettante.

Si registra, relativamente a tale questione, l’insorgere di un contrasto all’interno della I sezione della Cassazione, la quale, dopo aver accolto per lungo tempo la tesi secondo cui il diritto alla liquidazione sorge con l’instaurazione del rapporto societario, ha operato, con una recente pronuncia del 2004, una decisa inversione di rotta, individuando il momento genetico del credito avente ad oggetto la liquidazione della quota spettante al socio escluso nell’adozione del provvedimento di esclusione del socio stesso e non nel momento anteriore dell’instaurazione del rapporto societario.

Le Sezioni Unite, prestando adesione a tale ultima interpretazione, sovvertono l’indirizzo precedentemente maggioritario, il quale faceva leva sulla considerazione che la venuta ad esistenza del rapporto societario determina l’acquisto, in capo al socio, di uno status che ricomprende al suo interno, tra gli altri, il diritto alla liquidazione della quota; seguendo tale indirizzo ermeneutico, oggi superato dalla decisione in commento, si affermava, inoltre, che il verificarsi di una causa di scioglimento del rapporto societario assume rilievo solamente ai fini della liquidità ed esigibilità del credito di liquidazione della quota, ma non ai fini della sua insorgenza la quale, come detto, va ricollegata al momento anteriore della costituzione del rapporto societario.

In altri termini, la lettura tradizionale attribuiva ai due diversi momenti della costituzione del rapporto societario e del suo scioglimento due diversi effetti in relazione al diritto alla liquidazione della quota: il momento della costituzione del rapporto societario rappresentava il momento in cui il credito veniva ad esistenza, mentre il momento di scioglimento del rapporto valeva a conferire i connotati della liquidità ed esigibilità ad un credito già precedentemente sorto; contrariamente, aderendo alla soluzione offerta dalle Sezioni Unite, il momento genetico e quello dell’acquisto dei caratteri di liquidità ed esigibilità coincidono e si individuano nel momento di scioglimento del rapporto societario; in tal caso il momento anteriore di costituzione del rapporto societario determinerebbe l’insorgenza di un mero antecedente logico necessario per la successiva venuta ad esistenza del diritto alla liquidazione della quota.

L’argomento fondante della svolta operata dalle Sezioni Unite consiste nella considerazione che il diritto alla liquidazione della quota, fino al momento in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto, rappresenta una mera eventualità, poichè, ben può verificarsi che, nel momento dello scioglimento, dal bilancio societario non risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione allo stesso socio di valori proporzionali alla sua quota: in altri termini, può sostenersi che il diritto del socio alla liquidazione della quota è una posizione sospensivamente condizionata al verificarsi dell’evento futuro ed incerto rappresentato dalla sussistenza, al momento dello scioglimento del rapporto, di una consistenza attiva da ripartire. Ove tale evento futuro ed incerto non dovesse verificarsi, ovvero ove manchi una massa attiva da ripartire, al momento dello scioglimento del rapporto, il credito non potrebbe dirsi venuto ad esistenza.

4. Conclusioni.

In definitiva, le enunciazioni della Cassazione possono essere così sintetizzate:

1) il presupposto per opporre la compensazione al fallimento è l’anteriorità della venuta ad esistenza dei reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento;

2) il diritto alla liquidazione della quota non è anteriore alla dichiarazione di fallimento del socio escluso, in quanto sorge solamente con la delibera di esclusione conseguente alla sentenza dichiarativa di fallimento,

3) fissati tali principi, ne deriva di conseguenza che non è opponibile alla curatela fallimentare la compensazione tra crediti anteriori al fallimento e credito di liquidazione della quota, stante la posteriorità di quest’ultimo rispetto alla dichiarazione di fallimento.