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La convocazione dell’Assemblea condominiale a mezzo e-mail

assemblea di condominio
assemblea di condominio

Tra le molteplici problematiche condominiali acuite dal dilagare della pandemia, vi è anche quella relativa alle modalità di convocazione dell’assemblea di condominio, già di per sé molto dibattuta, sia nella giurisprudenza che tra gli addetti ai lavori.

Come sappiamo, secondo l’articolo 66 disp. att. C.C. “L’avviso di convocazione … deve essere comunicato … a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano …,” tutte modalità evidentemente “tracciabili”.

Tuttavia, è ormai consuetudine che i condòmini – spesso in ottica di riduzione dei costi – chiedano all’amministratore di inviare le convocazioni d’assemblea – e comunque tutte le comunicazioni inerenti la vita del condominio – via e-mail. Se poi si considera che, ancor più di recente, è stata prevista dal Legislatore la celebrazione dell’assemblea di condominio in modalità telematica, la questione farà prevedibilmente nascere notevoli diatribe.

In realtà, il problema è già dietro l’angolo, in quanto le modalità di convocazione tracciabili sono richieste dalla legge proprio in quanto, in caso di contestazioni, grava sul condominio l’onere di dover provare che ogni singolo condomino è stato regolarmente convocato in assemblea.

Con una recente sentenza (la n. 243 del 3 dicembre 2020) il Tribunale di Sulmona ha, infatti, annullato una delibera condominiale perché un condomino non era stato convocato secondo le precise modalità precedentemente concordate con l’amministratore. Nella fattispecie il condomino aveva espresso la propria volontà di essere convocato via pec, ma l’amministratore vi aveva provveduto via e-mail ordinaria. Il Tribunale di Sulmona, rigettando le argomentazioni del condominio, secondo il quale il condomino era stato messo a conoscenza dell’adunanza assembleare, non ha potuto fare altro che rilevare la mancanza di prova del fatto che il condomino fosse stato regolarmente convocato in assemblea.

Anche se nelle motivazioni della sentenza il Tribunale non si è dilungato nella descrizione del principio giuridico che sta alla base della condanna del condominio, è agevole rilevare che il rigetto della domanda è avvenuto perché, essendo la convocazione di assemblea condominiale un atto unilaterale recettizio, il condominio deve essere sempre in grado di dimostrare documentalmente che il condomino sia stato informato dell’adunanza.

L’e-mail ordinaria, invece, non consente di provare la ricezione della comunicazione, a meno che il condomino non la riscontri mediante una precisa risposta confermando di averne ricevuto il contenuto. Attenzione: per parte minoritaria della giurisprudenza (Tribunale di Genova sent. 3350/2014 – orientamento peraltro risalente nel tempo) non basterebbe, a tal fine, la normale ricevuta di ritorno dell’e-mail, perché tale attestazione del gestore di posta elettronica non avrebbe alcun valore legale.

Tuttavia, si segnala che la giurisprudenza più recente (Corte d’Appello di Brescia sent. 4/2019) ha invece affermato che, qualora il condomino abbia espresso la volontà di ricevere la convocazione di assemblea a mezzo posta elettronica ordinaria, all’uopo fornendo un apposito indirizzo a cui inviare le comunicazioni, “… se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione pec, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia … è stato lo stesso condomino … ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo “informale” quale la email … Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino”.

Peraltro, tale sentenza si colloca nel solco tracciato da una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. 10866 del 7 maggio 2018) secondo la quale “… nonostante il codice civile preveda modalità specifiche di convocazione dell’assemblea condominiale, è pacifico che il regolamento condominiale può imporre particolari forme di comunicazione dell’avviso di convocazione che dovranno essere osservate affinché l’assemblea condominiale possa dirsi validamente costituita …”.

Pertanto, pur costituendo gli strumenti indicati dall’articolo 66 disp. att. C.C. la via maestra da seguire, qualora un condomino chieda all’amministratore di voler inviare le convocazioni di assemblea via posta elettronica ordinaria sarà opportuno formalizzare tale volontà, mediante una dichiarazione del singolo condomino – o in un apposito regolamento condominiale – onde evitare di incorrere in problemi probatori nel corso di un eventuale giudizio di impugnazione della delibera.